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Con la circolare n. 28/2021, l’Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti sugli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e, in particolare, su Cigo, Cigd e assegno ordinario.

Per la verità, l’Istituto aveva già avviato la possibilità di procedere alla presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori sociali per il 2021. Nello specifico, il messaggio n. 406/2021 comunicava che veniva reso disponibile, nel portale Inps, il servizio telematico per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario occorrerà trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20â€.

Le suddette istanze potranno essere inoltrate a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle 6 settimane richieste ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Le domande di concessione del trattamento di Cisoa devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20â€.

La circolare evidenzia, altresì, che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti d’integrazione salariale, per una durata massima di 12 settimane, da collocarsi nei periodi compresi:

• tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la Cigo;
• tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per Aso e Cigd.
Per la Cisoa la durata massima è di 90 giorni, sempre da fruire tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, ai sensi della norma previgente, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

In tale contesto, chiarisce ancora l’Istituto, l’accesso ai nuovi periodi non è subordinato all’avvenuta fruizione in precedenza di periodi d’integrazione salariale. Si conferma, peraltro come già avveniva con il Decreto Agosto, la disposizione secondo la quale se un datore di lavoro avesse richiesto e avesse avuto l’autorizzazione per le 12 settimane previste, i periodi che non fossero poi stati effettivamente fruiti non potranno essere recuperati.

Lavoratori a cui si rivolgono le tutele

Al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, l’Istituto allarga, per tutti i settori di attività, la possibilità di richiedere la prestazione per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro al 4 gennaio 2021. Si ricorda che la Legge di Bilancio faceva riferimento solamente ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.

L’allargamento della platea dei destinatari è stato giustificato dal fatto dal calendario delle festività di inizio 2021. Riguardo al suddetto requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e di assunzioni in seguito di cambio di appalto in cui operano le clausole sociali con passaggio dei lavoratori dall’impresa uscente alla subentrante, confermando l’orientamento assunto fino ad ora, l’Inps precisa che si debba computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Contributo addizionale

La circolare Inps n. 28/2021 conferma che ai nuovi trattamenti previsti dalla L. 178/2020 non si applica il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. 148/2015.


Domande di assegno ordinario del Fis

Con riferimento all’assegno ordinario l’Inps, in ordine al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, cambia radicalmente l’orientamento fino ad ora assunto.

Infatti, difformemente da quanto era stato enunciato nella circolare n. 84/2020, l’assegno ordinario è ora concesso ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Ciò significa che sarà cura dei datori di lavoro e dei loro intermediari verificare il limite dimensionale ad ogni istanza e procedere, se la media sarà inferiore a 5 dipendenti, a richiedere la Cigd.

Con il messaggio n. 769/2021, l’Inps ha poi, però, precisato che ciò vale solo per le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei D.L. 104/2020 e 137/2020, mentre per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei citati Decreti, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla L. 178/2020, restano valide le precedenti indicazioni, secondo cui si potrà tener conto del requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.

È utile evidenziare che resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle strutture territoriali Inps.

Termini per la trasmissione delle domande e per il pagamento diretto

Il termine per la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41†e “SR43†semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro i 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. La circolare conferma la possibilità di richiedere il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%. Al riguardo si rammenta che, in tale specifico caso, la presentazione delle domande di Cigo, Cigd e di Aso deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. A seguito dell’autorizzazione dell’Inps, e nei medesimi termini sopra indicati, i datori di lavoro dovranno inviare, tramite il modello SR41 semplificato, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.

La circolare fornisce, altresì, alcune indicazioni su altri interventi della Legge di Bilancio 2021 relativi a:

• proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva;

• proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

• proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

• proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;

• Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

• prestazioni integrative della Cigd.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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