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Gestione del rapporto di lavoro

Buone prassi collocamento mirato: realizzazione e gestione della piattaforma

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto Direttoriale n. 154 dell’11 settembre 2023, ha reso note le modalità di realizzazione e gestione della piattaforma per le buone prassi in tema di collocamento mirato.

Tale piattaforma sarà implementata grazie alla raccolta sistematica di buone pratiche di inclusione lavorativa, con la finalità di condividere e diffondere esperienze positive ed efficaci nell’ottica dell’innalzamento degli standard inerenti al collocamento mirato.

Possono rientrare nelle buone prassi, attivitĂ  che prevedano la promozione di:

  • un sistema integrato di rete che coinvolga servizi sociali, sanitari, educativi, formativi del territorio, nonchĂ© l’Inail;
  • stipula di accordi territoriali con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piĂą rappresentativi sul piano nazionale;
  • predisposizione di progetti di inserimento lavorativo, che tengano conto delle barriere e dei facilitatori, previa valutazione delle situazioni di disabilitĂ  e delle analisi dei posti di lavoro da poter assegnare.

La proposta di buone prassi deve essere inoltrata in maniera esclusivamente telematica mediante compilazione del format dedicato sul portale Servizi lavoro del Ministero del lavoro.

Il Decreto Direttoriale si occupa poi di perimetrare il concetto di buone prassi, specificando che possono essere ritenute tali quelle che si fondano su esperienze giĂ  sperimentate, la cui efficacia dei risultati sia quindi concretamente accertabile.

A ulteriore supporto si colloca la sostenibilitĂ  e la replicabilitĂ  delle esperienze potenzialmente considerate buone prassi.

All’articolo 6 del citato Decreto direttoriale viene prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente in materia, avente il compito di effettuare la valutazione delle buone prassi.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto Direttoriale, 11 settembre 2023, n. 154)

Permessi L. 104/1992: rilascio funzionalità “Variazione dati domanda”

L’Inps, con messaggio n. 3141 del 7 settembre 2023, fornisce i chiarimenti circa le modalità operative per l’utilizzo della nuova funzionalità implementata nel portale Inps in merito alla domanda di fruizione di permessi ai sensi della L. 104/1992.

Si tratta, in particolare, della funzionalità di “Variazione dati domanda”, che segue la falsariga della medesima implementazione messa a disposizione dell’Istituto per quanto concerne le richieste di congedo straordinario per assistenza di familiari disabili in situazione di gravità.

Anche in questo caso, è possibile accedere all’area dedicata mediante il portale Inps, attraverso l’area Congedi, permessi e certificati.

Parimenti, le variazioni possono interessare domande che siano in tutto, ovvero in parte, in corso al momento della presentazione della richiesta di variazione; restano escluse quindi le domande che interessano periodi giĂ  completamente fruiti, ovvero non ancora iniziati, alla data di inoltro della richiesta di correzione.

La materiale correzione dei dati passa attraverso 2 fasi operative distinte e tra loro consequenziali:

  • l’annullamento della domanda contenente informazioni da rettificare;
  • il re inoltro, previa correzione, della domanda indicante i dati corretti.

Il portale Inps mantiene in ogni caso lo storico di tutte le domande trasmesse, sia quelle corrette, sia quelle annullate, consultabili in menĂą distinti.

(Inps, messaggio, 7 settembre 2023, n. 3141)

Congedo straordinario familiari disabili: implementazione “Variazione dati”

L’Inps, con messaggio n. 3139 del 7 settembre 2023, fornisce le modalità operative di utilizzo della nuova funzionalità di “Variazione dati domanda” relativamente alle richieste di congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità.

Tale funzionalità è raggiungibile mediante il portale Inps, accedendo al servizio Indennità per congedi straordinari.

La funzionalità di nuova implementazione consente di variare dati di domande già presentate, ammettendo contestualmente l’invio di quella ulteriore di correzione delle informazioni che si è inteso modificare.

Il messaggio Inps n. 3139/2023 precisa come sia possibile variare le domande laddove le stesse siano riferite e quindi comprendano periodi in tutto ovvero in parte coincidenti con il momento della presentazione della richiesta.

La concreta variazione delle domande si sostanzierĂ  fondamentalmente in 2 fasi, la prima di cancellazione delle informazioni che si intende correggere, e una successiva di re invio dei dati corretti.

Per agevolare tale fase, è stato predisposto un sistema di ripresa dei dati della domanda precedente, con la possibilità di intervenire per rettificare le informazioni da correggere.

(Inps, messaggio, 7 settembre 2023, n. 3139)

 

Imposte, contributi e premi

Assunzioni agevolate: il vademecum aggiornato del Ministero

Il Ministero del lavoro ha pubblicato, una guida aggiornata in materia di assunzioni agevolate attualmente previste nel nostro ordinamento.

La guida contiene le informazioni inerenti:

  • l’incentivo under 36 e under 30;
  • l’incentivo donne svantaggiate;
  • la decontribuzione sud;
  • l’incentivo occupazione giovanile NEET;
  • gli incentivi percettori di misura di inclusione (articolo 10, D.L. 48/2023);
  • l’incentivo per il lavoro delle persone con disabilitĂ .
  • l’incentivo occupazione over 50.

Per ciascuna delle misure agevolative sono definiti:

  • la platea dei destinatari, con indicazione delle cause di esclusione;
  • le condizioni soggettive di accesso;
  • la durata dell’incentivo e il periodo entro il quale è possibile fruirne;
  • la tipologia dei rapporti di lavoro che ne danno diritto;
  • i datori di lavoro rientranti nella platea dei potenziali beneficiari;
  • le modalitĂ  di richiesta;
  • le condizioni di cumulabilitĂ  con altri incentivi.

(Ministero del Lavoro, Guida in materia di assunzioni, settembre 2023)

Inps: variazione della misura del tasso per calcolo di interessi e sanzioni

L’Inps, con circolare n. 81 del 18 settembre 2023, comunica la variazione del tasso di interesse previsto per interessi di dilazione e differimento, nonché per le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata in data 14 settembre 2023 dalla Banca Centrale Europea, con la quale è stato disposto l’innalzamento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento, e che quindi a far data dal 20 settembre 2023 è pari al 4,50%.

Con la medesima decorrenza del 20 settembre 2023, e relativamente ai piani di ammortamento finalizzati al pagamento rateale di contributi e sanzioni approvati a partire da tale data, il tasso applicato sarĂ  pari al 10,50%.

Nulla varia nei confronti di dei piani di ammortamento connessi a pagamenti rateali giĂ  in precedenza approvati e in corso di esecuzione.

Varia anche il tasso applicato ai fini della quantificazione delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi, che sale al 10,00%.

Resta prevista poi la misura compresa tra il 30% su base annua, con il tetto massimo del 60% in caso di evasione, ferma restando la riduzione a favore delle imprese soggette a procedure concorsuali.

(Inps, circolare, 18 settembre 2023, n. 81)

Inail: variazione della misura del tasso per calcolo di interessi e sanzioni

L’Inail, con circolare n. 42 del 18 settembre 2023, comunica la variazione del tasso di interesse previsto per interessi da dilazione e sanzioni civili.

L’incremento previsto è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea in data 14 settembre 2023 che ha innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento portandolo al 4,50%.

In via parallela e simultanea rispetto all’Inps, che ha in tal senso emanato la circolare n. 81 del 18 settembre 2023, anche l’Inail ha quindi adeguato i tassi previsti per interessi in caso di dilazione, così come di sanzioni civili in caso di tardivo o omesso versamento.

Analoghe anche le misure previste rispetto all’Inps.

Quindi nelle ipotesi di interessi dovuti per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi presentate a partire dal 20 settembre 2023, il tasso applicato sarĂ  pari al 10,50% (nulla cambia rispetto alle rateazioni in essere a tale data i cui importi continuano quindi a essere invariati).

In caso di sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento (anche derivante da oggettive incertezze), evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi (nel caso in cui la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e in ogni caso entro 12 mesi dal termine di pagamento), il tasso applicato sarĂ  invece pari al 10,00%.

Resta salva anche in questo caso la riduzione a favore delle imprese che risultano essere soggette a procedure concorsuali. 

(Inail, circolare, 18 settembre 2023, n. 42)

Disapplicazione massimale nelle P.A.: nuovi termini per la richiesta

L’Inps, con circolare n. 80 del 14 settembre 2023, rende note le modalità per presentare le domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in seguito alla riapertura dei termini.

Il citato messaggio si colloca sulla scia dei chiarimenti già forniti dall’Istituto in materia.

In particolare, tale previsione deriva dall’articolo 21 del D.L. 4/2019 così come modificato dall’articolo 21 del D.L. 44/2023.

Si tratta, nello specifico, della particolare facoltà riconosciuta a favore dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996, riservata a coloro che risultano superare, nei modi e nei tempi chiariti dalle fonti di legge e di prassi amministrativa, il massimale annuo previsto per quanto concerne la contribuzione dovuta da coloro che ricadono nel sistema contributivo.

In particolare, la novella apportata dall’art. 21 del D.L. 44/2023 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande.

Il nuovo arco temporale concesso è fissato entro il 31 dicembre 2023, ovvero entro il termine di dodici mesi dal superamento del massimale contributivo.

La circolare Inps n. 80/2023, dopo aver ripreso la normativa ed i riferimenti di prassi amministrativa originariamente previsti dall’art. 21 del D.L. 4/2019 (nella sua fisionomia anteriore alla novella apportata dall’articolo 21 del D.L. 44/2023) e forniti dall’Inps con circolare n. 93 del 17 giugno 2019, indica i nuovi termini frutto delle modifiche intervenute.

In particolare, il termine della presentazione al 31 dicembre 2023 è previsto per coloro che abbiano superato il massimale entro il mese di aprile 2023, mentre quello di dodici mesi decorrenti dalla data di superamento del citato massimale opera nei confronti di coloro che maturino il requisito a partire dal mese di maggio 2023.

(Inps, circolare, 14 settembre 2023, n. 80)

Sospensione contributi agricoli: le rettifiche dell’Inps

L’Inps, con messaggio 31 agosto 2023, n. 3035, provvede a comunicare la parziale rettifica delle modalità di presentazione delle istanze inerenti alla sospensione dei termini di versamento dei contributi del settore agricolo, coerentemente con quanto previsto dal D.L. 1° giugno 2023, n. 61, contenente le previsioni volte a fronteggiare gli effetti dell’emergenza maltempo di inizio maggio in Emilia Romagna ed in altre zone del centro Italia.

In merito, l’Inps aveva già pubblicato la circolare 20 luglio 2023, n. 67 che definiva la platea dei destinatari delle misure complessivamente previste dall’Istituto nei confronti della generalità dei lavoratori e datori di lavoro, nonché le annesse modalità attuative delle stesse.

Si ricorda come il periodo interessato dalla sospensione sia quello compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023.

Il messaggio Inps n. 3035/2023, a parziale rettifica della circolare Inps n. 67/2023, prevede che per la contribuzione agricola, l’istanza di sospensione può essere presentata a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 30 settembre 2023, distinguendo i canali dedicati, a seconda che si tratti di datori di lavoro agricolo, ovvero di lavoratori agricoli autonomi. 

(Inps, messaggio, 31 agosto 2023, n. 3035)

 

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Ormeggiatori e barcaioli: i primi chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023, fornisce i primi chiarimenti in materia di novità di strumenti di sostegno al reddito per ormeggiatori e barcaioli.

Il chiarimento dell’Istituto è immediatamente conseguente al Decreto Interministeriale del 28 luglio 2023 che ha a sua volta novellato il Decreto Interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 che disciplina, nello specifico, la fisionomia degli ammortizzatori sociali a favore di ormeggiatori e barcaioli.

L’intervento operato dal Decreto del 28 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023, ha di fatto parificato gli strumenti di sostegno al reddito per tali figure a quanto previsto in via generala dal D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, in particolare per quanto attiene all’applicazione del massimale unico, del periodo di potenziale fruizione inerente alle causali ordinarie e a quelle straordinarie, e il complessivo ricorso nel quinquennio mobile.

Viene precisato come il citato messaggio funga da apripista a una ulteriore e prossima circolare dell’Istituto che andrà a fornire tutte le ulteriori indicazioni che riguardano gli strumenti di sostegno al reddito in trattazione. 

(Inps, messaggio, 19 settembre 2023, n. 3256)

Rivalutazione indennizzi danno biologico: resi noti i valori

L’Inail, con circolare n. 41 del 12 settembre 2023, ha reso noti gli importi rivalutati utili per il calcolo degli indennizzi da danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Il meccanismo di rivalutazione in argomento è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016, con modalità automatica e su base annua.

In base a tale sistema di calcolo, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi vengono rivalutati tenendo conto dell’incremento dell’indice Istat e previo Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per l’anno 2023 è stata registrata una variazione percentuale pari all’8,1% intervenuta tra il 2021 ed il 2022.

Tale rivalutazione si aggiunge agli incrementi giĂ  riconosciuti e consolidati per effetto delle rivalutazioni intervenute negli anni precedenti.

La rivalutazione come sopra definita riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi di capitale liquidati dal 1° luglio 2023. 

(Inail, circolare, 12 settembre 2023, n. 41)

Rivalutazione rendite infortunio e malattia professionale: resi noti i valori

L’Inail, con circolare n. 40 del 12 settembre 2023, ha reso noti gli importi rivalutati relativi alle prestazioni per infortunio e malattia professionale.

La citata circolare ricorda come a partire dall’anno 2020, a far data dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail sia rivalutata sulla base dell’indice Istat.

In particolare, per l’anno 2023, la rivalutazione è stata effettuata prendendo a riferimento la variazione percentuale dell’8,1% dell’indica Istat dei prezzi al consumo, intervenuta tra il 2021 e il 2022.

La circolare Inail n. 40/2023 contiene i valori determinati in relazione a tale percentuale per quanto riguarda le prestazioni economiche per rendita da inabilità permanente, assegni una tantum in caso di morte, assegno per assistenza personale continuativa, assegni continuativi mensili, nonché le indicazioni da tenere in considerazione in ipotesi di riliquidazione di rendite per inabilità permanente.

(Inail, circolare, 12 settembre 2023, n. 40)

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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