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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dismissione del Pin Inps prorogata al 1° ottobre 

 

L’Inps, con messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021, ha reso noto che è consentito l’accesso ai servizi on line mediante PIN, per tutti i profili, fino al 30 settembre 2021 (e non più fino al 31 agosto 2021, come comunicato con circolare n. 95/2021).

(Inps, messaggio, 25/8/2021, n. 2926)

Servizi on line: introdotta la delega dell’identità digitale

 

L’Inps, con circolare n. 127 del 12 agosto 2021, ha confermato la data del 30 settembre 2021 per la dismissione per i cittadini del Pin Inps in favore delle identità digitali Spid, Cie e Cns e l’autenticazione e l’accesso ai servizi web Inps.

 

Inoltre, dal 16 agosto 2021, il cittadino impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi on line Inps può delegare un’altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale. La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

 

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell’Inps, esibendo il modulo di richiesta di registrazione delega dell’identità digitale e la copia del documento di riconoscimento del delegante.

 

Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi Inps in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali Spid/Cie/Cns e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

(Inps, circolare, 12/8/2021, n. 127)

Decreto Semplificazioni-bis convertito in legge

 

È stata pubblicata nella G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, la L. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(L. 29/7/2021, n. 108, G.U. 30/7/2021, n. 181)

 

 

IMPOSTE, CONTRBUTI E PREMI

Esonero contributivo autonomi e professionisti: presentazione istanze

 

L’Inps, con circolare n. 124 del 6 agosto 2021, ha fornito indicazioni sula fruizione del beneficio ex articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, che ha previsto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

 

Con il messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021 l’Istituto ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero avviene a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che sono resi disponibili da tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761/2021 e confermato nella circolare n. 124/2021.

 

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

(Inps, circolare, 6/8/2021, n. 124; Inps, messaggio, 25/8/2021, n. 2909)

Sospensione dei termini di prescrizione dei contributi: chiarimenti Inps

 

L’Inps, con circolare n. 126 del 10 agosto 2021, ha illustrato gli effetti dell’articolo 11, D.L. 183/2020, che aveva stabilito la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi fino al 30 giugno 2021; pertanto, la decorrenza è ripresa in modo ordinario a partire dal 1° luglio 2021. In particolare, erano stati previsti 2 periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).

 

La circolare analizza alcune fattispecie che derivano dall’applicazione di queste disposizioni:

 

  • prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;

 

  • prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;

 

  • prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020.

 

L’Istituto, inoltre, analizza gli effetti della sospensione della prescrizione sulle gestioni previdenziali esclusive, Fondi per i trattamenti di previdenza, Tfr e Tfs cui sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

(Inps, circolare, 10/8/2021, n. 126)

Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà: criteri e modalità di accesso

 

È stato pubblicato nella G.U. n. 184 del 3 agosto 2021 il Decreto Mise 5 luglio 2021, recante “Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19â€.

(Mise, decreto 5/7/2021, G.U. 3/8/2021, n. 184)

 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Assegno temporaneo per figli minori: legge in Gazzetta

 

È stata pubblicata nella G.U. n. 188 del 7 agosto 2021, la L. 112 del 30 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 79/2021, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Sulla medesima G.U. è pubblicato anche il testo del D.L. 79/2021, coordinato con la legge di conversione 112/2021.

(L. 30/7/2021, G.U. 7/8/2021, n. 188)

NASpI: riduzioni mensili sospese fino al 31 dicembre 2021

 

L’Inps, con circolare n. 122 del 6 agosto 2021, ha fornito le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38, Decreto Sostegni-bis, e della riduzione della prestazione NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015.

 

L'articolo 38, D.L. 73/2021, prevede che, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, non devono essere operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, per le NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, a partire dalla mensilità di giugno, non verrà più scalato ogni mese il 3% sull'indennità spettante. La disposizione prevede anche che il suddetto meccanismo di riduzione della prestazione non trovi applicazione per le indennità di disoccupazione con data di decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021. Le NASpI con la suddetta data di decorrenza verranno, pertanto, erogate fino al 31 dicembre 2021 senza procedere alla riduzione della prestazione nella misura del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, nella misura determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 22/2015.

 

Nella circolare sono, inoltre, precisate le istruzioni contabili per la rideterminazione dell’importo spettante per le mensilità del 2022: il meccanismo di riduzione della prestazione, infatti, troverà nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(Inps, circolare, 6/8/2021, n. 122)

Compartecipanti familiari e piccoli coloni: prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi

 

L’Inps, con circolare n. 121 del 5 agosto 2021, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

(Inps, circolare, 5/8/2021, n. 121)

 

SALUTE E SICUREZZA

COVID-19: ridotto il periodo di quarantena per le persone vaccinate

 

Il Ministero della salute, con circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021, ha ridotto a 7 giorni (prima erano 10 10) la durata del periodo di quarantena per le persone vaccinate che hanno un contatto con una persona positiva al COVID-19. Al termine del periodo di quarantena il soggetto dovrà fare un tampone molecolare. 

(Ministero della salute, circolare, 11/8/2021, n. 36254)

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri 

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