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Con il messaggio n. 1297/2021, l’Inps ha diramato le prime istruzioni operative sulle novità recate dal c.d. Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto. Le novità operano sia sul fronte normativo che sul piano operativo: sono stati, infatti, rimodulati i trattamenti di Cigo e Cigd, assegno ordinario e Cisoa, mediante la rideterminazione del numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa e la differenziazione dell’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti, per i quali non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le settimane concesse dal Decreto Sostegni si sommano a quelle già disponibili ai sensi della Legge di Bilancio 2021, ma ciascun gruppo di settimane può essere utilizzato solo nel periodo previsto dalla norma di riferimento.

L’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale del Decreto Sostegni:

• è possibile anche per i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza;

• si applica ai lavoratori alle dipendenze al 23 marzo 2021.

 

ModalitĂ  di richiesta

Per le richieste delle nuove settimane previste dal Decreto Sostegni si deve utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”.

Inoltre, per i trattamenti di Cigd relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:

• “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
• “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Cigo da Cigs

Anche le imprese che al 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di Cigs, e che devono ulteriormente sospenderne il programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di Cigo, presentando domanda con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

Cisoa

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

Tale nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021), ma ciascun periodo ha i propri riferimenti temporali entro i quali può essere utilizzato.

Con successivo messaggio, l’Inps fornirà istruzioni operative per l’invio delle domande.

Termini

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal Decreto Sostegni devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate in aprile 2021 potranno essere trasmesse entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

ModalitĂ  di pagamento della prestazione

Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Riguardo al pagamento diretto, è anche possibile l’anticipo del 40% da parte dell’Inps, come illustrato nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020.

Sono state estese le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla Cigd, in precedenza limitato alle sole aziende plurilocalizzate. Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di Cigd decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

Flusso telematico UniEmens-Cig

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative saranno illustrati con apposita circolare.

Fondo di solidarietĂ  per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Il Decreto Sostegni estende le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), D.I. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

Conseguentemente, potranno essere integrati i trattamenti di Cigd richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Analoga disposizione integrativa è stata prevista in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle medesime imprese con riferimento ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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