L’articolo 1, comma 481, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Pertanto, fino al 28 febbraio 2021, per i c.d. lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
La norma precisa che è fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio che siano imputate fino al 28 febbraio. Inoltre, i lavoratori fragili possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il comma 484, inoltre, prevede che, in caso di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, non è necessario che il medico curante, nel redigere il certificato di malattia, richiami l’estremo del provvedimento amministrativo.
L’Inps, con messaggio n. 171/2021, ha precisato, richiamando il messaggio n. 2584/2020, che le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione, quindi, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.
Riguardo alla tutela dei lavoratori fragili, nel messaggio n. 171/2021 l’Inps precisa che per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio n. 4157/2020, rimanendo scoperto il periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
Infine, nel messaggio si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Da ultimo, si fa presente che il citato articolo 1, comma 481, L. 178/2020, ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione dell’articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri