È stata pubblicata sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.
Articolo 1 |
Contenuto |
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Comma 15 |
Esonero contributi a carico del lavoratore Viene confermata anche per il 2024 la riduzione del cuneo fiscale, mediante esonero dei contributi Ivs a carico del lavoratore. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero di 6 punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore. L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
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Commi 16 e 17 |
Fringe benefit Viene innalzata, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, la soglia di esenzione relativa ai fringe benefit. Nel 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, del riconoscimento dei fringe benefit. Il limite pari a 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. |
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Comma 18 |
Detassazione premi produttività Viene confermata, sempre in via sperimentale e non strutturale, la riduzione dell’aliquota per i premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015): per i premi e le somme erogati nell’anno 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo dell’ordinario 10%). |
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Commi 21-24 |
Trattamento integrativo speciale turismo Viene confermato, sempre in via temporanea, il trattamento integrativo speciale per il settore turismo. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale turismo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella CU e il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale (articolo 17, D.Lgs. 241/1997). |
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Comma 26 |
Personale della Croce Rossa Viene modificato il comma 5 dell’articolo 5, D.Lgs. 178/2012 (Riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce Rossa): al personale del corpo militare continua a essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (fino al 31 dicembre 2023 "in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi”). Viene modificato anche il comma 6 dell’articolo 6, D.Lgs. 178/2012: al personale civile e militare della CRI e quindi dell’ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 178/2012, assunto da altre amministrazioni, continua a essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell’amministrazione ricevente. |
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Comma 28 |
Anticipazione benefici rinnovo contrattuale dipendenti pubblici A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, L. 234/2021 (nelle more della definizione dei Ccnl e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, si dà luogo all’erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti), è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l’anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell’anno 2023. |
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Commi 60-62 |
Controlli lavoro domestico Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza, altresì, per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. L’Agenzia delle entrate e l’Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
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Commi 89 e 90 |
Ritenuta sui bonifici, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari Con decorrenza dal 1° marzo 2024, viene modificato l’articolo 25, comma 1, D.L. 78/2010, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Con decorrenza 1° aprile 2024, invece, viene modificato l’articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973, estendendo l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. |
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Commi 94 e 96 |
Versamento unitario e compensazione Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail. Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra. |
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Commi 95 e 96 |
Versamenti in compensazione Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014, ai sensi della quale i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. |
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Commi 97 e 98 |
Compensazioni La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps può essere effettuata:
Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’Inps. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail, sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, di tali disposizioni e le relative modalità di attuazione. |
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Comma 125 |
Pensione di vecchiaia contributiva: riduzione dell’importo soglia Il comma 125 riduce l’importo soglia minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i c.d. contributivi puri (ovvero coloro che hanno contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti), che diventa pari all’importo dell’assegno sociale pro tempore vigente (fino al 31 dicembre 2023 la soglia minima era pari a 1,5 volte l’assegno sociale stesso). Tale importo soglia non si applica alla c.d. pensione di vecchiaia contributiva senza requisiti, ovvero la pensione liquidata: - a soggetti contributivi puri; - che non raggiungono i 20 anni di contribuzione minima e che possono ottenere la pensione a 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione versata. |
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Comma 125 |
Pensione anticipata contributiva: innalzamento dell’importo soglia minimo, introduzione di un massimale di importo e previsione di finestra per l’erogazione Il comma 125 interviene anche sulla pensione anticipata per i contributivi puri, ottenibile a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi, di cui all’articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, apportando 4 modifiche disincentivanti il ricorso al predetto pensionamento e finalizzate a ridurre la spesa pensionistica: 1. viene innalzato l’importo della soglia minima per l’accesso, che dal 1° gennaio 2024 diventa pari a 3 volte (in precedenza 2,8 volte) l’importo dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 per le donne con 1 figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli; 2. viene introdotto un massimale all’importo della pensione, pari a 5 volte il trattamento pensionistico minimo pro tempore vigente e valevole fino al compimento dell’età di vecchiaia ordinaria; 3. viene introdotta una finestra di 3 mesi tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato contributivo e l’inizio della erogazione della pensione; 4. viene applicato anche al requisito contributivo dei 20 anni il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita. |
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Commi 126-130 |
La nuova pace contributiva Il comma 126 ripropone l’istituto già introdotto, per gli anni 2019-2021, dall’articolo 20, D.L. 4/2019, e comunemente noto come pace contributiva, che permette a un soggetto contributivo puro (ovvero con contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti) di riscattare periodi privi di contribuzione. Queste le condizioni e caratteristiche dell’istituto: 1. sarà possibile accedervi negli anni 2024 e 2025; 2. la domanda potrà essere presentata dall’interessato, dai superstiti o dai parenti e affini entro il 2° grado e riguarda le seguenti gestioni: Ago (Fpld, Gestione autonoma degli artigiani e commercianti, Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni), Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Ago e Gestione separata, nella quale il soggetto possa già vantare almeno un contributo obbligatorio versato; 3. la domanda può essere fatta solo dai contributivi puri, ovvero con contribuzione esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti, che non siano già pensionati; 4. possono essere riscattati solo periodi in cui la contribuzione non era dovuta per mancanza di obbligo contributivo, non già coperti da contribuzione obbligatoria in qualsiasi ente, forma o gestione previdenziale obbligatoria (ivi incluse le Casse dei liberi professionisti e i contributi versati in altri Stati membri UE o Paesi extra UE convenzionati con l’Italia); 5. il periodo da riscattare deve essere compreso tra il primo giorno dell’anno del primo contributo e l’ultimo giorno dell’anno dell’ultimo contributo versato dal soggetto; 6. l’onere di riscatto è calcolato con il metodo contributivo, di cui all’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997, e potrà essere versato anche in 120 rate mensili senza interessi, ma comunque entro la data di accesso a pensionamento; 7. è possibile riscattare un massimo di 5 anni; 8. per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’onere di riscatto potrà essere versato dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e, in tale caso, l’onere è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir; 9. l’onere di riscatto è deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir. |
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Commi 134 e 135 |
Rimodulazione della perequazione automatica delle pensioni stabilita dalla L.197/2022 per gli anni 2023-2024 I commi 134-135 intervengono sul meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, come declinato dalla Legge di Bilancio 2023 per gli anni 2023-2024. La tabella degli scaglioni e delle percentuali di perequazione viene modificata per l’anno 2024, abbassando di 10 punti percentuali la rivalutazione per le pensioni più alte (oltre 10 volte il trattamento minimo). Di seguito la tabella completa valevole per l’anno 2024:
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Commi 136 e 137 |
Proroga, con modifiche, dell’APE sociale Viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 l’Anticipo pensionistico sociale (APE sociale) riservato agli assicurati dell’Inps, istituito dall’articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016, e da allora prorogato di anno in anno. La Legge di Bilancio 2024 aumenta il requisito minimo di età per l’accesso alla misura di accompagnamento alla pensione, che viene portato a 63 anni e 5 mesi (fino al 31 dicembre 2023, 63 anni). Inoltre, viene prevista l’incompatibilità con qualunque prestazione lavorativa dipendente o autonoma, a eccezione delle collaborazioni autonome occasionali nei limiti di 5.000 euro lordi annui. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dalla norma, in particolare la condizione soggettiva del contribuente (disoccupato a seguito di licenziamento con indennità terminata; caregiver di coniuge o parente e affine; invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%; addetto a lavori gravosi e usuranti) e le anzianità contributive minime previste. |
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Comma 138 |
Proroga, con modifiche, della c.d. pensione Opzione donna Viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la c.d. pensione Opzione donna, istituita dall’articolo 1, comma 9, L. 243/2004, e da allora prorogata di anno in anno, talvolta con modifiche dei requisiti anagrafici e contributivi. Rispetto alla versione in vigore per il 2023, la Legge di Bilancio 2024 aumenta il requisito minimo di età per l’accesso alla misura, che, dai 60 anni di età previsti fino al 31 dicembre 2022, passa a 61 anni da compiere entro il 31 dicembre 2023; resta fissata a 35 anni, invece, l’anzianità contributiva minima richiesta. Restano invariati anche gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti (caregiver di coniuge o parente o affine con handicap grave; lavoratrice con invalidità almeno pari al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Mise) e, soprattutto, il fatto che la pensione Opzione donna comporta sempre l’integrale applicazione del calcolo contributivo. |
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Commi 139 e 140 |
Proroga, con modifiche, della pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103 Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la pensione anticipata flessibile, ai più nota come Quota 103. La Legge di Bilancio 2024 introduce un triplice inasprimento dei requisiti e delle condizioni previste rispetto alla versione normativa in vigore fino al 31 dicembre 2023: 1. con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la pensione Quota 103 sarà liquidata interamente con il calcolo contributivo; 2. sarà soggetta a un massimale pari a 4 volte il trattamento minimo pro tempore vigente (in precedenza, 5 volte il trattamento minimo), fino a compimento dell’età di vecchiaia (attualmente 67 anni); 3. vengono aumentate le durate delle finestre intercorrenti tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e la liquidazione della pensione (+ 4 mesi per i lavoratori privati, per un totale di 7 mesi; +3 mesi per i dipendenti pubblici, per un totale di 9 mesi). |
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Comma 141 |
Nuovi stanziamenti per l’accesso a pensione anticipata dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione Vengono stanziati nuovi fondi, a valere per gli anni 2024-2027, per l’accesso al pensionamento anticipato con 35 anni di contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 500, L. 160/2019, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. 148/2015, fermo restando che i piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale devono essere stati presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.
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Commi 142-155 |
Iscro Diviene strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, L. 178/2020, nel periodo 2021-2023. L’Iscro, erogata dall’Inps nei limiti di spesa previsti, è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che presentano i seguenti requisiti:
I requisiti delle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità. La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. L’Iscro, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa: l’importo non può comunque, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (importi da rivalutarsi annualmente). L’Iscro non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; la cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’Iscro determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. L’erogazione dell’Iscro è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per finanziare l’Iscro, è previsto un aumento dell’aliquota aggiuntiva alla Gestione separata (articolo 59, comma 16, L. 449/1997) pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall’anno 2024 per i soggetti interessati. L’Iscro concorre alla formazione del reddito. |
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Comma 156 |
Malattia gente di mare A seguito della modifica apportata al R.D.L. 1918/1937, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, alla gente di mare spetta un’indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R.D.L. 1773/1933, convertito dalla L. 244/1934. L’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Nel caso in cui l’evento si vetrifichi nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
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Commi 157-165 |
Revisione delle tabelle di rendimento delle quote pensionistiche retributive, e delle finestre di accesso alla pensione per i dipendenti pubblici iscritti al Cpdel, al Cps, al Cpi e al Cpug La Legge di Bilancio 2024 interviene a modificare le tabelle di rendimento per il calcolo delle quote retributive delle seguenti Gestioni ex Inpdap: Cpdel (Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali); Cps (Cassa di previdenza dei sanitari); Cpi (Cassa di previdenza degli insegnanti di asili e scuole elementari); Cpug (Cassa di previdenza del personale degli uffici giudiziari), rimodulandole verso valori comparabili a quelli del settore privato; tuttavia, contrariamente a quanto previsto nella prima stesura del DDL di Bilancio 2024, la modifica viene introdotta solo per le pensioni anticipate ordinarie (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011) e per le pensioni anticipate dei c.d. lavoratori precoci (ovvero coloro che possono vantare 52 settimane di contribuzione effettiva prima del 19° anno di età e sono in possesso degli altri requisiti dettagliati all’articolo 1, comma 199, L. 232/2016, e che per questo godono di una riduzione del requisito contributivo), liquidate con meno di 15 anni di contribuzione. Inoltre, per scoraggiare le uscite anticipate, vengono introdotte 3 misure disincentivanti:
a) le finestre per le pensioni anticipate vengono incrementate, per tutti i lavoratori delle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, nelle seguenti misure:
b) solo per i lavoratori della Cps (tutti) e del Cpdel (solo coloro che terminano il servizio da infermieri), la riduzione della pensione calcolata con la nuova tabella, rispetto a quella calcolata con le regole in vigore fino al 31 dicembre 2023, è ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo del pensionamento rispetto alla prima data utile; c) dal 1° gennaio 2024 i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Ssn possono presentare domanda di autorizzazione alla permanenza in servizio anche oltre il limite dei 40 anni di servizio effettivo (limite al raggiungimento del quale, ordinariamente, scatta la messa a riposo d’ufficio) e, comunque, non oltre il 70° anno di età. Inoltre, i medici dell’Inps e dell’Inail possono presentare domanda di autorizzazione alla permanenza in servizio anche oltre il limite dei 67 anni di età (limite al raggiungimento del quale, ordinariamente, scatta la messa a riposo d’ufficio) e comunque non oltre il 70° anno di età. |
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Comma 168 |
Call center Sono state rifinanziate le misure - 10 milioni di euro per l’anno 2024 - per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. |
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Comma 169 |
Pesca marittima È stata rifinanziata, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2024, l’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio della pesca. |
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Comma 170 |
Piani di recupero occupazionale imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2105) sono stanziate ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le regioni possono destinare le risorse per la concessione di ulteriori periodi di Cigs o ai trattamenti di mobilità in deroga. |
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Comma 171 |
Imprese sequestrate o confiscate Il trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 72/2018) in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. |
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Comma 172 |
Crisi aziendali con prospettive di cessione È prorogato, per l’anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito per crisi aziendale (azienda che ha cessato attività con prospettive di cessione – articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009. |
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Comma 173 |
Integrazione del trattamento di Cigs per dipendenti del gruppo Ilva L’integrazione salariale Ilva, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis, D.L. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017, è prorogata per l’anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. |
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Comma 174 |
Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015) È stata rifinanziata la cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa. |
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Commi 175-176 |
Cig imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione, può essere autorizzato, a domanda e nei limiti delle risorse stanziate, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. Alla fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 148/2015. |
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Comma 177 |
Bonus asilo nido Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età̀ inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro. |
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Comma 179 |
Indennità congedo parentale L’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024. L’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal comma 179 in commento, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.Lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023. |
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Commi 180-182 |
Esonero contributivo lavoratrici madri Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
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Comma 183 |
Determinazione dell’Isee Nella determinazione dell’Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’articolo 3, D.P.R. 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. |
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Commi 191-193 |
Esonero contributivo donne vittime di violenza Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (articolo 105-bis, D.L. 34/2020) al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite delle risorse stanziate. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione. In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
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Comma 205 |
Integrazioni salariali per Agenzia del demanio L’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni del Titolo I, D.Lgs. 148/2015. |
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Commi 296 e 297 |
Credito d’imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci Viene prevista l’estensione del credito di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, D.L. 144/2022, alle spese sostenute nel mese di luglio 2022. Il credito è riconosciuto in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024. L’estensione acquista efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 30 dicembre 2023. |
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Commi 395 e 396 |
Permessi di soggiorno per crisi Ucraina I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024, ma perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea. Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter, D.Lgs. 286/1998. |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
STUDIO ASSOCIATO
CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI