La legge di bilancio 2023 ha previsto l’innalzamento dal 30 all’80 per cento dell’indennità di congedo parentale per massimo un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Ambito di applicazione
La maggior indennità spetta a favore dei soli lavoratori il cui congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2022 e che siano dipendenti, pubblici o privati.
L’esclusione di tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi e iscritti alla Gestione separata) comporta che, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Modalità di applicazione
L’Inps, intervenuto con la Circolare n. 45 del 16 maggio 2023 ha precisato che il mese indennizzato all’80% (anziché al 30%) della retribuzione che NON è aggiuntivo:
- è uno solo per entrambi i genitori
- può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
L’Inps precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
L’Istituto chiarisce inoltre che, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:
- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.
Presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cie, Cns), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page -> “Lavoro” -> “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Siccome nella domanda di congedo parentale effettuata all’Inps non compare l’indicazione che specifichi se il periodo richiesto rientra fra quello indennizzabile all’80% è consigliabile far firmare al dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato 1).
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri