Si informano i Signori Clienti che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022, nonché dal c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022), le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, in riforma del lavoro sportivo, troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023, a esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e del Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato), che si applicano dal 1° gennaio 2022, e di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024, secondo quanto stabilito dall’art. 51, comma 1 dello stesso decreto.
Si sottolinea che, al momento, non sono state emanate istruzioni operative da parte degli enti preposti e si è in attesa di un annunciato Decreto correttivo che dovrebbe modificare alcuni aspetti: al momento, tuttavia, la disciplina è riassunta nelle note che seguono.
In particolare, l’articolo 37 di tale Decreto, rubricato “Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale”, ha stabilito che “ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile”.
Tale norma cristallizza pertanto il principio per cui le collaborazioni amministrativo-gestionali in ambito sportivo vanno ricondotte ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ma beneficiano tuttavia delle stesse agevolazioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi.
A tali rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 38/2000.
A tal proposito il committente sportivo è tenuto a tutti gli adempimenti necessari quali, tra gli altri, denuncia di esercizio, autoliquidazione del premio e dichiarazione dei salari.
L’articolo 35 del Decreto in parola, ai commi 2, 8-bis e 8-ter stabilisce che i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale.
L'aliquota contributiva pensionistica, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.
Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Relativamente alle aliquote applicabili, queste risultano essere:
- per i lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%;
- per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive, c.d. “contributi minori” di malattia, maternità (0,72%) e DisColl (1,31%), previste per gli iscritti alla gestione separata Inps;
- per i professionisti che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir, iscritti alla Gestione Separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata Inps.
L’onere contributivo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, mentre l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente che deve eseguire il pagamento tramite F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
I collaboratori amministrativo-gestionali non appaiono quindi assimilabili alla figura del “lavoratore sportivo” e pertanto la loro attività risulta essere riconducibile sia ad un rapporto di lavoro autonomo che subordinato e non trovano applicazione gli istituti collegati a tale figura, come la presunzione legata all’effettuazione di mansioni di durata maggiore alle 18 ore settimanali né l’obbligo del requisito del tesseramento.
Alla luce dell’allargamento dell’elenco degli enti sportivi dilettantistici operato dall’articolo 6, D.Lgs. 36/2021 agli enti del Terzo settore, si ritiene che le prestazioni amministrativo-gestionali con la disciplina indicata siano applicabili anche agli enti del Terzo settore, iscritti al registro delle attività sportive e che svolgano come attività di interesse generale quella sportivo-dilettantistica.
Il regime tributario
Ai fini tributari, l’articolo 37, comma 4, D.Lgs. 36/2021 stabilisce che l’attività di carattere amministrativo-gestionale è regolata, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6 il quale prevede che “i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.
I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti sportivi o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Obblighi di comunicazione e adempimenti amministrativi
L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6, D.Lgs. 36/2021.
La comunicazione equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l'impiego.
Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre per gli stessi lavoratori, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri