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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, con D.I. 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. 398/1987.

L’applicazione di tali retribuzioni convenzionali ha impatto sia sul lato fiscale sia sul lato contributivo.

L’Inps, con circolare n. 33/2023, ha illustrato la disciplina di applicazione delle retribuzioni convenzionali in ambito contributivo previdenziale.

Le predette retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Pertanto, sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione Europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.

Sono esclusi, inoltre, dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali anche il Regno Unito, l’Irlanda, la Svizzera e i Paesi aderenti all’accordo See – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso, l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 444 del 31 dicembre 2020.

Le aziende che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 non hanno potuto applicare le retribuzioni convenzionali corrette in attesa della pubblicazione della circolare Inps annuale di riferimento potranno regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 giugno 2023.

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens, le aziende si dovranno attenere alle seguenti indicazioni operative:

  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Sotto l’aspetto fiscale, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, Tuir, i lavoratori residenti in Italia che svolgono la loro prestazione all’estero sono tassati sul reddito convenzionale di cui al D.I. sopra indicato in presenza delle seguenti condizioni:

  • l'attività lavorativa deve essere svolta all'estero in via continuativa;
  • l'attività lavorativa deve essere svolta all'estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
  • l'attività lavorativa deve essere svolta durante un soggiorno superiore a 183 giorni;
  • l’attività svolta deve rientrare in una delle attività/settore previste dal decreto.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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