Dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura dell’Auu costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’Isee. In quanto misura “universalistica”, l’Auu spetta anche in assenza di Isee sulla base dei dati dichiarati nella domanda.
Dovendo l’Inps porre in essere iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno, a partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, come specificato nella circolare n. 132/2022. In particolare, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Auu per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’Inps continuerà a erogare d’ufficio la misura senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Si deve, in ogni caso, presentare la nuova Dsu per l’anno 2023 per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell’Auu sulla base dell’attestazione Isee 2023 e gli importi maggiorati.
Erogazione dell’Auu dal 1° marzo 2023
La domanda di Auu, secondo le disposizioni normative, è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.
La normativa di riferimento prevede, però, anche che l’Inps debba introdurre gradualmente strumenti per la sua erogazione d’ufficio e, in tale direzione, l’Istituto erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali risulti presente al 28 febbraio 2023 una domanda di Auu in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. È precisato che l’erogazione:
- proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”;
- inizierà al termine degli specifici controlli previsti, se con esito positivo, per le domande che si trovano in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”.
I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione) saranno automaticamente prelevati dagli archivi Inps e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023.
Nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti adeguarne i contenuti. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’Inps. Alcune circostanze possono, infatti, determinare la necessità di modificare la domanda inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una Dsu aggiornata; tra queste, a titolo esemplificativo:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i 2 genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- la variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5, D.Lgs. 230/2021;
- le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Il beneficiario potenziale dovrà, dunque, intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. In assenza di variazioni segnalate dall’utente o non comunicate dal beneficiario, ma intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Auu verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie, con riferimento ai dati presenti nelle domande di Auu già acquisite e agli altri dati rilevati dall’Isee o da altri archivi a disposizione dell’Inps.
Domanda per nuovi beneficiari
Dovranno presentare una nuova domanda di Auu per l’annualità dal 1° marzo 2023 attraverso i consueti canali (portale web dell’Inps, Contact center integrato, istituti di patronato) i soggetti che:
- non hanno mai beneficiato dell’Auu;
- hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.
L’Auu è riconosciuto:
- dal mese di marzo dell’anno di riferimento per le domande presentate entro il 30 giugno;
- dal mese successivo a quello della domanda se presentata dal 1° luglio dell’anno di riferimento.
Modalità e termini di presentazione dell’Isee
In assenza della nuova Dsu per il 2023, l’importo dell’Auu sarà quello minimo previsto dal mese di marzo 2023. Qualora la nuova Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2023 saranno erogati gli arretrati.
L’Isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e, in caso di opzione per l’Isee precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema Isee, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’Isee, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri