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È stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 26 gennaio 2023 il D.P.C.M. 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2022.

I Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche agricole, con circolari congiunte n. 648/2023 e n. 732/2023 (di rettifica), hanno illustrato i contenuti del decreto e fornito istruzioni operative.

La nuova quota massima di ingressi è pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali per ingressi per lavoro stagionale. Le quote per ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705, la gran parte delle quali (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

Novità

Il datore di lavoro deve, prima dell'invio della richiesta di nulla osta, verificare presso il Centro per l'impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a ricoprire il posto di lavoro, attraverso l'invio di una "richiesta di personale" al Centro per l'impiego, utilizzando apposito modulo reso disponibile dall’Anpal (reperibile al seguente link https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-eadempimenti-dei-centri-per-l-impiego).

Tale preventiva verifica non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:

  • assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
  • non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, a esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
  • mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.

Il verificarsi di tali circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione del datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro (il modello è allegato alla circolare n. 648/2023).

Altra importante novità di quest'anno è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla relativa domanda.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva, ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979, e cioè a coloro che siano iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime 2 categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'INL con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa col Ministero del lavoro.

Lavoro non stagionale e autonomo

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 38.705 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, in quote così distribuite:

  • 1000 residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine;
  • 30.105 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, dei quali:
    • 24.105 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
    • 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • 500 unità per lavoro autonomo, destinate a:
    • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
    • liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla P.A.;
    • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
    • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
    • cittadini stranieri per la costituzione di start-up innovative, ai sensi della L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 unità di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (ascendenza fino al terzo grado) residenti in Venezuela;
  • conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    • 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    • 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    • 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
    • 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    • 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.

Lavoro stagionale

Sono, inoltre, ammessi in Italia 44.000 lavoratori stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell’ambito della quota di 44.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Inoltre, per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 22.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di elencati sopra, le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

  • Cia;
  • Coldiretti;
  • Confagricoltura;
  • Copagri;
  • Alleanza delle cooperative (Lega cooperative, Confcooperative e Associazione Generale Cooperative Italiane).

Le istanze che perverranno dalle organizzazioni datoriali e rientranti nella quota di 22.000 unità in ordine cronologico saranno valutate con priorità, ai fini del rilascio da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del relativo nulla osta. Esaurita la quota riservata di 22.000 unità, gli Sportelli unici per l’immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli unici per l’immigrazione.

In capo a tali organizzazioni c’è l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli enti competenti.

Modalità di presentazione delle istanze

A partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi del Ministero dell'interno, all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023.

Per le categorie dei lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla G.U..

Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022 o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

La procedura richiede il possesso di un'identità Spid da parte di ogni utente.

I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:

  • C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
  • B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana;
  • BPS - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici;
  • Z - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo;
  • LS - Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE;
  • VA - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • VB - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • LS1 - Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • LS2 - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE;
  • B2020 - Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.

Gestione delle procedure

Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi (modello B2020)

L’istanza di nulla osta è ammessa solo in favore di lavoratori conducenti muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi prima indicati che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia, Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti si veda https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera.
Per l’effettiva adibizione all’attività di conducente in Italia le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di qualificazione del conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione, e che sono anche richiesti per il rilascio dell’attestato di conducente da parte degli ITL. In presenza dei requisiti in materia di qualificazione e formazione continua necessari per il rilascio dell’attestato di conducente ai trasportatori, viene apposto dall’ITL sull’attestato del conducente il “codice unionale 95”. Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria CE, e in possesso della Carta di qualificazione del conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino a un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, trascorso il quale è necessario convertire la patente. La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato per massimo un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e di CQC, in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

L’impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione dell’istanza di nulla osta, dev’essere:

  • iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di appartenenza;
  • iscritta al Registro Elettronico nazionale (Ren);
  • in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

Istanze per articolo 23, T.U. Immigrazione (modello B-PS)

I lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero ex articolo 23, Tui, inclusi quelli organizzati dai soggetti beneficiari dell’Avviso FAMI n. 2/2019, che hanno conseguito la certificazione di livello A1 di lingua italiana, sono inseriti nell’apposita lista pubblicata sul sistema informatico Silen del Ministero del lavoro. Gli ITL provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell’ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere le relative quote che saranno assegnate direttamente sul sistema Silen.

Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sito web del Ministero dell’Interno, all’indirizzo www.interno.gov.it e sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it. Successivamente, il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del lavoro.

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell’ITL relativamente alle verifiche di cui all’articolo 30-bis, D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza. Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli ITL dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente ITL.

Istruttoria

Riguardo all'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già diramate con circolare del Ministero del lavoro 16 dicembre 2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1, Tui), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, Tui). Nella settore occupazionale agricolo rientrano anche i lavoratori inquadrati come operai florovivaisti.

Viene, inoltre, richiamata la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Istruzioni Anpal

Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve compiere 2 passaggi:

  • presentare al Centro per l'impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste;
  • richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

E’ disponibile il modulo da usare per la richiesta di personale al Centro per l’impiego che istruisce la richiesta e la pubblicizza.

Qualora, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di personale, il Centro per l’impiego non abbia rinvenuto lavoratori rispondenti alle caratteristiche della richiesta medesima, rilascia l’attestazione di indisponibilità. Nel caso in cui, invece, entro lo stesso termine, siano individuati uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, il Centro per l’impiego invia i nominativi al datore di lavoro. L’attestazione, in questo caso, potrà essere rilasciata solo previa comunicazione da parte del datore di lavoro in merito alle motivazioni degli eventuali esiti negativi dell’attività di selezione, anche ai fini della valutazione da parte del Centro per l’impiego della disponibilità dei lavoratori soggetti a condizionalità.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende, perciò, compiuta in uno di questi casi:

  • sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del Centro per l’impiego;
  • se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non è idoneo;
  • sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta senza che i lavoratori inviati dal Centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.

Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego:

  • l’esito del colloquio di selezione;
  • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
  • che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
  • che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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TP Service Società tra Professionisti Srl
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16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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