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L’Inps, con messaggio n. 1276/2021, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi al congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, D.L. 30/2021, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi, a cui poi è seguita la circolare Inps n. 63/2021, che ha anche fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio. Con il messaggio n. 1642/2021, inoltre, l’Inps ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.

Si ricorda, innanzitutto, che l’articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 30/2021, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Si precisa che è tuttora vigente anche la tutela di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanza del Ministro della salute sulla base dell’ultimo D.P.C.M. 2 marzo 2021.

Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per queste 2 categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’Inps.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

• il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

• il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

• il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;

• il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;

• deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

- l’infezione da COVID-19 certificata o attestata;
- la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente;
- la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Domanda del congedo
Per fruire del congedo, attualmente, è necessario fare richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’Inps.

Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

Situazioni di compatibilità del congedo
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo 2021 per genitori con figli infetti da COVID-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile, invece, fruire del congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

Ferie
La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Soggetti fragili
La fruizione del congedo 2021 per genitori da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, n. 13/2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

Permessi e congedi ai sensi della L. 104/1992
È possibile fruire del congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Genitore di altri figli avuti da altri soggetti
La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei 2 genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui all’articolo 2, commi 1-6, D.L. 30/2021.

Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nell’articolo 2, commi 1-6, D.L. 30/2021, da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)
Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore).

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori per figli diversi è, altresì, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

Congedo straordinario ex articolo 22-bis, comma 3, D.L. 137/2020, per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/2020, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021)
Il congedo è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

Situazioni di incompatibilità del congedo
La circolare Inps n. 63/2021 prevede i seguenti casi di incompatibilità tra il congedo 2021 per genitori con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Congedo 2021 per genitori
Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.

Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni
Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui all’articolo 2, comma 5, D.L. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori per figli diversi è, invece, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

Congedo parentale
Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo 2021 per genitori, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo in argomento non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo 2021 non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato o sospeso dal lavoro o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa. Ne consegue che, in caso di aspettativa non retribuita di uno dei 2 genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo 2021 per genitori. L’incompatibilità sussiste, altresì, nel caso in cui uno dei 2 genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, Cigo, Cigs, Cigd, assegno ordinario, Cisoa, NASpI e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del congedo 2021 per genitori.

Lavoro agile
È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore, anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da COVID-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio.

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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