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Gestione del rapporto di lavoro |
Corte Costituzionale: illegittima la normativa in tema di emersione La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020, su impulso della segnalazione sul tema avanzata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria. La porzione della norma oggetto di rilievi è quella che prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel nostro territorio nazionale, come pure la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, possa essere avanzata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il TAR della Liguria ha sollevato questione di legittimità in ordine all’art. 3 della Costituzione, che prevede appunto l’equiparazione di tutti i cittadini in ordine alla dignità sociale ed indipendentemente da ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali. Sulla base dei rilievi mossi dal TAR della Liguria, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, nella parte in cui circoscrive come sopra evidenziato la platea dei soggetti legittimati a presentare dichiarazioni di sussistenza di lavoro irregolare. (Corte Costituzionale, sentenza, 18 luglio 2023, n. 149) |
INL: protocollo di intesa per la Vendemmia turistica L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 12 luglio 2023 ha siglato un protocollo d’intesa con la Città del Vino per lo svolgimento della Vendemmia turistica. Come specificato dall’art. 1 della citata convenzione, per vendemmia turistica si intende quell’attività di raccolta uva svolta da turisti e che, non configurando rapporto di lavoro, per la sua breve ed episodica durata, nonché per il carattere culturale e ricreativo, non deve essere in alcun modo retribuita. Lo svolgimento della vendemmia turistica avviene sotto la supervisione continuativa di referenti delle aziende agricole e vitivinicole ospitanti, forniti di adeguata formazione. I partecipanti debbono essere adeguatamente formati e tutelati in merito alla materia della salute e della sicurezza ed a riguardo è necessario stipulare apposite polizze assicurative di responsabilità civile nei confronti di terzi. (INL, protocollo d’intesa, 12 luglio 2023) |
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Imposte, contributi e premi |
Inps: assistente virtuale con Intelligenza Artificiale di tipo generativo L’Inps, con messaggio 14 luglio 2023, n. 2659, ha reso noto il rilascio di un Assistente Virtuale dotato di Intelligenza Virtuale di tipo generativo. La nuova funzionalità si inserisce nella strategia di innovazione dei servizi offerti dall’Istituto nei confronti del cittadino, con l’obbiettivo di facilitare l’accesso e la fruizione delle funzionalità del portale Inps. Grazie a tale rilascio l’utente potrà dialogare con l’Assistente Virtuale e ricevere supporto specifico circa l’argomento richiesto. In via sperimentale, tale forma di supporto e dialogo sarà implementata nel motore di ricerca “Pensione e Previdenza” / Domande di pensione, nonché in tema di accesso alla prestazione “Opzione donna”, con annessa facoltà di sottoporre domande a tema. Tali rilasci rappresentano solo il primo tassello e saranno seguiti da ulteriori implementazioni analoghe.                                        (Inps, messaggio, 14 luglio 2023, n. 2659) |
Inps: comunicati i contributi per lavoratori autonomi agricoli per il 2023 L’Inps, con circolare 4 luglio 2023, n. 59, ha reso noti gli importi della contribuzione dovuta per l’anno 2023 da lavoratori autonomi operanti in agricoltura. La platea cui si rivolge la circolare è costituita nello specifico da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali. L’individuazione della contribuzione IVS dovuta è determinata dall’applicazione delle aliquote di finanziamento al reddito convenzionale annualmente aggiornato mediante Decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che per l’anno 2023 è pari a 61,98 euro su base giornaliera. A partire dal 2018 le aliquote previste sono state parificate e viene di fatto meno la distinzione incentrata su ubicazione dell’azienda agricola/lavoratore autonomo ed età anagrafica dei medesimi lavoratori autonomi. Oltre alla contribuzione sopra definita, è poi previsto l’obbligo di un contributo addizionale nella misura giornaliera di 0,69 euro per un massimo di 156 giornate annue. La circolare Inps n. 59/2023 specifica poi le misure di contribuzione destinate a finanziare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che per il 2023 ammontano a: - 768,50 euro per le aziende/lavoratori autonomi ubicati nelle zone normali - 532,18 euro per le aziende/lavoratori autonomi ubicati in territori montani e nelle zone svantaggiate. Il pagamento della contribuzione avviene tramite Mod F24 con scadenze il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 ed il 16 gennaio 2024.  (Inps, circolare, 4 luglio 2023, n. 59) |
Inps: rilascio del servizio “Recupero indebiti” L’Inps, con messaggio 30 giugno 2023, n, 2457, ha reso noto il secondo rilascio del servizio Recupero indebiti. Tale servizio, disponibile dal 30 giugno 2023, consentirà di consultare e monitorare la posizione debitoria da parte degli utenti che abbiano percepito dall’Inps somme derivanti da prestazioni pensionistiche, assistenziali o da ammortizzatori sociali, successivamente risultate indebite. In prima fase di applicazione non sono ricompresi gli indebiti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza. La finalità di tale servizio è quella di garantire una maggiore trasparenza mediante l’ampliamento delle informazioni presenti, e del monitoraggio dello stato di avanzamento dei recuperi.                                       (Inps, messaggio, 30 giugno 2023, n. 2457) |
Inps: contribuzione per coloni e compartecipanti per l’anno 2023 L’Inps, con circolare 10 luglio 2023, n. 60, ha reso nota la contribuzione dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2023. Anche per l’anno 2023 continua ad applicarsi l’aumento di 0.20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, alla quale si deve aggiungere l’incremento dello 0,30 %. Per effetto di tali previsioni, l’aliquota dovuta per l’anno 2023 è pari al 29,79 % di cui 20,95 % a carico del concedente e 8,84 % a carico del concessionario. Resta ferma, inoltre, la previsione del salario medio provinciale nei confronti di piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La fissazione del salario medio provinciale è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che provvede annualmente mediante Decreto direttoriale (per l’anno 2023 Decreto direttoriale 21 giugno 2023). Anche per l’anno 2023 restano poi confermate le misure agevolative e gli annessi abbattimenti determinati in base alla zona tariffaria ed all’annessa distinzione tra territori non svantaggiati (nessuna agevolazione), montani (agevolazione pari al 75% – dovuto 25%) e svantaggiati (agevolazione pari al 68% – dovuto 32%). (Inps, circolare, 10 luglio 2023, n. 60) |
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Prestazioni assistenziali e previdenziali |
Regime transitorio del reddito di cittadinanza e Assegno Unico e Universale L’Inps, con messaggio 12 luglio 2023, n. 2632, ha fornito indicazioni circa l’impatto del regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2023 per il reddito di cittadinanza (alla luce dell’istituzione dell’assegno di inclusione a partire dal 1° gennaio 2024). Con la circolare Inps 12 luglio 2023, n. 61, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla gestione del reddito di cittadinanza nella formulazione risultante dalla Legge di Bilancio per l’anno 2023, anche alla luce dell’introduzione a partire dal 1° gennaio 2024 dell’assegno di inclusione previsto dal D.L. 48/2023. Con il messaggio Inps n. 2632/2023 vengono fornite indicazioni in merito agli effetti del regime transitorio attualmente previsto per la corresponsione del reddito di cittadinanza a favore di quei nuclei che hanno diritto anche alla percezione dell’assegno unico e universale. Verrà meno successivamente al 31 dicembre 2023 anche la corresponsione d’ufficio dell’AUU, e quindi i nuclei familiari aventi diritto anche successivamente alla scadenza delle sette mensilità di reddito di cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’assegno unico entro l’ultimo giorno del mese di competenza del reddito di cittadinanza. Analogamente, l’autonoma richiesta di AUU dovrà essere presentata nelle ipotesi di sospensione del reddito di cittadinanza. (Inps, messaggio, 12 luglio 2023, n. 2632; Inps, circolare, 12 luglio 2023, n. 61) |
Inps: Ulteriori chiarimenti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. Opzione donna L'Inps, con messaggio 6 luglio 2023, n. 2547, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione donna in presenza di richiesta di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996. In tali ipotesi, e per i suddetti periodi, il criterio di calcolo è quello "a percentuale" e su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio. Il messaggio Inps n. 2547/2023 richiama ed estende la linea già adottata dall'Inps con messaggio 21 dicembre 2021, n. 4560 con il quale si ammetteva in via eccezionale la possibilità di accedere a pensione anticipata Opzione donna anche in presenza di precedente richiesta di ricalcolo contributivo. Ciò laddove tale azione fosse in realtà proprio riconducibile alla volontà di scelta della pensione c.d. Opzione donna. Già con il messaggio Inps n. 4560/2021 era, quindi, possibile accedere a Opzione donna al ricorrere dei seguenti requisiti: - perfezionamento dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione Opzione donna tenendo conto anche della contribuzione da riscattare, alla data di presentazione della domanda; - esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo (e presentazione della domanda di riscatto) in data anteriore a quella di pubblicazione del messaggio Inps n. 4560/2021, senza che questa abbia prodotto effetti. Con il messaggio Inps n. 2547/2023 l'Inps dispone che la previsione di carattere eccezionale sopra definita, trova applicazione anche nelle ipotesi di presentazione della domanda di pensione anticipata Opzione donna successive al 31 dicembre 2021, a patto che l'eventuale esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo sia stata effettuata entro il 20 dicembre 2021 e non abbia prodotto effetti. (Inps, messaggio, 6 luglio 2023, n. 2547) |
Indennità una tantum alluvione Romagna lavoratori autonomi agricoli L’INPS, con messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti, ad integrazione della circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, relativamente all’indennità una tantum prevista in caso di sospensione dell’attività per l’alluvione Romagna, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi agricoli. In particolare si conferma, anche con riferimento all’indennità ai lavoratori autonomi, il principio in ambito agricolo, già stabilito nel messaggio n. 2215 del 14 giugno in tema di ammortizzatore unico, per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici di cui al decreto L. 61/2023, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato al D.L. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte nei predetti Comuni; ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori. Per quanto concerne la documentazione attraverso la quale eventualmente si chiederà – nell’ambito di controlli a campione – di provare la sospensione dell’attività lavorativa, si anticipano a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività , alcune indicazioni su documenti – di qualsiasi natura – che possano dimostrare successivamente in caso di verifica, che l’attività era sospesa: comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità ; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità /società ; registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività . (Inps, messaggio, 30 giugno 2023, n. 2458) |
Posticipo del pensionamento: integrata la procedura L’Inps, con messaggio n. 2426 del 28 giugno 2023, ha fornito importanti chiarimenti relativi all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi, previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 dell’articolo 1, L. 197/2022, per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In particolare, si rende noto che il sistema di gestione delle domande di prestazione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza riguardante l’incentivo al posticipo del pensionamento; con successiva circolare sarà illustrata la disciplina di dettaglio dell’incentivo nonché fornite ulteriori istruzioni. (Inps, messaggio, 28 giugno 2023, n. 2426) |
Terminata la fase sperimentale della nuova procedura di richiesta NASpI L’Inps, con messaggio 27 giugno 2023, n. 2385, ha reso nota la fine del periodo sperimentale inerente alla nuova procedura di richiesta NASpI. La nuova procedura era stata introdotta nel mese di aprile, con ufficializzazione del rilascio da parte del messaggio Inps 21 aprile 2023, n. 1488. Con il messaggio Inps n. 2385, l’Istituto rende nota la positiva conclusione della fase sperimentale e la contestuale estinzione del precedente servizio. La nuova procedura rappresenta ora la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI ed è fruibile accedendo al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per Disoccupati – NASpI indennità mensile di disoccupazione”. Come già precisato dal messaggio Inps n. 1488/2023, la nuova piattaforma presenta funzionalità nuove, quali l’esemplificazione dei dati da inserire nella domanda e la precompilazione della posizione già in possesso dell’Istituto. (Inps, messaggio, 27 giugno 2023, n. 2385) |
Inps: chiarimenti in materia di TFS e adesione a previdenza complementare L’Inps, con messaggio 4 luglio 2023, n. 2497, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla gestione delle comunicazioni telematiche inerenti il Trattamento di Fine Servizio in ipotesi di adesione alla previdenza complementare da parte dei dipendenti cessati dal servizio interessati. In tali ipotesi il messaggio Inps n. 2497/2023 precisa come sia necessario andare ad indicare quale ultimo giorno in regime di TFS quello immediatamente anteriore all’adesione a previdenza complementare. A conferma dell’allineamento informativo, dal giorno successivo il medesimo dipendente deve risultare in Posizione assicurativa in regime Optante. La retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita alla data dell’ultimo giorno in regime di TFS. Il sistema andrà ad effettuare gli opportuni controlli tra i quali: - verifica della presenza del motivo cessazione: Cessazione del TFS per Adesione a Previdenza Complementare - verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all’ultimo giorno in regime TFS sia indicato in regime “Optante”. (Inps, messaggio, 4 luglio 2023, n. 2497) |
Inps: nuove funzionalità per la domanda di congedo straordinario L’Inps, con messaggio 10 luglio 2023, n. 2600, ha reso nota la messa a disposizione di nuove funzionalità inerenti alla domanda di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità . In particolare, è stata inserita la funzione di Rinuncia attraverso la quale gli utenti possono per l’appunto rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di congedo già precedentemente richiesto. Con il messaggio n. 2600/2023, l’Inps specifica quali sono le condizioni che consentono di accedere a tale facoltà . La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della domanda stessa. Non è, quindi, possibile rinunciare a periodi anteriori, ovvero futuri, rispetto a quello corrente nel corso del quale viene effettuata la comunicazione di rinuncia. (Inps, messaggio, 10 luglio 2023, n. 2600) |
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri