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La L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), è stata pubblicata sulla G.U. n. 269/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato sulla G.U. n. 270/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

 

Gestione del rapporto di lavoro

Un QR-Code presenta ai giovani lavoratori dipendenti i servizi Inps

L’Inps, con messaggio n. 3993 del 7 novembre 2022, ha comunicato che, in attuazione del PNRR, è stato previsto l’utilizzo del QR-Code per l’accesso a un servizio di informazione in favore di giovani lavoratori neoassunti nel settore privato, al fine di invitarli a conoscere i servizi on-line offerti dall’Istituto, accedendo all’area riservata MyINPS.

A tale fine, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, sarà inviata una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione. 

(Inps, messaggio, 7/11/2022, n. 3993)

Asd, Ssd e lavoro sportivo: in G.U. le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2022 il D.Lgs. 163 del 5 ottobre 2022, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5, L. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. 

(D.Lgs. 5/10/2022, n. 163, G.U. 2/11/2022, n. 256)

 

A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali a opera della L. 234/2021, come integrata dal D.L. 4/2022, sono state, tra l’altro, oggetto di modifica sia la disciplina del Fis sia quella in materia di integrazione salariale straordinaria. Quanto al Fis, in particolare, sono state oggetto di modifiche anche la tipologia e la durata della prestazione; conseguentemente il Fis può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa:

  • sia ordinarie che straordinarie per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • esclusivamente ordinarie per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché per quelli ex articolo 20, comma 3-ter, D.Lgs. 148/2015, essendo stati i medesimi attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria, per la quale si presenta la domanda e la relativa documentazione al Ministero del lavoro.

Con il recente Decreto Aiuti-ter (D.L. 144/2022), il Legislatore ha previsto, in aggiunta al bonus di 200 euro erogato ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di luglio 2022 (o ottobre 2022), l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

Viene, infatti, disposto che detta indennità, erogata per il tramite dei datori di lavoro, spetti ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che abbiamo una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente l'importo di 1.538 euro.

Occorre subito precisare che tali soggetti non dovranno risultare titolari dei trattamenti di pensione ovvero rientrare in un nucleo familiare cui spetta il Reddito di cittadinanza.

L’Inps, con la circolare n. 103/2022, ha fornito le istruzioni operative relative all’indennità una tantum (articolo 33, D.L. 50/2022) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti).

L’importo dell’indennità una tantum, esente da un punto di vista fiscale e non impattante sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’articolo 20, D.L. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati, che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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