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Gestione del rapporto di lavoro

Un QR-Code presenta ai giovani lavoratori dipendenti i servizi Inps

L’Inps, con messaggio n. 3993 del 7 novembre 2022, ha comunicato che, in attuazione del PNRR, è stato previsto l’utilizzo del QR-Code per l’accesso a un servizio di informazione in favore di giovani lavoratori neoassunti nel settore privato, al fine di invitarli a conoscere i servizi on-line offerti dall’Istituto, accedendo all’area riservata MyINPS.

A tale fine, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, sarà inviata una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione. 

(Inps, messaggio, 7/11/2022, n. 3993)

Asd, Ssd e lavoro sportivo: in G.U. le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2022 il D.Lgs. 163 del 5 ottobre 2022, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5, L. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. 

(D.Lgs. 5/10/2022, n. 163, G.U. 2/11/2022, n. 256)

 

A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali a opera della L. 234/2021, come integrata dal D.L. 4/2022, sono state, tra l’altro, oggetto di modifica sia la disciplina del Fis sia quella in materia di integrazione salariale straordinaria. Quanto al Fis, in particolare, sono state oggetto di modifiche anche la tipologia e la durata della prestazione; conseguentemente il Fis può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa:

  • sia ordinarie che straordinarie per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • esclusivamente ordinarie per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché per quelli ex articolo 20, comma 3-ter, D.Lgs. 148/2015, essendo stati i medesimi attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria, per la quale si presenta la domanda e la relativa documentazione al Ministero del lavoro.

Con il recente Decreto Aiuti-ter (D.L. 144/2022), il Legislatore ha previsto, in aggiunta al bonus di 200 euro erogato ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di luglio 2022 (o ottobre 2022), l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

Viene, infatti, disposto che detta indennità, erogata per il tramite dei datori di lavoro, spetti ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che abbiamo una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente l'importo di 1.538 euro.

Occorre subito precisare che tali soggetti non dovranno risultare titolari dei trattamenti di pensione ovvero rientrare in un nucleo familiare cui spetta il Reddito di cittadinanza.

L’Inps, con la circolare n. 103/2022, ha fornito le istruzioni operative relative all’indennità una tantum (articolo 33, D.L. 50/2022) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti).

L’importo dell’indennità una tantum, esente da un punto di vista fiscale e non impattante sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’articolo 20, D.L. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati, che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

La L. 142/2022, di conversione del D.L. 115/2022, ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 la disciplina semplificata per lo smart working. Oltre a ciò, ha disposto la proroga dello smart working anche per lavoratori fragili e genitori di figli under 14, di fatto mantenendo in essere le semplificazioni, in ordine alla non necessità dell’accordo individuale e alla modalità di comunicazione obbligatoria, introdotte nella fase emergenziale pandemica.

In sintesi, vengono prorogati al 31 dicembre 2022:

 

Gestione del rapporto di lavoro

Notifica atti accertamento ed emissione ordinanza-ingiunzione: nuove indicazioni operative

l’Inps, con messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, in seguito alle contestazioni, anche in sede giudiziaria, in merito alla notifica degli atti di accertamento e all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18, L. 689/1981, in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha illustrato i contenuti delle determinazioni ministeriali, che intervengono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato sia sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione, precisando che:

 

  • nell’ambito del procedimento delineato dall’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, non può trovare applicazione l’articolo 16, L. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, in ragione del carattere di specialità della previsione di cui al citato articolo 3, comma 6, e della circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della L. 689/1981 si osservano “in quanto applicabiliâ€;

 

  • nell’ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il D.Lgs. 8/2016, è necessario distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale (articoli 8 e 9), che trova applicazione alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto, interessate da procedimenti penali non ancora definiti, per i quali è possibile il pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla “metà della sanzioneâ€, in ragione della circostanza che il beneficio dell’intervenuta depenalizzazione si innesta nell’ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente. L’articolo 9, comma 5, prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’articolo 16, L. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, qualora la misura ridotta così determinata risulti più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.

Pertanto, la non applicazione dell’articolo 16, L. 689/1981, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell’atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016.

Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9, D.Lgs. 8/2016, trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016. Per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati, le Strutture territoriali, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, dovranno notificare gli estremi della violazione agli interessati, riportando nell’atto la possibilità per il responsabile di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione da irrogare, oltre alle spese del procedimento. Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, le Strutture territoriali dovranno comunicare agli interessati l’importo della sanzione determinata secondo i criteri dell’allegato 1 al messaggio in oggetto, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16, L. 689/1981. Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016.

(Inps, messaggio, 27/9/2022, n. 3516)

 

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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