L’INL, con nota n. 2414/2022, ha fornito indicazioni in merito alle novità normative e sanzionatorie collegate alle variazioni al D.Lgs. 151/2001 dal D.Lgs. 105/2022 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Di seguito si riepilogano gli aspetti sanzionatori:
Congedi e permessi |
Sanzione |
Congedo di paternità obbligatorio (articolo 27- bis, D.Lgs 151/2001) |
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro |
Riposi giornalieri della madre (articolo 39, D.Lgs. 151/2001) |
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Riposi giornalieri del padre (articolo 40, D.Lgs. 151/2001) |
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Riposi per parti plurimi (articolo 41, D.Lgs. 151/2001) |
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Riposi e permessi per i figli con handicap grave (articolo 42, D.Lgs. 151/2001) |
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Adozioni e affidamenti (articolo 45, D.Lgs. 151/2001) |
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Congedi parentali (Capo V, D.Lgs. 151/2001) |
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Congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. 151/2001) |
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione penale dell’arresto fino a 6 mesi |
Divieto di licenziamento (articolo 54, D.Lgs. 151/2001) |
L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro |
Diritto al rientro e alla conservazione del posto (articolo 56, D.Lgs. 151/2001) |
In merito al regime intertemporale, l’INL precisa che, per quanto attiene alle tutele previste dagli articoli 54, comma 7 (divieto di licenziamento), e 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni), le stesse trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità “di cui all’art. 4, comma 24, della L. 92/2012” ora “confluito nell’art. 27-bis del D.Lgs n. 151/2001” sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri