L’articolo 13, D.L. 137/2020, l’articolo 11, D.L. 149/2020 e l’articolo 2, D.L. 157/2020, hanno introdotto ulteriori misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e l’Inps ha fornito le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi con le circolari n. 129/2020 e n. 145/2020 e con i messaggi n. 4361/2020 e n. 4840/2020.
La Legge di conversione del D.L. 137/2020 ha abrogato, tra gli altri, i D.L. 149/2002 e 157/2020, disponendo che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” sulla base dei medesimi Decreti, le cui richiamate previsioni sono state recepite, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater, D.L. 137/2020, introdotti dalla Legge di conversione.
Con il messaggio n. 896/2021 l’Inps ha finalmente illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, fornendo altresì, per ciascuna Gestione, le indicazioni in ordine alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si evidenzia che, per tutte le Gestioni, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Il versamento delle rate successive alla prima dovrĂ essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento giĂ emessi per i soggetti interessati dalle norme in questione, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Per espressa previsione normativa, inoltre, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali giĂ versati.
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ModalitĂ di versamento
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Aziende con dipendenti |
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ModalitĂ versamento |
Codici UniEmens |
Istruzioni |
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 Unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021. |
 N974, N975, N976 (messaggio Inps n. 4840/2020) |
 F24, “Sezione INPS”, codice contributo “DSOS”, matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce. Essendo il codice N974 riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020; chi ha diritto a entrambe le sospensioni deve compilare 2 righi distinti, uno per ciascun mese. |
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 Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Inps, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.  |
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 Sede |
 Causale contributo |
 Matricola Inps/Codice Inps/Filiale Azienda |
 Periodo dal |
 Periodo al |
 Importo versato |
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 DSOS  |
 PPNNNNNNCCN9XX |
 mm/aaaa |
 mm/aaaa |
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Committenti Gestione separata |
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ModalitĂ versamento |
Codici UniEmens |
Istruzioni |
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 Unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data del 16 marzo 2021.  |
 32, 33, 34 (messaggio Inps n. 4840/2020) |
 I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”. |
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 Sede |
 Causale contributo |
 Matricola Inps/Codice Inps/Filiale azienda |
 Periodo dal |
 Periodo al |
Importo versato |
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 CXX/C10  |
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 mm/aaaa |
 mm/aaaa |
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Aziende private con sezione agricola del FPLD |
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ModalitĂ versamento |
Codici UniEmens |
Istruzioni |
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 In prossimità del 16 marzo 2021, alle aziende a cui sono stati già attributi i codici di autorizzazione appositi e che risulteranno a debito, verrà inviata una comunicazione con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità rateale, per un massimo di 4 rate mensili di pari importo; il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021. |
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 Nel canale della telematizzazione del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole” sono disponibili le istanze per richiedere ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, D.L. 157/2020 (articolo 13-quater, D.L. 137/2020), la sospensione del pagamento relativo alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020, il cui termine ordinario di scadenza, 16 dicembre 2020, ricade nel periodo di riferimento della sospensione. Le istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 sono gestite in automatico a livello centrale e comportano l’attribuzione del codice di autorizzazione 4Y, visibile nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”. Alle posizioni contributive delle aziende agricole rientranti nella previsione normativa di cui all’articolo 2, comma 3, D.L. 157/2020, è stato attribuito il codice di autorizzazione 4X (paragrafo 1.3, messaggio Inps n. 4840/2020).  |
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 Per le aziende con codice di autorizzazione 4Y e 4X la sospensione opera anche sulla rata dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, che dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.  |
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Lavoratori agricoli autonomi |
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ModalitĂ versamento |
Codici UniEmens |
Istruzioni |
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 La rata oggetto di sospensione dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento. |
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 Nel periodo oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera comunque per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Inps per la rata del mese di dicembre 2020. I lavoratori autonomi agricoli che hanno i requisiti di cui all’articolo 2, commi 1-3, D.L. 157/2020 (articolo 13-quater, D.L. 137/2020), per avvalersi della sospensione della rata di dilazione, devono utilizzare l’istanza presente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”, “COVID19 - SOSPENSIONE RATE PIANO AMMORTAMENTO AUTONOMI”.  |
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Aziende private con gestione pubblica |
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ModalitĂ versamento |
Codici UniEmens |
Istruzioni |
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 Unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data del 16 marzo 2021. |
 All’atto della restituzione dei contributi sospesi, dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell’elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto>, il valore dell’intero importo dovuto nel caso di restituzione in unica soluzione, ovvero della singola rata nel caso di restituzione in forma rateale nella misura massima di quattro rate di pari importo, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020. |
 Modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento. |
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri
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