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È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

In particolare, il decreto introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. L’obbligo è applicato anche a tutti i soggetti che svolgono in tali ambiti, a qualsiasi titolo, una attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

In ambito privato la novella normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi infra descritti.

È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19â€. L’applicazione consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.

Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. È consigliabile, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà punito con una sanzione, irrogata dal Prefetto, da 600,00 euro a 1.500,00 euro. 

Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa da 400,00 euro a 1.000,00 euro.

In ultimo, si ricorda che il D.L. 122/2021 ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per tali soggetti, quindi, l’accesso alle richiamate strutture sarà consentito solo qualora si possa certificare l’avvenuta vaccinazione. Oltre a tali prescrizioni, rimangono in vigore gli obblighi di certificazione verde in ambito scolastico, educativo e formativo, nelle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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