Con la circolare n. 122/2022 l’Inps ha illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022, anche per quanto riguarda le modifiche apportate al Testo unico su maternità e paternità, tra le quali sono evidenziate l’introduzione di una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti e l’ampliamento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei medesimi lavoratori.
Per la corretta gestione dei suddetti congedi nei flussi di denuncia datoriale sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che si aggiungono a quelli vigenti e, con il messaggio n. 659/2023, l’Istituto di previdenza ha fornito le indicazioni per l’esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità la cui disciplina è stata novellata, validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, nonché precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.
L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. Per gli eventi già denunciati con i vecchi codici e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati.
Flusso Uniemens
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali sono i seguenti:
• PD0, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria (articolo 3, comma 1-bis e 1- ter, D.Lgs. 151/2001) indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12° anno di età del bambino;
• PD1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12° anno di età del bambino;
• PE0, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del 12° anno di età del bambino;
• PE1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del 12° anno di età del bambino;
• PB0, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale;
• PB1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale;
• TB0, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale;
• TB1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale.
Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale.
Restano validi i codici:
• MA2 (periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti fino al compimento del 6° anno di vita del bambino);
• MA0 (periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti fino al compimento del 6° anno di vita del bambino).
I codici evento MB0 e MB2 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.
Quanto ai congedi di paternità, il D.Lgs. 105/2022 ha novellato anche la disciplina del congedo di paternità obbligatorio abrogando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012, e sostituendo la disciplina di cui al congedo di paternità obbligatorio dell’articolo 27-bis, D.Lgs. 151/2001 e rinominando il congedo di cui al successivo articolo 28 in “Congedo di paternità alternativo”. Le nuove disposizioni si applicano per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022, nonché nei casi in cui, sebbene la data del parto sia antecedente, il lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla L. 92/2012. Ne consegue che i codici MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022, mentre i periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis, D.Lgs. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. 105/2022”. Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il significato di “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex articoli 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. 151/2001”.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
L’Inps fa presente che, per tutti gli eventi richiamati, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti a congedi di cui ai codici MA2 e MA0 per i quali viene estesa la compilazione del calendario giornaliero per i periodi di competenza decorrenti dal 13 agosto 2022.
Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici PD0, PE0, PB0 e TB0 occorre compilare i flussi secondo le istruzioni della circolare n. 230/2016, valorizzando i seguenti elementi:
• <TipoApplCongedoParOre> in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva (con il valore “C”) o in assenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria (con il valore “N”);
• <MonteOreGiornEquivalente> per l’ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo (valore "C”), in cui indicare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part-time. L’elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva. Per l’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento <TipoApplCongedoParOre>.
Nei casi di eventi relativi ai codici MA2, PD0, PD1, PE0, PE1 e PF1 dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.
Nei casi di eventi contraddistinti dai codici PB0, PB1, TB0 e TB1, nell’elemento <SettAccredito> dovrà essere indicata la durata dell’assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale).
Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell’elemento <SettAccredito>, dovrà essere valorizzato l’elemento <GiorniAccredito> indicando la durata dell’assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento. Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto.
Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1):
• Elemento <Lavorato> = N;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1;
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1;
• Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino/<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. L’informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Nel caso di congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, in caso di morte perinatale del figlio l’elemento <InfoAggEvento> deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo secondo le indicazioni del paragrafo 2.1 della circolare n. 122/2022.
In caso di fruizione oraria (eventi MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0):
• Elemento <Lavorato> = S;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = (MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0);
• Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);
• Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0) con permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito. Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo in luogo dell’elemento <Settimana> dovrà essere valorizzato l’elemento <Giorno>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
• i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
• diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N;
• dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
• nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>. In caso di eventi contraddistinti dai codici PB0 - PB1 - TB0 -TB1, non dovranno essere compilati i campi “L. n. 177/76”, “IIS”, “CA”, “13esima” della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione “persa”, per tali eventi opera l’accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell’assegno sociale rapportato alla durata dell’evento (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 151/2001).
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:
• Elemento <CodiceCausale>: indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:
- Codice L320, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD0”;
- Codice L321, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1”;
- Codice L322, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE0”;
- Codice L323, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE1”;
- Codice L324, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB0”;
- Codice L325, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB1”;
- Codice L326, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TB0 (oraria) TB1 (giornaliero)”;
- Codice L327, avente il significato di “Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento PF1”.
- Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, verranno come di consueto utilizzati i codici conguaglio L053 e L062, come di seguito ridenominati:
- Codice L053, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA2;
- Codice L062, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA0.
• Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il Codice Fiscale del bambino o la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo, in caso di morte perinatale del figlio”;
• Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in Uniemens; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di aprile 2023;
• Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Si fa presente, inoltre, che per procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, si deve continuare ad utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri