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L’Inps, con la circolare n. 103/2022, ha fornito le istruzioni operative relative all’indennità una tantum (articolo 33, D.L. 50/2022) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti).

L’importo dell’indennità una tantum, esente da un punto di vista fiscale e non impattante sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’articolo 20, D.L. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati, che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, D.I. 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello Redditi PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

L’indennità una tantum è riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 e più in particolare:

  • lavoratori iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’Inps ai sensi dell’articolo 3, L. 463/1959;
  • lavoratori iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’Inps ai sensi dell’articolo 5, L. 613/1966;
  • lavoratori iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6, L. 1047/1957, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta Gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle Gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Sono, viceversa, esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Per poter accedere all’indennità una tantum i soggetti interessati devono presentare all’Inps apposita domanda.

Oltre ai requisiti reddituali, per poter accedere all’indennità è necessario che il richiedente:

  • sia già iscritto alla Gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • sia titolare di partita Iva attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022 (esclusi i soggetti iscritti alla Gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori);
  • abbia effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla Gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non sia titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non sia percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati devono presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.


I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti: nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle Gestioni previdenziali Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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