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L’articolo 5, L. 162/2021 prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere. La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in oggetto (l’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 è disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione).

Con la circolare n. 137/2022 l’Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative sull’ambito di applicazione dell’esonero contributivo. In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero, rinviando, per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione oltre tale data, a ulteriori indicazioni. Al § 7 della citata circolare è stata data evidenza dello specifico modulo telematico “PAR_GEN” da utilizzare per le richieste di esonero contributivo. Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l’anno 2022, con il messaggio n. 1269/2023, sono stati successivamente forniti ulteriori chiarimenti.

Con il messaggio n. 4614/2023 l’Inps ha ora reso noto che sul proprio sito internet, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023. Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2024, fermo restando che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023. La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi del datore di lavoro;
  2. la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  3. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  4. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  5. il periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
  6. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.

Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.

L’Inps autorizzerà la fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, nell’ipotesi di insufficienza di dette risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Qualora si renda necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, secondo la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del CdM comunicherà periodicamente all’Inps i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda non potrà trovare accoglimento.

Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, si chiarisce che:

- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;

- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’Inps procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

- i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Si precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023.

Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 saranno fornite successive indicazioni, anche alla luce degli esiti di questa fase applicativa.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, valgono le indicazioni operative già fornite con la circolare n. 137/2022 e l’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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