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Gestione del rapporto di lavoro

Inail: chiarimenti in materia di indennità per le vittime dell’amianto

L’Inail, con circolare n. 14/2023, affronta il tema delle novità previste dalla L. 197/2022, Legge di Bilancio per l’anno 2023, in materia di trattamenti a favore delle vittime dell’amianto.

Nel dettaglio, tali misure rappresentano la conferma e l’estensione di quelle già a suo tempo introdotte dalla L. 178/2020, Legge di Bilancio per l’anno 2021.

Si tratta quindi di trattamenti già in precedenza riconosciuti che, a partire dall’anno 2023 subiscono degli ulteriori incrementi rispetto a quanto previsto anteriormente.

Nel dettaglio la circolare tocca 2 tematiche in particolare:

1. la prestazione aggiuntiva destinata a chi già era percettore di rendita diretta per patologie asbesto – correlate che a partire dal 2023 passa dal 15% al 17%;

2. la prestazione una tantum a favore di malati di mesotelioma (non direttamente causata da prestazioni professionali dirette, quanto piuttosto da esposizione conseguente a contatto con familiari che in passato abbiano avuto esperienze lavorative che presupponevano l’esposizione all’amianto) che passa da 10.000 a 15.000 euro.

Le 2 misure dei punti precedenti non sono tra loro cumulabili e compatibili sotto il profilo soggettivo.

Gli aventi diritto all’integrazione della rendita riceveranno il rateo di aprile aggiornato con l’importo maggiorato al 17%, nonché la differenza per i ratei già percepiti e inerenti a gennaio, febbraio e marzo (erogati con maggiorazione al 15%).

Le domande per il riconoscimento di ciascuna delle prestazioni sopra citate debbono essere presentate a pena di decadenza entro tre anni dall’accertamento della patologia. 

(Inail, circolare, 4/4/2023, n. 14)

Differimento del termine per le domande per l’esonero da certificazione di parità di genere

L’Inps, con messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, ha previsto la proroga del termine per presentare la domanda per i possessori certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46–bis, D.Lgs. 198/2006, conseguita entro il 31 dicembre 2022, utile ai sensi della L. 162/2021 per il riconoscimento dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura dell’1%.

In questo senso, le indicazioni operative fornite dalla circolare Inps n. 137 del 27 dicembre 2022 fissavano tale termine in data 15 febbraio 2023.

In ragione delle comprovate difficoltà di invio, anche a seguito del parere favorevole in questo senso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato previsto lo spostamento del suddetto termine alla data del 30 aprile 2023.

Il già citato messaggio Inps n. 1269/2023 ha previsto, inoltre, come nella domanda di esonero vada inserita la retribuzione media mensile globale (e non quella riferita a ogni singolo lavoratore) per cui, sempre entro la medesima data (30 aprile 2023), sarà possibile – per chi aveva già provveduto a trasmettere tale comunicazione corredandola con una modalità compilativa ora non più richiesta – procedere all’invio dell’adeguata rettifica.

(Inps, messaggio, 3/4/2023, n. 1269)

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, con D.I. 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. 398/1987.

L’applicazione di tali retribuzioni convenzionali ha impatto sia sul lato fiscale sia sul lato contributivo.

La fondazione Enasarco, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provigionali per l’anno 2023, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.

PENSIONE CON QUOTA 103
Si comunica che l’Inps, con circolare n. 27/2023, ha illustrato le novità relative a quota 103.
Tale modalitĂ  di accesso anticipato alla pensione si caratterizza per i seguenti requisiti:

  • requisito anagrafico di 62 anni;
  • requisito contributivo di 41 anni.

Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023; una volta raggiunti si potrĂ  andare in pensione con quota 103 anche dopo il 2023.

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59/2023 il D.L. 20/2023, che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Relativamente ai flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, si prevede (articolo 1) che, per il periodo 2023–2025, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale e autonomo saranno definite non più solo per 1 anno ma per 1 triennio, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il buono carburante fino a 200 euro è esente fiscalmente ma non contributivamente
Si comunica che la L. 23/2023, di conversione del D.L. 5/2023, ha previsto che l’esonero fino a 200 euro per i buoni carburante sia valido solo fiscalmente e non contributivamente. Infatti, il comma 1, articolo 1, del Decreto attualmente in vigore e oggetto di conversione recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service SocietĂ  tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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