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PENSIONE CON QUOTA 103
Si comunica che l’Inps, con circolare n. 27/2023, ha illustrato le novità relative a quota 103.
Tale modalitĂ  di accesso anticipato alla pensione si caratterizza per i seguenti requisiti:

  • requisito anagrafico di 62 anni;
  • requisito contributivo di 41 anni.

Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023; una volta raggiunti si potrĂ  andare in pensione con quota 103 anche dopo il 2023.

Con tale modalità di accesso pensionistico è introdotto un tetto all’importo del trattamento pensionistico. Infatti, si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell’aspettativa di vita. Se l’importo della pensione risultasse superiore, la differenza tra le 5 volte il trattamento minimo e la somma ulteriore, perequata nel tempo, sarà attribuita al momento del compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA

Con la circolare n. 25/2023, l’Inps ha fornito le istruzioni in tema di pensione anticipata c.d. opzione donna per come prevista dalla legge di bilancio 2023, per i profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda.

Destinatari: requisiti e condizioni
La norma vale per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni previste. Il requisito anagrafico è ridotto di 1 anno per figlio nel limite massimo di 2 anni. La riduzione si applica in favore delle licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, anche in assenza di figli (58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022). Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Le lavoratrici conseguono la pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e purché si trovino in almeno 1 delle seguenti condizioni alla data di presentazione della domanda di pensione:

  • assistono (il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza), alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi continuativi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravitĂ , o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravitĂ  abbiano compiuto i 70 anni di etĂ  oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacitĂ  lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invaliditĂ  civile, superiore o uguale al 74%;
  • sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo al momento della presentazione della domanda un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e le lavoratrici non devono aver ripreso attivitĂ  di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento).

Decorrenza del trattamento pensionistico
Alla pensione anticipata c.d. opzione donna si applicano le disposizioni in materia di c.d. finestra mobile. Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni previste alla data di presentazione della domanda.

Domanda di pensione
Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.
La domanda può essere oggetto di rinuncia.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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