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È stata pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la L. 197/2022, Legge di Bilancio per il 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, fatti salvi specifici commi in vigore dal 29 dicembre 2022.
Di seguito di riepilogano le principali disposizioni di interesse per i professionisti del lavoro.

Articolo 1, comma 

Contenuto 

54

Regime forfettario

Intervenendo sull’articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro.

Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell’Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l’uscita dal regime. 

55-57

Tassa piatta incrementale

Limitatamente al 2023, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.

Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale.

58-62

Detassazione mance personale settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Le mance, anche a mezzo di pagamento elettronico, erogate ai dipendenti delle strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, L. 287/1991 privati, con un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5%, nel limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono, inoltre, escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi Inps e dei premi Inail e non sono computate ai fini del calcolo del Tfr. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.

Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, che facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

63

Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

Intervenendo sull’articolo 1, comma 182, L. 208/2015, per il solo 2023, viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Rimangono, invece, fermi gli ulteriori vincoli, il limite complessivo di 3.000 euro lordi e il limite reddituale da lavoro dipendente pari a 80.000 euro nell’anno precedente l’erogazione.

77-78

Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera

Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

79

Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco

Viene introdotta un’imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, percepite da soggetti residenti in Italia senza l’intervento di intermediari italiani.

80

Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario

Modificando l’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, viene estesa al 2023 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola.

153-161

Definizione agevolata avvisi bonari

Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.

La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

La definizione avviene con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

In deroga al c.d. Statuto del contribuente i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

160-161

Riapertura termini versamenti 

Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’Iva, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022. Il riferimento è ai versamenti già sospesi in favore delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi:

- dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), L. 234/2021, con riferimento alle ritenute alla fonte e all’Iva; 

- dell’articolo 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022, che ha disposto una prima proroga della scadenza dei versamenti al 31 luglio 2022; e

- dell’articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, che ne ha posticipato la scadenza al 30 novembre 2022

che si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022, ovvero, in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

222-230

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione

Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui:

- all'articolo 3, D.L. 119/2018;

- all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e 

- all'articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018.

L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate. 

Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi Principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. 

Dal 1° gennaio 2023 fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.

Restano ferme, per i debiti di cui sopra, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.

Lo stralcio non si applica ai debiti relativi:

- ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), D.L. 119/2018;

- alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e all’Iva riscossa all'importazione.

Relativamente ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. L’annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento opera limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

È consentito agli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative.

Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30,, comma 1, D.P.R. 602/1973.

231-252

Rottamazione cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore.

Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016;

b) dell'articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017;

c) dell'articolo 3, comma 5, D.L. 119/2018;

d) dell'articolo 1, comma 189, L. 145/2018;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, D.L. 34/2019.

Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19, D.Lgs. 602/1973. 

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023. In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Nella stessa dichiarazione, integrabile entro il 30 aprile 2023, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54, D.L. 50/2017, ai fini del Durc.

Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il pagamento delle somme può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul c/c eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata, ovvero, di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’abbattimento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

281

Esonero contributi a carico del lavoratore

Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l’esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021.

È previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, l’esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a:

- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;

- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

282

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, L. 106/2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SETâ€, previsto dal comma 352, articolo 1, L. 234/2021, e finanziato con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, sono incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025. 

283-287

Pensione anticipata flessibile - Quota 103

Mediante modifica del D.L. 4/2019, viene introdotta, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. 

Il diritto, da conseguirsi entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data e il conseguente trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. 

In caso di iscrizione a 2 o più gestioni previdenziali, senza che vi sia già un trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, è prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, L. 228/2012.

La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno della sua decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per i dipendenti del settore privato, in caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2022, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal 1° aprile 2023, mentre per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Per i dipendenti pubblici è prevista una specifica decorrenza del trattamento pensionistico.

Ai sensi del comma 286, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi Ivs a proprio carico: in conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 gennaio 2023.

288-291

APE sociale

Viene prorogata a tutto il 2023 l’APE sociale, misura consistente in un'indennità a carico dello Stato erogata, dall'Inps, a soggetti in condizioni determinate dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità c.d. APE sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

La proroga riguarda anche i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 92, L. 234/2021.

292

Opzione donna

Mediante modifica dell’articolo 16, D.L. 4/2019, viene riproposta per il 2023 “Opzione donnaâ€, ma con nuovi requisiti.

Il diritto al trattamento pensionistico “opzione donna†si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, L. 296/2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.

293

Prestazione aggiuntiva rendita Inail patologia asbesto-correlata

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione aggiuntiva, erogata ai soggetti già titolari (o superstiti) di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail passa dal 15% al 17% della rendita in godimento.

Prestazione malati mesotelioma

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione, di importo fisso, per i malati di mesotelioma, che abbiano contratto la malattia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, passa da 10.000 a 15.000 euro.

294-296 e 299

Esonero contributivo assunzione percettori Reddito di cittadinanza

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 295) ed è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità). 

L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299).

297-299

Esonero under 36

Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l’esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall’articolo 1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. 

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299).

298-299

Esonero donne L. 92/2012

Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

300

Esonero giovani imprenditori agricoli

Viene esteso anche al 2023 l’esonero contributivo previsto per i giovani imprenditori agricoli (under 40 anni): alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria Ivs.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

301

Misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale

Sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2023 alle attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (Titolo I, Capo III, D.Lgs. 185/2000).

306-307

Smart working lavoratori fragili

Fino al 31 marzo 2023, i datori di lavoro, privati e pubblici, devono assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2022.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. 

309

Rivalutazione automatica trattamenti pensionistici

Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 34, comma 1, L. 448/1998) è riconosciuta nelle seguenti modalità: 

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%; 

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 

1. nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

2. nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

3. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

4. nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 10 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

5. nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo Inps. 

Si tenga conto che l’Inps, con la circolare n. 135/2022 ha fissato in via provvisoria l’importo dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori dipendenti, pari a 563,74 euro.

310

Incremento pensioni pari o inferiori al trattamento minimo

Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. 

L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo Inps. Si tenga conto che l’Inps, con la circolare n. 135/2022 ha fissato in via provvisoria l’importo dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori dipendenti, pari a 563,74 euro.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

312

Inpgi

Viene prorogato al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l’Inpgi deve provvedere, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale, alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, D.Lgs. 103/1996, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta.

313 - 321

Reddito di cittadinanza

Viene previsto che, in attesa di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del Reddito di cittadinanza (articoli 1-13, D.L. 4/2019) è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. 

Tale disposizione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone:

- con disabilità (D.P.C.M. 159/2013);

- minorenni; 

- con almeno 60 anni di età. 

Vengono poi apportate una serie di modifiche alla disciplina del Rdc.

Formazione obbligatoria e per la riqualificazione - A decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla L. 53/2003. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, L. 296/2006, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al D.P.R. 263/2012, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.

Beneficio economico – La componente del RdC, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne saranno individuate le modalità di attuazione. 

Inoltre, si prevede che, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi: devono essere comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

 

 

 

Partecipazione a progetti utili per la collettività

Si prevede che nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni siano tenuti a impiegare tutti i percettori di RdC residenti. 

 

Decadenza RdC

È disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare non accetta la prima offerta ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), D.L. 4/2019.

 

Abrogazione dal 2024 del RdC

A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli articoli 1-13, D.L. 4/2019, sono abrogati: a tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attivaâ€, nel quale confluiscono le economie derivanti dalla abrogazione.

323

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) Isee

Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata: a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’Inps, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Inps.

324-325

Fondo sociale per occupazione e formazione

Il finanziamento al Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. 

Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale per le imprese operanti in un’area di crisi occupazionale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015) sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra le Regioni con Decreto del Ministero del lavoro.

326

Indennità pesca arresto temporaneo 

Viene finanziata (30 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione) un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

327

Sostegno al reddito addetti call center

Sono finanziate (10 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione) le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center previste dall’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015.

328

Integrazione salariale gruppo Ilva

L’integrazione del trattamento Cigs è autorizzata anche per il 2023, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

 

329

Proroga Cigs cessazione attività

È prorogato per l’anno 2023 il trattamento straordinario di sostegno del reddito per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, (articolo 44, D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

342

Prestazioni occasionali (c.d. PrestO)

Viene riformata la disciplina delle c.d. PrestO (articolo 54-bis, D.L. 50/2017): per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità degli prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le PrestO possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

È abrogata l’autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo.

Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle Presto è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

343 - 354

Prestazioni occasionali in agricoltura

Viene prevista una disciplina speciale, per il biennio 2023-2024, per le imprese agricole. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto di prestazione occasionale, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: 

 

a) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015, nonchÃ©Ì percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015, o del Reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; 

 

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; 

 

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; 

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21, L. 354/1975, nonchÃ©Ì soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. 

 

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. 

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria UNILAV: nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

 

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per il lavoratore il compenso - percepito direttamente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. 

 

L’obbligo di informativa al lavoratore ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 152/1997 (come modificato dal D.Lgs. 104/2022), è assolta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.

 

L’iscrizione a LUL dei lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di lavoro agricolo può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

 

Il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, deve essere effettuata dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite da Inps e Inail. 

Sanzioni - In caso di superamento del limite di durata (45 giorni), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

357 - 358

Assegno unico universale

Viene modificata la disciplina dell’assegno unico universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nei seguenti termini:

 

- è confermato l’importo di 175 euro per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età per Isee fino a 15.000 euro;

 

- la misura dell'assegno è aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni solo se l'Isee del nucleo familiare non supera il limite di 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;

 

- la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico passa da 100 a 150 euro mensili;

 

- è resa permanente la maggiorazione per ciascun figlio con disabilità di età fino a 21 anni; 

- è confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

 

1. il valore dell’Isee del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;

 

2. sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

359

Un mese all’80% di congedo parentale

In riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2022, l’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.

384-388

Mezzi di pagamento

Modificando l’articolo 49, D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro.

Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

890

Regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato

Le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione sia curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali – con riferimento ai giudizi da esse trattati, nei casi in cui tali competenze siano state poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione – si interpretano come assoggettate al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), Tuir.

Inoltre, il regime cui sono assoggettate dette competenze è escluso da Irap e dell’addizionale regionale Irpef e dei tributi locali.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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