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È stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 il D.L. 198 del 29 dicembre 2022, c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 30 dicembre 2022.
Si riepilogano le disposizioni di maggior interesse.

 

Articolo

Contenuto

Articolo 2, comma 1

Semplificazioni per immigrati

È ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis (soppressione dell’inciso “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero†riguardo alla possibilità per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) e 4-ter (soppressione dell’inciso, “fatte salve le disposizioni del Testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti†riguardo alla possibilità per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani) dell’articolo 17, D.L. 5/2012, contenente semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extraUE e di documentazione amministrativa per gli immigrati. 

Articolo 2, comma 2

Patenti del Regno Unito

In deroga al Codice della strada, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia al 31 dicembre 2021, possono condurre sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2023 veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita.

Articolo 3, comma 2

Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie 

Viene modificato l’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, prorogando al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Articolo 3, comma 3

Comunicazione dati Sts

Viene modificato l’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, posticipando al 1° gennaio 2024, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria dovranno adempiere all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso il registratore telematico.

Articolo 7, comma 2

Fondazioni lirico-sinfoniche

È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine (articolo 22, comma 2-octies, D.Lgs. 367/1996) entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere, in deroga alle previsioni dell’articolo 11, comma 19, primo periodo, D.L. 91/2013, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministrativo in misura non superiore al 50% dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a tale personale, in possesso, alla data di pubblicazione dei relativi bandi, dei requisiti previsti.

Articolo 9, comma 1

Obblighi contributivi settore pubblico

Mediante modifica dei commi 10-bis e 10-ter, articolo 3, L. 335/1995, è intervenuta la proroga al 31 dicembre 2023:

  • della sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 (anziché 2017);
  • del termine entro il quale le P.A. che abbiano instaurato rapporti di co.co.co. sono tenute a versare i contributi per la Gestione separata.

Articolo 9, comma 2

Verifiche sui flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari

Anche per tutto il 2023 la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari è demandata in via esclusiva ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro e analoghi), e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, ferma restando la possibilità per l’INL, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure, così come previsto dall’articolo 44, D.L. 73/2022 ora modificato.

Articolo 9, comma 3

Adeguamento dei Fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori sociali

Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I Fondi già costituiti alla predetta data avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022, ma il Decreto, modificando il D.Lgs. 148/2015, ha posticipato tale scadenza al 30 giugno 2023, in particolare per i Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiranno nel Fis a decorrere dal 1° luglio 2023 (anziché 1° gennaio 2023). Come conseguenza di tale proroga, è stato abrogato il passaggio normativo che prevedeva che i Fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 dovessero adeguarsi entro il 30 giugno 2023, data ormai comune.

Articolo 9, comma 4

5 per mille Onlus

Grazie alla modifica apportata all’articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, è consentito alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, in attesa del rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al Runts.

Articolo 9, comma 5

Prestazione integrativa Cigs trasporto aereo e sistema aeroportuale

Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cigs, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023.

La prestazione integrativa può essere anche erogata nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 148/2015 (importo rimborsato dall'Inps all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte). 

Articolo 10, commi 9-10

Proroga versamenti Lampedusa e Linosa

Il termine dei versamenti tributari e contributivi di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, D.L. 104/2020, è prorogato: 

  • al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; 
  • al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Tali versamenti non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, rispettivamente fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 giugno 2023 e fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 novembre 2023. In caso di rateizzazione, la prima rata dev’essere versata entro i termini sopra indicati.

Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati, saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 16

Riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo

È stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici. Conseguentemente, slitta al 1° luglio 2023 anche l’abrogazione delle L. 366/1973 e L. 91/1981, nonché degli articoli 6, D.Lgs. 38/2000, e 3, L. 398/1991. Lo stesso vale per le modifiche apportate all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° (anziché 31) luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi tali termini il vincolo sportivo si intende abolito.

Articolo 22

Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023), l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52, commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).

Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: 

  • dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché giugno) 2023; 
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);
  • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);
  • dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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