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Gestione del rapporto di lavoro

Terziario Confcommercio: nel protocollo straordinario previsti una tantum e acconto futuri aumenti

In data 12 dicembre 2022 Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto un protocollo straordinario di settore, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, che le parti auspicano di rinnovare nell’arco del 2023. 

Viene previsto un importo a titolo di una tantum di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), erogato in 2 tranche: la prima, di 200 euro, a gennaio 2023; la seconda, di 150 euro, a marzo 2023.

Inoltre, è prevista l’erogazione, a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali, dell’importo di 30 euro (per il IV livello, da riparametrare) da aprile 2023.

(Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, protocollo straordinario Terziario Confcommercio, 12/12/2022)

Terziario – Cooperative di consumo: siglato un protocollo straordinario

Ancc coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in data 12 dicembre 2022, hanno stipulato un protocollo straordinario per le societĂ  cooperative della grande distribuzione e le organizzazioni sindacali di settore, in attesa del rinnovo del Ccnl, che stimano possa avvenire entro il 2023, con il quale riconoscono:

  • un’indennitĂ  una tantum di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), da erogare in 2 tranche (200 euro a gennaio 2023 e 150 euro a marzo 2023);
  • dal 1° aprile 2023, una somma mensile di 30 euro quale anticipo dei futuri aumenti contrattuali.

(Ancc coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, protocollo straordinario cooperative, 12/12/2022)

IndennitĂ  una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

L’Inps, con notizia del 13 dicembre 2022, ha comunicato che è attiva sul sito www.inps.it la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, D.L. 144/2022. Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare Inps n. 127/2022. 

Per beneficiare della prestazione, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

In alternativa al servizio on line, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.

(Inps, notizia, 13/12/2022)

Domanda al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del Tfr ai lavoratori: invio del file XML

L’Inps, con messaggio n. 4469 del 12 dicembre 2022, ha offerto indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del Tfr ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro che dichiarano l’incapienza, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del Tfr ai lavoratori aventi diritto con gli importi contributivi dovuti.

La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l’invio esclusivamente tramite i seguenti servizi on line, che sono disponibili accedendo con le proprie credenziali al sito www.inps.it alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”:

 

  • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;

 

  • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML”.

 

(Inps, messaggio, 12/12/2022, n. 4469)

Bonus 200 euro: istruzioni Inps per il riesame delle domande

L’Inps, con messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022, ha offerto istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti il bonus 200 euro, le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile. L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

(Inps, messaggio, 30/11/2022, n. 4314)

 

Imposte, contributi e premi

Variazione ex Tur: dal 21 dicembre variano interesse di dilazione e di differimento e sanzioni

L’Inps, con circolare n. 133 del 16 dicembre 2022 - in seguito alla decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 della Bce, che ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022 è pari al 2,50% - ha indicato il tasso di dilazione e differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, dalla medesima data.

Pertanto, dal 21 dicembre 2022:

 

  • l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, è pari al tasso dell’8,50%;
  • l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrĂ  essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,50%, sarĂ  applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022;
  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

 

Anche l’Inail, con circolare n. 47 del 19 dicembre 2022, ha comunicato la variazione, a decorrere dal 21 dicembre 2022, del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, L. 388/2000, nella seguente misura:

  • 8,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 8,00% misura delle sanzioni civili.

(Inps, circolare, 16/12/2022, n. 133; Inail, circolare, 19/12/2022, n. 47)

Pubblicata la bozza della CU 2023

L’Agenzia delle entrate, in data 15 dicembre 2022, ha pubblicato la bozza della CU 2023. Tra le novità presenti nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnalano:

 

  • la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;
  • i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'Assegno unico e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • le nuove modalitĂ  di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

(Agenzia delle entrate, bozza CU 2023, 15/12/2022)

Bando Isi 2021: pubblicati gli elenchi cronologici provvisori regionali/provinciali

L’Inail, con avviso del 7 dicembre 2022, ha informato che sono pubblicati nella sezione dedicata al Bando Isi 2021 gli elenchi provvisori delle domande, riportate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Ciascuna domanda è contrassegnata, in base all’esito, dalla lettera: 

 

  • “S”: collocate in posizione utile per l’ammissibilitĂ  al finanziamento; 

 

  • “S-REC”: subentrate in posizione utile per l’ammissibilitĂ  al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle Regole tecniche in applicazione dell’articolo 14 del bando Isi 2021; 

 

  • “N”: ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi. 

 

Dal 12 dicembre 2022 alle ore 18:00 del 20 gennaio 2023, per le domande contrassegnate dalle lettere S o S-REC, le imprese devono inviare, a pena di decadenza, il modulo “A” e la documentazione a conferma e completamento della domanda secondo le modalità indicate dall’avviso pubblico.

(Inail, avviso, 7/12/2022)

Autoliquidazione 2022-2023: disponibile il servizio di comunicazione delle basi di calcolo

L’Inail, con istruzione operativa n. 11093 del 6 dicembre 2022, ha comunicato che il servizio on line relativo alla Comunicazione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2022/2023 è disponibile in www.inail.it, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. Dal 21 dicembre 2022 sarà, altresì, disponibile il servizio on line “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

(Inail, istruzione operativa, 6/12/2022, n. 11093)

SocietĂ  sportive: ulteriore proroga per adempimenti e versamenti sospesi

L’Inps, con messaggio n. 4358 del 1° dicembre 2022, ha comunicato l’ulteriore proroga dal 16 al 22 dicembre 2022 del termine di sospensione degli adempimenti e versamenti dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

 

Entro il 22 dicembre 2022 dovevano essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (1° gennaio 2022-30 novembre 2022).

Anche l’Inail, con istruzione operativa n. 11210 del 9 dicembre 2022, ha comunicato che il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti è prorogato al 22 dicembre 2022, senza applicazione di sanzioni o interessi. 

(Inps, messaggio, 1/12/2022, n. 4358; Inail, istruzione operativa, 9/12/2022, n. 11210)

Frana Ischia: versamenti e adempimenti sospesi fino al 30 giugno 2023

È stato pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2022 il D.L. 186 del 3 dicembre 2022, che sospende dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 gli adempimenti e i versamenti tributari, contributivi e amministrativi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 nei confronti dei soggetti con sede operativa o legale nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, colpiti da eccezionali eventi atmosferici.

(D.L. 3/12/2022, n. 186, G.U. 3/12/2022, n. 283)

Dichiarazione Temporary Framework: scadenza prorogata al 31 gennaio 2023

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 439400 del 29 novembre 2022, ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework).

La proroga accoglie la richiesta dei professionisti incaricati di trasmettere le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, che hanno incontrato difficoltĂ  di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.

Il provvedimento n. 439400/2022 dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del provvedimento n. 143438/2022.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 29/11/2022, n. 439400)

Esonero contributivo per aziende private che abbiano conseguito la certificazione di paritĂ  di genere

Il Ministero del lavoro, di concerto con Ministero delle pari opportunitĂ  e Mef, ha pubblicato il D.I. 20 ottobre 2022, che definisce:

  • i criteri e le modalitĂ  di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5, L. 162/2021, e dall’articolo 1, comma 276, L. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, L. 234/2021, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di paritĂ  di genere di cui all’articolo 46-bis, D.Lgs. 198/2006, per il periodo di validitĂ  della medesima certificazione; 
  • gli interventi finalizzati alla promozione della paritĂ  salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della paritĂ  salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, L. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, L. 234/2021.

A decorrere dall’anno 2022, le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui. Per fruire del beneficio le aziende interessate inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2 milioni di euro annui, è destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per le pari opportunitĂ  e per la famiglia, Mef, D.I. 20/10/2022)

Domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: nuovo portale

L’Inps, con circolare n. 129 del 28 novembre 2022, ha informato circa la realizzazione di un punto di accesso unificato per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto e ha fornito indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, consultabile attraverso i diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).

L’Istituto ricorda che le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: web, Contact center multicanale, patronati.

(Inps, circolare, 28/11/2022, n. 129)

Esonero contributivo 0,8% a carico del lavoratore: chiarimenti procedurali

L’Inps, con messaggio n. 4270 del 25 novembre 2022, ha reso noto che, in fase di elaborazione delle denunce mensili, sono state riscontrate anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce UniEmens per i mesi da gennaio a luglio 2022. In tali denunce, nelle quali sono stati valorizzati i codici che prevedono l’indicazione dell’imponibile nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> di <InfoAggCausaliContrib> (in particolare i codici “L024” e “L026”), diverse aziende hanno esposto imponibili secondo formati non previsti.

L’Istituto comunica che sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema, tra i quali il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche, al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari. Inoltre, la gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione “4K” attualmente prevede il blocco:

  • della notifica;
  • della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.

Nei casi in cui l’attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, è prevista una rielaborazione effettuata centralmente, volta ad allineare le informazioni negli archivi di gestione.

Le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente sono bloccate; per la definizione delle stesse saranno date specifiche indicazioni alle Sedi. 

(Inps, messaggio, 25/11/2022, n. 4270)

AttivitĂ  di produzione di zucchero a velo classificata alla voce 1462 della tariffa Industria

L’Inail, con istruzione operativa n. 10668 del 23 novembre 2022, ha offerto indicazioni in merito alla classificazione tariffaria della produzione di zucchero a velo, attività non specificamente prevista nelle Tariffe dei premi 2019 della gestione Industria.

Poiché l’attività di produzione dello zucchero a velo non trova rispondenza nei processi di produzione e raffinazione degli zuccheri di cui alla voce 1461, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale ha effettuato l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono, al fine di individuare il riferimento tariffario al quale dev’essere classificata l’attività in questione. Ai fini dell’analisi tecnica, la fase caratterizzante il processo di produzione dello zucchero a velo è la macinazione (le fasi di confezionamento e magazzinaggio sono comuni a moltissimi altri cicli lavorativi e non sono di particolare rilevanza ai fini classificativi). Poiché sono noti altri 3 processi produttivi che ricomprendono al loro interno fasi di macinazione analoghe a quella del processo in studio – produzione di caramelle fondenti; produzione di cacao in polvere; produzione di gomma da masticare – tutti classificati alla voce 1462, anche l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, dev’essere classificata alla voce 1462 della Tariffa Gestione Industria, con tasso medio 17,60‰.

(Inail, istruzione operativa, 23/11/2022, n. 10668)

Lavoratori sportivi: retribuzioni ai fini della determinazione del premio assicurativo

È stato pubblicato nell’area pubblicità legale del Ministero del lavoro in data 16 dicembre 2022 il D.I. 21 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 13 dicembre 2022 al n. 3120, concernente “Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”, di cui alla deliberazione del CdA Inail n. 250/2022.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I. 21/11/2022)

 

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Trasformazione delle domande di indennitĂ  di disoccupazione Alas in NASpI e viceversa

L’Inps, con messaggio n. 4581 del 20 dicembre 2022, ha offerto indicazioni in ordine alla trasformazione di domande di indennità di disoccupazione Alas, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.

Le Strutture territoriali procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di Alas in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite alle Strutture territoriali con apposito separato messaggio. Pertanto, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le Strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno dettagliate nel menzionato messaggio.

Considerato, infine, che al momento della presentazione della domanda di indennità NASpI l’assicurato è tenuto, per espressa previsione di legge, a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), finalizzata al riconoscimento dello stato di disoccupazion, nell’istanza di trasformazione delle domande di Alas in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.

Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in Alas, l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

(Inps, messaggio, 20/12/2022, n. 4581)

Giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato: assicurazione infortuni

L’Inail, con circolare n. 44 del 5 dicembre 2022, ha fornito istruzioni per la gestione degli infortuni e della riscossione dei contributi per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. 

L’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022 per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023; a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece, si applica la disciplina prevista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilita dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. Per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all’Inail, entro e non oltre 2 anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, utilizzando l’apposita modulistica per la denuncia di infortunio e allegando, altresì, un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

Per il predetto periodo, inoltre, l’Inail è competente a riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. La circolare precisa le modalità per il pagamento dei contributi e per l’invio delle denunce contributive mensili. Nell’allegato 5 sono riportate le istruzioni dettagliate per i datori di lavoro per la trasmissione delle denunce mensili e per la compilazione del modello F24, da effettuarsi indicando i nuovi codici ditta in corso di comunicazione agli interessati tramite pec.

(Inail, circolare, 5/12/2022, n. 44)

Fondo vittime amianto: procedure e modalitĂ  di erogazione delle prestazioni

L’Inail, con circolare n. 43 del 2 dicembre 2022, ha offerto le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della L. 257/1992 e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle ultime 2 annualità, secondo le modalità stabilite dal D.M. 30 settembre 2022.

La circolare precisa che gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (60 giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del D.M. 30 settembre 2022). Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020. Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.

L’Istituto indica anche le modalità di presentazione delle domande.

(Inail, circolare, 2/12/2022, n. 43)

Congedo paternitĂ : disponibile la procedura per le istanze dei padri lavoratori autonomi

L’Inps, con messaggio n. 4265 del 25 novembre 2022, ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. 105/2022. L’Istituto precisa che le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio in oggetto.

Per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

La domanda telematica di congedo parentale dev’essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

  • sito web www.inps.it, autenticandosi tramite Spid, Cie o Cns;
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L’Inps precisa che, con successivo messaggio, sarà data comunicazione in materia di rilascio delle implementazioni informatiche che interessano l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Istituto.

(Inps, messaggio, 25/11/2022, n. 4265)

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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