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Gestione del rapporto di lavoro

Notifica atti accertamento ed emissione ordinanza-ingiunzione: nuove indicazioni operative

l’Inps, con messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, in seguito alle contestazioni, anche in sede giudiziaria, in merito alla notifica degli atti di accertamento e all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18, L. 689/1981, in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha illustrato i contenuti delle determinazioni ministeriali, che intervengono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato sia sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione, precisando che:

 

  • nell’ambito del procedimento delineato dall’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, non può trovare applicazione l’articolo 16, L. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, in ragione del carattere di specialitĂ  della previsione di cui al citato articolo 3, comma 6, e della circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della L. 689/1981 si osservano “in quanto applicabili”;

 

  • nell’ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il D.Lgs. 8/2016, è necessario distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale (articoli 8 e 9), che trova applicazione alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto, interessate da procedimenti penali non ancora definiti, per i quali è possibile il pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla “metĂ  della sanzione”, in ragione della circostanza che il beneficio dell’intervenuta depenalizzazione si innesta nell’ambito di un procedimento penale giĂ  in precedenza pendente. L’articolo 9, comma 5, prevede la possibilitĂ  di applicare le disposizioni di cui all’articolo 16, L. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, qualora la misura ridotta così determinata risulti piĂą favorevole di quella pari alla metĂ  della sanzione.

Pertanto, la non applicazione dell’articolo 16, L. 689/1981, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell’atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016.

Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9, D.Lgs. 8/2016, trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016. Per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati, le Strutture territoriali, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, dovranno notificare gli estremi della violazione agli interessati, riportando nell’atto la possibilità per il responsabile di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione da irrogare, oltre alle spese del procedimento. Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, le Strutture territoriali dovranno comunicare agli interessati l’importo della sanzione determinata secondo i criteri dell’allegato 1 al messaggio in oggetto, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16, L. 689/1981. Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016.

(Inps, messaggio, 27/9/2022, n. 3516)

 

Imposte, contributi e premi

Bando Isi 2021: pubblicata la tabella temporale

L’Inail, con avviso del 3 ottobre 2022, ha comunicato che nella pagina informativa dedicata al bando Isi è stato pubblicato il file “Tabella temporale”. A partire dal 27 ottobre, fino al 14 novembre 2022, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione. Solo coloro che hanno portato a termine correttamente la fase di registrazione possono effettuare l’inoltro della domanda, previsto per il giorno 16 novembre 2022 negli orari stabiliti.

(Inail, avviso, 3/10/2022)

Operazione Poseidone: contributi senza sanzioni per gli avvocati iscritti alla Gestione separata Inps

L’Inps, con circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, ha comunicato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, D.L. 98/2011, sollevata in riferimento all’articolo 3, Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro. 

Contestualmente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22, L. 576/1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

(Inps, circolare, 3/10/2022, n. 107)

Fondo clero: aggiornato il contributo a carico degli iscritti

L’Inps, con circolare n. 108 del 3 ottobre 2022, ha comunicato l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2021 e ha offerto le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

(Inps, circolare, 3/10/2022, n. 108)

Decontribuzione per agenzie di viaggi e tour operator

L’Inps, con messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022, ha comunicato che le istanze telematiche di accesso alla decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator pervenute all’Istituto sono state elaborate e ha fornito istruzioni con riferimento agli eventuali riesami e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto come esito l’accoglimento della richiesta di esonero. Il messaggio precisa che l’esito delle istanze e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.

(Inps, messaggio, 29/9/2022, n. 3549)

SocietĂ  sportive: le istruzioni Inps sulla sospensione di adempimenti e versamenti contributivi

L’Inps, con circolare n. 105 del 26 settembre 2022, ha fornito indicazioni sulle disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, prevista dal D.L. 50/2022. I termini oggetto della sospensione in argomento sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022. Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi dell’articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la medesima data dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

(Inps, circolare, 26/9/2022, n. 105)

 

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza

L’Inps, con messaggio n. 3684 del 7 ottobre 2022, ha comunicato che è stata aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, che recepisce le modifiche introdotte dalla L. 234/2021 al D.L. 4/2019. La domanda è disponibile sui seguenti indirizzi web:

  • www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
  • www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza. 

(Inps, messaggio, 7/10/2022, n. 3684)

Nuovi titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità dello Stato

L’Inps, con messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, ha ricordato che, alla luce di quanto disposto dall’articolo 75, D.Lgs. 151/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3, lettera b), L. 238/2021, è stata ampliata la categoria di cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari): familiari titolari di carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; familiari titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, D.Lgs. 286/1998; titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per accedere alla prestazione sono previsti ulteriori requisiti specificati nei punti 2 e 3 della circolare Inps n. 143/2001.

Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente: per l’anno 2022 l’assegno è pari a 2.183,77 euro. 

L’Istituto comunica l’avvenuto aggiornamento delle procedure informatiche.

(Inps, messaggio, 5/10/2022, n. 3656)

Invalidità civile: novità per l’invio della documentazione sanitaria

L’Inps, con messaggio n. 3574 del 1º ottobre 2022, in seguito all’estensione ai medici certificatori e agli operatori dei patronati del servizio per l’allegazione della documentazione sanitaria di invalidità civile, ha fornito le indicazioni per l’utilizzo del servizio, le tipologie di domande per le quali può essere utilizzato e i tempi di fruizione. Una volta trasmessa la documentazione, la commissione medica Inps potrà consultarla e pronunciarsi con un verbale inviato al cittadino tramite raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente, o nel caso in cui la revisione sanitaria non sia trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Istituto procederà con la convocazione a visita diretta dell’interessato. 

(Inps, messaggio, 1/10/2022, n. 3574)

Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi IV trimestre 2022

L’Inps, con messaggio n. 3571 del 30 settembre 2022, ha pubblicato i valori dei tassi da applicarsi nel IV trimestre 2022 per i prestiti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e i tassi soglia Taeg per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.

(Inps, messaggio, 30/9/2022, n. 3571)

Assegno unico e universale per i figli a carico: le modifiche apportate dal D.L. 73/2022

L’Inps, con messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, ha illustrato nel dettaglio le modifiche apportate dal D.L. 73/2022 al D.Lgs. 230/2021, in tema di assegno unico e universale: aumentano gli importi dell’assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni e sono previste nuove disposizioni per potere beneficiare dell’assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. Le disposizioni previste dall’articolo 38, D.L. 73/2022, hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Istituto provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al D.L. 73/2022.

(Inps, messaggio, 27/9/2022, n. 3518)

Alluvione Marche: Cigo per eventi oggettivamente non evitabili

L’Inps, con messaggio n. 3498 del 26 settembre 2022, a seguito dell’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone delle provincie di Ancona e Pesaro, nella Regione Marche, ha offerto chiarimenti riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di Cigo da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione e ha indicato alle strutture Inps territoriali come gestire l’istruttoria delle istanze.

L’Inps, con successivo messaggio n. 3811 del 21 ottobre 2022, ha chiarito che i contenuti e gli elementi di semplificazione illustrati nel messaggio n. 3498/2022, in relazione alla Cigo, trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dalla suddetta alluvione e rientranti nel campo di applicazione del Fis o dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015.

(Inps, messaggio, 26/9/2022, n. 3498; Inps, messaggio, 21/10/2022, n. 3811)

 

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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