Il D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. La circolare Inps n. 122/2022 contiene le indicazioni amministrative conseguenti alle novità intervenute, che hanno modificato il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), e tra le quali si segnalano l’introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, nonché la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto delle lavoratrici autonome. Sono state, inoltre, modificate alcune disposizioni relative alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti ed è stato introdotto il diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi. Le modifiche hanno interessato anche la L. 81/2017, in materia di congedo parentale degli iscritti alla Gestione separata.
Dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei congedi con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.
Con il messaggio n. 4025/2022, l’Istituto ha, poi, fornito indicazioni sulla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, che possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché fruiti tra il 13 agosto e l’8 novembre 2022. Per i periodi successivi le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda. Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre, la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.
Con successivo messaggio l’Istituto darà comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche che interessano il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.
Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce gli abrogati congedi obbligatorio e facoltativo del padre e si affianca al rinominato congedo di paternità alternativo (ex congedo di paternità). Il congedo obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
- i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28, T.U. maternità;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo.
Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 24, T.U. maternità.
Il congedo non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né a quelli autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.
Indicazioni operative |
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Durata e arco temporale di fruizione |
10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo a prescindere dal numero di figli nati) a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto, coperti da contribuzione figurativa. Il parto prematuro (nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei 5 mesi successivi al parto entro cui fruirne. Il congedo è fruibile nelle sole giornate lavorative; in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 24, T.U., l’Inps paga le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre. La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non a ore.
Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28ª settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio, che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi 28 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita), caso in cui i 5 mesi entro cui fruirne decorre comunque dalla nascita del figlio e non dal suo decesso.
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Adozione affidamento |
Il diritto spetta anche ai genitori adottivi o affidatari, come segue:
In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento. Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto sussiste se il decesso avviene nei 28 giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia. |
Compatibilità con i congedi di maternità e di paternità alternativo |
Il congedo di paternità obbligatorio:
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Data presunta parto: 15 novembre 2022. Domanda di congedo obbligatorio: dal 2 al 15 novembre (10 giorni lavorativi). Data del parto (e di decesso della madre): 26 ottobre 2022. Periodo di congedo alternativo richiesto: dal 27 ottobre 2022 al 15 febbraio 2023 (per un totale di 112 giorni, ossia il periodo residuo di congedo di maternità non fruito dalla madre deceduta). Periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni lavorativi da fruire dal 16 febbraio al 26 marzo 2023, ossia dal giorno successivo alla fine del congedo di paternità alternativo e il termine finale dei 5 mesi successivi alla data del parto. |
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Data presunta parto: 15 novembre 2022. Domanda di congedo obbligatorio: dal 2 al 15 novembre. Data del parto fortemente prematuro (e di decesso della madre): 12 settembre 2022. Periodo di congedo alternativo: dal 13 settembre 2022 al 13 febbraio 2023 (per un totale di 154 giorni, ossia l’intero periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre, comprensivo anche dei giorni di parto fortemente prematuro). Periodo di fruizione del congedo obbligatorio (da fruire immediatamente dopo i 5 mesi di congedo di paternità alternativo): dal 14 al 27 febbraio 2023 (10 giorni lavorativi, ipotizzando che il lavoratore padre lavori dal lunedì al venerdì). |
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Misura dell’indennità |
Per tutto il periodo di congedo obbligatorio spetta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall'articolo 23, T.U., con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:
L’indennità è corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Inps, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto. I datori di lavoro agricolo possono compensare nei flussi mensili l’indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato (OTI). |
Domanda |
I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore. La comunicazione dev’essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente dall’Inps, i lavoratori presentano domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’Istituto. Se la fruizione del congedo è nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto. |
Disposizioni transitorie |
Le nuove disposizioni normative si applicano ai casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con il 13 agosto 2022, nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente a tale data, il lavoratore sia nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla L. 92/2012. |
La data presunta del parto è il 10 settembre 2022, il padre può chiedere il congedo obbligatorio per 10 giorni lavorativi tra il 13 agosto 2022 e il 10 settembre 2022 oppure dalla data effettiva del parto ed entro i 5 mesi successivi.
La data presunta del parto è il 19 agosto 2022, il padre (che presta attività lavorativa dal lunedì al venerdì) può chiedere il congedo obbligatorio prima della nascita del figlio, dal 13 agosto 2022, fino alla data effettiva del parto, nonché per i 5 mesi successivi a tale data.
La data del parto è il 31 luglio 2022, il padre ha fruito di soli 2 giorni (8 e 9 agosto 2022) di congedo obbligatorio, perciò tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2022 può fruire dei residui 8 giorni.
La data del parto gemellare è il 14 agosto 2022, il padre può fruire di 20 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, tra il 13 agosto 2022 e il 14 gennaio 2023.
La data del parto gemellare è il 5 luglio 2022, il padre ha fruito di soli 3 giorni (dal 6 all’8 luglio 2022) di congedo obbligatorio, perciò tra il 13 agosto e il 5 dicembre 2022, può fruire dei residui 17 giorni. |
Congedo parentale
Lavoratori dipendenti
Sono stati aumentati:
- da 6 a 9 mesi totali il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti;
- l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni; anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.
Inoltre, ora è riconosciuto a ogni genitore il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore (prima c’era un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato).
I genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per utilizzare il quale non è necessario aver già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili di 3 mesi per ciascun genitore. I 3 mesi di congedo trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. Pertanto:
- alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
In ultimo, la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell’indennità del congedo parentale è equiparata a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla 13ª mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al “genitore solo” spettano 11 mesi di congedo parentale (invece dei 10 mesi prima previsti), dei quali 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione, mentre i restanti 2 non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito sotto soglia.
Nel caso in cui sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia e l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento è trasmesso all’Inps a cura del Pubblico Ministero, ma nella domanda telematica di congedo parentale è, comunque, possibile comunicare gli elementi identificativi del provvedimento di affidamento esclusivo. Lo status di “genitore solo” sussiste:
- in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
- in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater, cod. civ..
In caso di lavoratrice con 2 rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni.
Il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di 2 rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tal caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.
È possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data.
Esempio 1
Prima del 13 agosto 2022:
- la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 6 mesi di congedo parentale indennizzato;
- il padre lavoratore dipendente ha fruito di 1 mese e 13 giorni di congedo parentale non indennizzato.
Dal 13 agosto 2022:
- la madre non può più fruire di congedo, avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (6 mesi);
- il padre può fruire ancora di 3 mesi di congedo indennizzato e 17 giorni di congedo non indennizzato (se ha reddito individuale sopra la soglia).
Esempio 2
Prima del 13 agosto 2022:
- il padre lavoratore dipendente ha fruito di 5 mesi di congedo parentale indennizzato e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato;
- la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 1 mese di congedo indennizzato e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato.
Dal 13 agosto 2022:
- il padre non può più fruire di congedo, avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (7 mesi);
- la madre può fruire ancora di 1 mese di congedo indennizzato (arrivando, così, al limite di fruizione di coppia di 11 mesi di congedo).
Iscritti alla Gestione separata
È stato ampliato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino a 12 anni di vita, o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo, ed è stato riconosciuto a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
Non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria. Non è, altresì, prevista la tutela del “genitore solo”.
Le indicazioni aggiornate alla luce dei nuovi limiti introdotti sono le seguenti:
- la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore dev’essere indennizzata solo a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto (l’automaticità delle prestazioni non opera mai per la fruizione del congedo parentale);
- qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto, l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Padri lavoratori autonomi
Per la prima volta, anche ai padri lavoratori autonomi è riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. Per ogni bambino il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.
L’indennità (30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, che comporta la sospensione dell’obbligo contributivo solo per i mesi solari interi (ad esempio, per un periodo di congedo parentale dal 20 settembre al 19 dicembre, è consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio Ivs per i soli mesi di ottobre e novembre).
I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo.
Restando sospeso l’obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto all’indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.
I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.
La fruizione del congedo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dal 13 agosto 2022.
Riepilogo dei limiti di coppia e individuali |
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Lavoratori dipendenti |
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Situazione |
Istituto |
Ante riforma |
Post riforma |
Entrambi i genitori |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
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Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
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Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
|
Genitore madre |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
|
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
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Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
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Genitore padre |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
|
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
|
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
|
Genitore solo |
Totale mesi di congedo spettanti |
10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
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Genitore solo con reddito sottosoglia |
Totale mesi di congedo spettanti |
10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
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Iscritti alla Gestione separata |
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Genitore madre |
6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi) |
3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni) |
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Genitore padre |
6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi) |
3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni) |
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Entrambi i genitori |
6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti |
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Madre dipendente |
Padre Gestione separata |
Per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato (salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago). |
Padre autonomo |
Per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi. |
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Padre dipendente |
Madre Gestione separata |
Per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che lo stesso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago). |
Madre autonoma |
Per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi. |
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Madre Gestione separata |
Padre autonomo |
Per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi. |
Padre Gestione separata |
Madre autonoma |
Per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi. |
Periodi indennizzabili di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome
È stata introdotta la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome. Per potere indennizzare tali periodi, la lavoratrice autonoma deve produrre all’Inps l’accertamento medico dell’Asl, che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (articolo 17, comma 3, D.Lgs. 151/2001, escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c)).
Se il periodo indennizzabile dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita in quella ordinaria.
Per potere indennizzare i “periodi antecedenti di maternità” è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, ma non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa e la relativa indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.
Possono essere indennizzati i soli periodi dal 13 agosto 2022.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri