Si ricorda ai Signori clienti che le aziende che abbiano concluso, nel corso dell’anno 2023, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a comunicare alla Rsu o alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.
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Proroga del Temporary Framework Ucraina fino al 30 giugno 2024 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa della proroga del Temporary Framework Ucraina fino al 30 giugno 2024, decisione grazie alla quale si fa più concreto il rifinanziamento della Decontribuzione Sud. La misura in oggetto, che come ricorda il portale ministeriale si concretizza in un esonero contributivo massimo del 30% a favore dei datori di lavoro che sono ubicati nel territorio delle Regioni del Mezzogiorno (in particolare Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), è stata introdotta dalla L. 178/2020, di Bilancio per l’anno 2021, e prevede una decurtazione dell’aliquota contributiva che nel corso degli anni va ad attenuarsi (diminuzione del 30% sino al 31 dicembre 2025, sino al 20% per gli anni 2026 e 2027, e infine pari al 10% per le annualità 2028 e 2029). Ciononostante, tale misura necessita di essere nel tempo rifinanziata, e la copertura attualmente autorizzata dalla Commissione Europea ha come termine il 31 dicembre 2023. La decisione di prolungare il Temporary Framework Ucraina sino al 30 giugno 2024, costituisce un elemento che depone a favore del successivo rifinanziamento della Decontribuzione Sud. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato, 22 novembre 2023) |
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I sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo Tfr maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, oppure in alternativa l’acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'articolo 11, D.Lgs. 47/2000 consente di scegliere, in ciascun anno, tra le 2 predette modalità di calcolo dell’acconto quella più conveniente. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr.
Con la circolare n. 50/E/2002, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
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Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza: istruzioni INL L’INL, con nota prot. 724 del 30 ottobre 2023, fornisce le indicazioni per la determinazione degli importi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza come incrementati da Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In premessa, l’INL ricorda come tale funzione sia di competenza della citata D.G. per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della sua istituzione. Viene stabilito che l’incremento ulteriore e attuale pari al 15,90% sia applicabile esclusivamente alle violazioni commesse successivamente alla pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale†del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il giorno 6 ottobre 2023. Inoltre, è stato precisato che tale maggiorazione non si applica alle somme aggiuntive che debbono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività , sempre nell’ambito del contrasto al lavoro irregolare di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008. Tale maggiorazione deve, quindi, essere applicata, tra le altre, nelle seguenti ipotesi: - violazione di sanzioni in materia di radiazioni ionizzanti; - sanzioni in materia di ritardata ovvero omessa, comunicazione prevista per le prestazioni rese da lavoratori autonomi occasionali. (INL, nota, 30 ottobre 2023, prot. 724) |
Aggiornato il costo medio orario per l’industria metalmeccanica Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto Direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023, ha fornito i dati aggiornati in merito al costo del lavoro relativo al personale occupato in aziende che applicano il Ccnl dell’industria metalmeccanica e installazione impianti. In particolare, l’obbligo è rivolto ai datori che applicano il summenzionato accordo collettivo siglato in data 5 febbraio 2021 e in vigore sino a tutto il 30 giugno 2024. La decorrenza del nuovo valore del costo del lavoro è fissata nel mese di ottobre 2023, e come specificato anche nel richiamato Decreto Direttoriale n. 60, può essere suscettibile di variazioni al ricorrere di fattori tra i quali: - la fruizione di benefici di natura contributiva o fiscale; - maggiori oneri derivanti dalla contrattazione aziendale, ovvero individuale; - maggiori oneri derivanti dallo svolgimento di particolari prestazioni (come ad esempio quelle fuori sede, ovvero in regime di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro). (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto Direttoriale, 13 novembre 2023, n. 60) |
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 27 settembre 2023 in materia di programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 che, attuando l’articolo 1, D.L. 20/2023, determina anche i criteri per l’ingresso nell'ambito e al di fuori delle quote stabilite ed è basato sui seguenti principi:
- progressiva riduzione del divario tra quote dei flussi di ingresso e fabbisogno del mercato del lavoro;
- estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi;
- potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine per favorire integrazione e professionalità ;
- incentivazione della collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei migranti per facilitare gli ingressi regolari;
- incentivazione degli ingressi di soggetti con alta qualificazione professionale;
- sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti.
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Calendario delle festività ebraiche per l’anno 2024 È stato pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 2023 il comunicato del Ministero dell’interno che, su comunicazione dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha indicato le festività ebraiche relative all’anno 2024: – tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì a un’ora dopo il tramonto del sabato; – da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile: Pesach (Pasqua); – da domenica 28 a martedì 30 aprile: Pesach (Pasqua); – da martedì 11 giugno a lunedì 13 giugno: Shavuoth (Pentecoste); – da lunedì 12 agosto a martedì 13 agosto: Digiuno del 9 di Av; – da mercoledì 2 ottobre a venerdì 4 ottobre: di Rosh Hashanà (Capodanno); – venerdì 11 e sabato 12 ottobre: Vigilia e digiuno di Kippur; – da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre: Sukkot (Festa delle capanne); – mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 ottobre: Sheminì Atzeret e Simchat Torà (Festa della legge). (Ministero dell’Interno, comunicato) |
App Inps: nuovi servizi per la gestione del lavoro domestico L’Inps, con messaggio n. 3433 del 29 settembre 2023, rende noto di aver messo a disposizione nuovi servizi dedicati in tema di lavoro domestico nella App Inps mobile. Anche l’implementazione di tale novità si inserisce nel contesto delle innovazioni connesse a progetti che costituiscono attuazione del PNRR. Attualmente l’App Inps mobile consente già di gestire l’assunzione del lavoratore domestico, la cessazione del rapporto di lavoro domestico, e l’annullamento del rapporto di lavoro domestico. Con il rilascio delle nuove funzionalità della App, accedendo al servizio Lavoro domestico, interno all’area Famiglia della App dedicata, sarà possibile ora anche gestire la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico. (Inps, messaggio, 29 settembre 2023, n. 3433) |
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