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Gestione del rapporto di lavoro |
Avvio delle procedure per la certificazione della rappresentanza sindacale L’INL, con nota 6 marzo 2023, prot. 1638, ha ufficializzato l’avvio delle procedure che dovranno portare alla prima certificazione delle rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione collettiva di categoria. Si tratta di un passaggio centrale ai fini della validità e della sostenibilità degli accordi di secondo livello essendo il criterio della rappresentanza nevralgico per la determinazione della legittimazione delle Organizzazioni Sindacali medesime. La Nota dell’INL richiama la dichiarazione d’intenti siglata congiuntamente da Confindustria, Cgil–Cisl–Uil che prevede l’avvio della fase di raccolta dei dati elettorali afferenti al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023. L’attività di raccolta sarà incentrata sulle elezioni delle RSU che si collocano nel periodo sopra richiamato, e nei confronti delle imprese attratte nell’ambito di rappresentanza di Confindustria; la Dichiarazione congiunta entra nel merito dei singoli comparti interessati. Operativamente, le OOSS firmatarie della Convenzione del 19 settembre 2019 (che vede coinvolto anche l’Inps), così come quelle aderenti al TU sulla rappresentanza, provvederanno a depositare, presso la competente sede ITL, i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi nel triennio sopra indicato. Al fine di razionalizzare le operazioni di raccolta, è prevista una calendarizzazione della prima fase di consegna che suddivide il recepimento per comparti e settori di appartenenza, che si concluderà il 15 luglio 2023, a seguito dei vari step. Una volta raccolta la documentazione, ciascun ITL procederà con l’inserimento degli elementi contenuti ed utili all’indagine in oggetto, entro il 31 gennaio 2024. Tale compito in capo all’ITL costituisce attuazione ad uno degli obblighi previsti dalla Convenzione triennale con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli anni 2023 – 2025. (INL, nota, 6/3/2023, prot. 1638) |
CNCE: pubblicato il riepilogo delle FAQ per l’inserimento in Edilconnect Pubblicato nel mese di marzo da parte di CNCE il riepilogo delle FAQ inerenti alla corretta compilazione attraverso il portale Edilconnect in ipotesi di cantieri e lavori edili che rientrino all’interno delle fattispecie soggette all’obbligo del rispetto della disciplina della congruità . Il documento di sintesi e riepilogo spazia tra i vari argomenti andando a toccare varie situazioni. Tra le altre casistiche affrontate vi sono: gli obblighi di registrazione nel sistema Edilconnect anche per aziende edili non iscritte a casse edili, nonché quelle che, pur svolgendo attività affini in cantieri soggetti a congruità applicano Ccnl differenti da quelli rientranti nell’edilizia; le modalità di censimento dei cantieri e la definizione della cassa edile competente secondo i criteri di territorialità ; i criteri di calcolo e definizione della congruità , anche in relazione alle azioni che possono essere intraprese per dimostrare il possesso del requisito anche laddove dovesse emergere una mancata congruità in prima battuta; la perimetrazione della manodopera rilevante ai fini della congruità ; le modalità di richiesta dell’attestazione di congruità e le azioni utili ai fini del riesame in caso di primo rilascio negativo, mediante la trasmissione di denunce integrative con inserimento di ore mancanti per personale non dipendente (ovvero in ogni caso di costi ulteriori di manodopera inizialmente mancanti) e il contestuale versamento di eventuali differenze di maggiori importi. (CNCE, FAQ) |
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Imposte, contributi e premi |
Inail: chiarimenti in materia di CU Giornalisti professionisti L’Inail, con nota 16 marzo 2023, n. 2986, fornisce importanti chiarimenti di natura compilativa in merito alle CU da rilasciare a favore di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato che abbia interessato il periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023. Il documento in oggetto fa espresso riferimento al suo predecessore del 13 marzo 2023 e si inserisce nel più ampio contesto della progressiva migrazione della gestione assicurativa prevista nei confronti dei giornalisti professionisti per effetto del disposto dell’articolo 1, comma 209, L. 234/2021, Legge di Bilancio per l’anno 2022, che si completerà appunto alla data del 1° gennaio 2024 con il totale assoggettamento alla disciplina che riguarda la generalità dei lavorati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La nota del 16 marzo 2023 si preoccupa di sanare eventuali errori meramente formali nella compilazione del dato inerente il codice identificativo dell’azienda datrice di lavoro. In tale senso viene precisato che l’Inail provvederà d’ufficio ad abbinare il codice fiscale del giornalista con quello identificativo del datore di lavoro. (Inail, nota, 16/3/2023, n. 2986) |
Proroga periodo transitorio telematizzazione Formulario A1 Enti pubblici L’Inps, con messaggio 2 marzo 2023, n. 891, torna sul tema della telematizzazione del Formulario A1. Il citato messaggio segue la circolare 23 dicembre 2022, n. 136, con la quale l’Istituto ha comunicato la definitiva implementazione del canale telematico per l’invio dei Formulari A1 che quindi abbandonano definitivamente il formato cartaceo per tutte le tipologie di invio all’estero in ambito comunitario, anche per le fattispecie e le casistiche ulteriori rispetto a quelle già in precedenza definite. La genesi del messaggio n. 891/2023 nasce dalla presa di coscienza delle notevoli difficoltà pratiche riscontrate in merito alla particolare sfera del distacco operato nell’ambito del pubblico impego, che rientra in una delle casistiche appunto implementate dalla circolare n. 136/2022. In relazione a tale evidenza, l’Istituto ha quindi inteso prendere atto di tali difficoltà , estendendo il periodo transitorio entro il quale è ammessa la duplice vigenza del sistema cartaceo e telematico sino a tutto il 30 settembre 2023. A partire dal 1° ottobre 2023 non sarà quindi più possibile utilizzare il format cartaceo neanche in ipotesi di pubblico impiego. (Inps, messaggio, 2/3/2023, n. 891) |
Regole stringenti per regime fiscale agevolato impatriati L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 22 febbraio 2023, n. 223 è tornata ad affrontare il tema del regime impatriati, con particolare riguardo alle condizioni di accesso. È opportuno ricapitolare la biografia della misura agevolativa, che ha fatto registrare un punto di discrimine dalla data del 30 aprile 2019 a seguito della pubblicazione del c.d. Decreto Crescita. Successivamente, il Legislatore ha a più riprese tentato di attenuare le differenze tra i “nuovi†beneficiari e coloro che stavano già fruendo dell’incentivo secondo lo schema originario del D.Lgs. 147/2015. L’iter appena descritto si è per ora completato con la previsione nella L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021) della possibilità onerosa di accesso all’estensione quinquennale anche a favore di coloro che beneficiano dell’incentivo versione “ante Decreto Crescita†purché già destinatari della misura al 31 dicembre 2020 e precedentemente iscritti all’AIRE, ovvero cittadini comunitari. La misura riguarda potenzialmente quindi chi ha all’interno del proprio nucleo un figlio minorenne, almeno 3 figli minorenni, ovvero acquisti un immobile residenziale, o lo abbia fatto nei 12 mesi ante rimpatrio; tutto ciò a fronte del versamento di un importo di accesso da effettuarsi a scadenze fisse e predeterminate (30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, ovvero 180 giorni decorrenti dal 3 marzo 2021, data di pubblicazione del Provvedimento 60353 AdE) laddove il periodo d’imposta di cui sopra sia terminato in data 31 dicembre 2020. La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate conferma ed estende quanto già espresso dalla risposta a interpello 18 luglio 2022, n. 383, andando quindi a ribadire la rigorosa linea che impone il versamento nei termini e nelle modalità previste, non consentendo alcuna forma di ravvedimento, e non ammettendo nemmeno, come specificato appunto dalla risposta a interpello n. 233/2023, la remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 22/3/2023, n. 223) |
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Prestazioni assistenziali e previdenziali |
Proroga per l’invio delle istanze di Fermo pesca per l’anno 2022 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Dicastero dell’agricoltura e a quello dell’economia, ha prorogato, mediante la pubblicazione dell’apposito Decreto Interministeriale 14 marzo 2023, n. 2, la scadenza per l’invio delle istanze finalizzate a ottenere il riconoscimento dell’indennità giornaliera omnicomprensiva pari a 30 euro a favore del personale dipendente delle imprese che esercitano attività di pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in ipotesi di sospensione dal lavoro (intervenuta nell’anno 2022) derivante dall’adozione di misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, per effetto di provvedimenti a qualsiasi titolo adottati dall’autorità marittima. Per effetto della proroga in questione, la scadenza dell’invio, inizialmente fissato per il giorno 15 marzo, viene posticipato di 30 giorni. (Decreto Interministeriale, 14/3/2023, n. 2) |
Inps: fornite le indicazioni per la richiesta del c.d. “bonus nido†L’Inps, con messaggio 2 marzo 2023, n. 889, fornisce le indicazioni per l’inserimento delle richieste finalizzate a ottenere il c.d. bonus nido. Si tratta, nello specifico, delle forme di sussidio previste dall’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, e in particolare: contributo per il pagamento di rette inerenti la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati da Enti locali; contributi per le forme di supporto domiciliare presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Le richiesti relative alle due forme sopra citate (per ciascun bambino) sono alternative tra loro, sicché richiedere l’una esclude la possibilità di accedere all’altra. Il messaggio n. 889/2023 precisa che la domanda di contributo deve essere presentata, ricorrendo al portale Inps, ovvero ai servizi offerti dai patronati, da parte del genitore (in alternativa dal soggetto affidatario), e deve contenere l’indicazione dei mesi di frequenza che si collocano nell’arco temporale compreso tra gennaio e dicembre 2023, per un numero massimo di 11 mensilità . Atteso, poi, che il diritto spetta in capo a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, nell’ipotesi di compimento del terzo anno di vita nel corso del 2023, il diritto a fruire bonus sarà limitato all’arco temporale gennaio–agosto. Tecnicamente poi, più che di bonus è più corretto parlare di rimborso, stante la circostanza che all’atto di presentazione della domanda sarà necessario da parte del richiedente, produrre le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento delle rette (il cui termine ultimo per la fornitura è il 31 luglio 2024). Da ultimo, il messaggio Inps n. 889/2023 prevede delle soglie massime calibrate in relazione alla situazione economica equivalente determinatasi in base all’ISEE in corso di validità . (Inps, messaggio, 2/3/2023, n. 889) |
Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità L’Inps, con messaggio 2 marzo 2023, n. 892, ha reso nota la semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile che interessano persone minorenni. Nel dettaglio tale semplificazione interessa la fase di istruttoria utile ai fini del riconoscimento dell’invalidità e quindi le prestazioni economiche annesse. La domanda, compilabile accedendo all’area tematica “Accesso ai servizi per patronati†si compone di una parte inerente l’accertamento dei requisiti sanitari, e di una di valenza amministrativa utile per la liquidazione delle spettanze economiche. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie è possibile trasmettere la richiesta. Molta attenzione viene confermata rispetto alla opportuna conoscenza che deve essere data ad entrambi i genitori, laddove presenti, circa l’inoltro della richiesta, meccanismo che si realizza mediante la notifica (tramite raccomandata o pec) dell’avvenuta trasmissione (ad opera dell’altro genitore) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il secondo genitore è inoltre chiamato a fornire consenso esplicito laddove la modalità di pagamento scelta sia quella “in contanti presso lo sportelloâ€. (Inps, messaggio, 2/3/2023, n. 892) |
Reddito presunto 2023 ai fini NASpI L’Inps, con messaggio 23 febbraio 2023, n. 790, ha ribadito la necessità di fornire il reddito presunto riferito all’anno corrente 2023 per le prestazioni NASpI in corso di fruizione per coloro i quali nel corso del 2022 erano già stati chiamati, in relazione alla propria situazione personale, a rendere tale medesima dichiarazione. L’urgenza di tale attestazione risiede nella stretta connessione che la stessa ha con la riattivazione del pagamento delle prestazioni di disoccupazione involontaria attualmente sospese proprio in ragione della citata lacuna. (Inps, messaggio, 23/2/2023, n. 790) |
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri