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Gestione del rapporto di lavoro

Inail: rilasciato il nuovo servizio telematico infortuni ex Inpgi

L’Inail, con circolare n. 24 del 6 giugno 2023, fornisce le indicazioni riguardanti il nuovo servizio telematico per la gestione transitoria degli infortuni ex Inpgi.

Si ricorda infatti che l’articolo 1, comma 109, L. 234/2021, Legge di Bilancio per l’anno 2022, ha previsto che l’assicurazione degli infortuni occorsi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 a giornalisti, pubblicisti, praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sia gestita dall’Inail.

Con circolare n. 44 del 5 dicembre 2022, l’Inail aveva già fornito istruzioni operative per la gestione degli infortuni registratisi nel suddetto arco temporale.

Con la circolare Inail n. 24/2023 viene ufficializzato il rilascio del nuovo servizio applicativo finalizzato alla piĂą agevole compilazione (e quindi alla conseguente trasmissione telematica) della denuncia.

Viene specificato come tale servizio sia destinato alla esclusiva gestione di eventi di infortunio occorsi nell’arco di tempo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.

La messa a disposizione di tale servizio coincide con il giorno 6 giugno 2023, con accesso consentito mediante il portale Inail e identificazione digitale.

La stessa circolare precisa poi come le denunce già inviate prima del rilascio del nuovo servizio mediante posta elettronica certificata, saranno inserite nell’applicativo dall’Inail. 

 

(Inail, circolare, 6/6/2023, n. 24)

Garante privacy: pubblicata la Guida all’applicazione del GDPR

Il Garante per la privacy ha pubblicato una guida finalizzata a fornire chiarimenti e specificazioni in merito al Regolamento europeo a 5 anni dalla sua entrata in vigore.

Obbiettivo del Garante è quello di fornire uno strumento dall’agevole e al tempo stesso costruttiva consultazione, sia per coloro che operano in ambito pubblico, sia privato, per quanto attiene gli obblighi previsti dal Regolamento medesimo in materia di privacy.

Innanzitutto, la Guida ripercorre le modalità e tempistiche con le quali il titolare deve tra l’altro:

  • fornire l’informativa all’interessato;
  • designare il Responsabile della protezione dei dati, il quale a sua volta è chiamato a svolgere un ruolo attivo di consulenza.

Viene poi ribadito il ruolo proattivo del titolare del trattamento, chiamato con fatti concreti a dimostrare la propria positiva volontà di rispettare le linee guida previste in materia di privacy, così come sono ricordati il diritto alla portabilità e quello all’oblio (entrambi di nuova introduzione grazie al regolamento) e a favore degli interessati.

Relativamente all’informativa, vengono poi ricordati gli elementi obbligatori, tra i quali:

  • la puntuale indicazione del titolare del trattamento e del legale rappresentante;
  • l’indicazione del Responsabile della protezione dei dati;
  • finalitĂ  e base giuridica del trattamento;
  • eventuali destinatari o categorie di destinatari. 

 

(Garante della privacy, Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, maggio 2023)

Ministero del lavoro: le ore minime della formazione obbligatoria RLS

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la risposta a interpello n. 3 del 12 giugno 2023, relativa ad istanza avanzata dalla Regione Sardegna.

Oggetto dell’istanza è l’obbligo di frequenza per i partecipanti di corsi di formazione RLS e in particolare il monte ore, partendo dalla disamina dell’articolo 37, D.Lgs. 81/2008.

La norma citata prevede che la durata minima dei corsi deve essere pari almeno a 32 ore iniziali, e ammette, al comma 11, la possibilitĂ  a favore della contrattazione collettiva, di definire modalitĂ , durata e contenuti.

In particolare, mediante l’istanza oggetto di interpello, la Regione Sardegna chiede se sia previsto o quantomeno prevedibile un margine di tolleranza di assenze rispetto alla misura declinata dall’articolo 37, D.Lgs. 81/2008.

A riguardo, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce come il monte ore iniziale di 32 ore sia da considerarsi come durata minima, coerentemente con il tenore letterario dell’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, ribadendo altresì la centralità del ruolo svolto dalla contrattazione collettiva di settore nel definire modalità, contenuti e durata della formazione a favore dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a interpello, 12/6/2023, n. 3)

Decreto flussi e assunzioni a scopo di somministrazione: i chiarimenti INL 

L’INL, con nota n. 3432 del 15 maggio 2023, ha chiarito che le Agenzie di somministrazione possono presentare le istanze di ingresso per i lavoratori non comunitari previste nell’ambito delle quote stabilite dal c.d. Decreto Flussi.

In particolare, la nota specifica che le Agenzie di somministrazione possano rientrare tra i datori di lavoro, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni del TUI, a condizione che, per ciascun utilizzatore, l’Agenzia produca il contratto di somministrazione di lavoro relativo a ciascuna istanza presentata. Tali assunzioni dovranno comunque rispettare le condizioni e le modalità di ingresso stabilite con D.P.C.M. 29 dicembre 2022.

 

(INL, nota, 15/5/2023, n. 3432)

 

Imposte, contributi e premi

Inail: chiarimenti in merito al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’Inail, con circolare n. 23 del 1° giugno 2023, fornisce alcuni chiarimenti ulteriori in materia di Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

Nello specifico, la circolare si premura di individuare la corretta tipologia di rischio connesso all’incarico assolto, e quindi il relativo premio da versare.

Dopo aver ribadito come anche l’attività di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in ogni forma declinato) debba essere considerata rientrante in quelle oggetto di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, il documento chiarisce che non deve essere istituita una ulteriore e diversa voce di tariffa, in quanto tale copertura rientra in quella già garantita in relazione all’inquadramento derivante dalla mansione ordinariamente svolta. 

 

(Inail, circolare, 1/6/2023, n. 23)

Inail: comunicati i minimali di retribuzione imponibile

L'Inail, con circolare n. 21 del 29 maggio 2023, fornisce le retribuzioni minimali per l'anno 2023 suddivise per tipologia di settore.

Di seguito sono indicate alcune tra quelle principalmente ricorrenti:

Lavoro dipendente:

  • 53,95 euro giornalieri;
  • 402,70 euro mensili (per 26 giornate);
  • 8,09 euro per i lavoratori a tempo parziale;
  • 48 euro giornalieri per gli operai agricoli.

Lavoratori parasubordinati:

  • minimale mensile: 1.481,73 euro;
  • massimale mensile: 2.751,78 euro

Lavoratori autonomi - riders: 

  • 53,95 euro minimale giornaliero;
  • soci volontari delle cooperative sociali: 53,95 euro minimale giornaliero.

Sportivi professionisti dipendenti:

  • minimale annuo: 17.780,70 euro;
  • massimale annuo: 33.021,30 euro.

 

(Inail, circolare, 29/5/2023, n. 21)

Inps: indicazioni per la compilazione del quadro RR

L’Inps, con circolare n. 52 del 7 giugno 2023, fornisce le indicazioni in merito alla corretta compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2023 – PF, e all’annessa gestione dei versamenti.

La circolare ripercorre tutto l’iter normativo alla base dell’obbligo previdenziale, per poi passare in rassegna le concrete modalità di compilazione del Quadro RR, distinguendo la platea dei destinatari della sezione I (Artigiani e Commercianti) da coloro che invece sono chiamati a compilare la sezione II (iscritti alla gestione separata).

Per ciascuna delle tipologie viene individuato, in particolare, il reddito imponibile, e per quanto attiene la Gestione Separata vengono poi indicate le due diverse aliquote a seconda che il soggetto passivo sia o meno coperto da altra copertura previdenziale obbligatoria.

La circolare Inps n. 52/2023, relativamente alle modalitĂ  di pagamento, specifica come la coincidenza con la scadenza delle imposte sui redditi nel caso di iscritti alle gestioni autonome Artigiani e Commercianti sia riferita alla parte determinata in via eccedente al minimale.

Sono poi indicate le modalità per richiedere la rateazione del pagamento (anche in questo caso, per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti deve intendersi limitata alla quota eccedente il minimale): in ogni caso si prevede quale data di primo versamento il giorno di scadenza del saldo e/o acconto. Il completamento dell’adempimento dilazionato deve in ogni caso registrarsi entro il 30 novembre 2023.

Parimenti, è possibile portare in compensazione l’importo eventualmente risultante a credito.

 

(Inps, circolare, 7/6/2023, n. 52)

Nuove date Definizione agevolata DL n. 51/2023

L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 10 maggio 2023, ha reso noto le nuove date, a seguito del D.L. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, dove si è stabilito il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater). 

Precedentemente, il termine era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).

Conseguentemente, è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (attualmente fissato al 30 giugno 2023).

La scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023. In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrĂ  il 30 novembre e le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 10/5/2023)

 

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Inps: integrazioni e compensazioni assegno unico 2022 e 2023

L'Inps, con messaggio n. 1947 del 26 maggio 2023, fornisce i chiarimenti inerenti alle integrazioni e compensazioni delle competenze per l'anno 2022 e per l'anno 2023 relativamente all'assegno unico.

Si tratta, in particolare, della previsione contenuta nella circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, che prevede la possibilitĂ  che la rata mensile dell'assegno unico possa subire delle variazioni di importo in relazione alla contemporanea presenza di determinati fattori quali, ad esempio:

  • nuove nascite;
  • variazione della situazione economica equivalente;
  • liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilitĂ  di gravidanza;
  • maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilitĂ  di gennaio e febbraio 2023 in relazione alla rivalutazione legata all'aumento del costo della vita;
  • rideterminazione degli importi in ipotesi di nuclei con presenza di persone disabili;
  • rideterminazione dell'importo nei confronti di soggetti anche percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • importi riconosciuti in riferimento a domande per le quali la presentazione dell'ISEE è stata successiva alla prima mensilitĂ  riconosciuta ed entro il 30 giugno 2022.

Periodo oggetto di rideterminazione è quello compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023 e dalle operazioni di conguaglio possono emergere differenze a credito ovvero a debito a seconda delle concrete fattispecie soggettive.

 

(Inps, messaggio, 26/5/2023, n. 1947)

Inps: liquidazione dell’incremento alle pensioni minime

L’Inps, con messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, ha fornito le indicazioni inerenti alle modalità di liquidazione dell’incremento delle pensioni aventi importo uguale, ovvero inferiore, al trattamento minimo, coerentemente con la misura introdotta dalla Legge 29 dicembre 2023, n. 197, Legge di Bilancio per l’anno 2023.

Sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d’ufficio l’incremento in oggetto, comprensivo anche degli arretrati calcolati a far data dalla decorrenza del beneficio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024:

  • per l’anno 2023: 1,5% per i soggetti infra75enni; 6,4 % per i soggetti ultra 75enni;
  • per l’anno 2024: 2,7% senza alcuna distinzione di etĂ .

Opera la clausola di salvaguardia a favore di quei trattamenti che sono superiori al minimo e comunque inferiori all’importo che si otterrebbe con l’incremento, che vengono elevati sino alla soglia citata.

Viene poi ricordato come in caso di compimento del 75simo anno di età nel corso del 2023 l’importo venga adeguato in aumento dal mese successivo.

Il messaggio n. 2329/2023, da ultimo, evidenza la doppia valenza dell’incremento che se da un lato è pienamente imponibile dal punto di vista fiscale, dall’altro non deve essere computato ai fini della valutazione circa il superamento dei limiti reddituali previsti ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. 

 

(Inps, messaggio, 22/6/2023, n. 2329)

Inps: rilascio applicazione web per la carta solidale

L’Inps, con messaggio n. 2188 del 13 giugno 2023, ha comunicato il rilascio dell’applicazione destinata ai Comuni ai fini della Carta solidale ed accessibile attraverso l’area tematica Servizi al cittadino presente all’interno del portale Inps.

Coerentemente con quanto già illustrato mediante il messaggio Inps n. 1958 del 26 maggio 2023, attraverso tale applicazione è possibile accedere alle liste di beneficiari in virtù del possesso dei requisiti soggettivi richiesti, ed in ottemperanza ai criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4, D.I. del 12 maggio 2023.

Il messaggio Inps n. 2188/2023 ricorda come sia necessario da parte dei Comuni provvedere a consolidare le liste dei beneficiari, previa specifica abilitazione al servizio “Carta solidale acquisti di beni di prima necessità”.

I soggetti rientranti nella platea dei beneficiari della Carta solidale riceveranno comunicazione dal proprio Comune del riconoscimento del beneficio, con contestuale invito a presentarsi presso gli uffici postali dedicati al fine di ottenere il ritiro della carta medesima.

Con messaggio n. 2373/2023, l’Inps ha poi dato notizia del rilascio di nuove funzionalità e della proroga dei termini.

 

(Inps, messaggio, 13/6/2023, n. 21 e 26/6/2023, n. 2373)

 Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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