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L’INL, con nota n. 9550/2022, ha fornito i primi chiarimenti in ordine al D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, con il quale si è operato un ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei c.d. caregiver familiari, con l’intento di rendere possibile la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 105/2022). Di seguito si riportano le novità introdotte in relazione ai singoli istituti.

Congedo di paternità obbligatorio

L’articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 105/2022, mediante l’introduzione dell’articolo 27-bis nel D.Lgs. 151/2001, prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, sia obbligato ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Tale congedo si aggiunge al congedo di paternità alternativo disciplinato dall’articolo 28, T.U. maternità - ma non può essere fruito negli stessi giorni - spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità. L’INL evidenzia, inoltre, che il congedo in commento può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione; infine, è raddoppiato a 20 giorni in caso di parto plurimo.

Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.

Vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo, di cui agli articoli 27-bis e 28, D.Lgs. 151/2001, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (articolo 54, comma 7, T.U. maternità); in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASpI) e non è tenuto al preavviso (articolo 55, commi 1 e 2, T.U. maternità).

Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

L’articolo 2, comma 1, lettera i), D.Lgs. 105/2022, ha modificato l’articolo 34, comma 1, T.U. maternità: ora, alla madre e al padre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; inoltre, entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Non sono stati modificati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (articolo 32, T.U. maternità):

1. 6 mesi per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento per la madre; 6 mesi per il padre, elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

2. entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago, i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al 12° anno (e non più fino all'8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento). Nello stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità, a cui spetta, entro il compimento del 12° anno di vita del bambino, il prolungamento del congedo parentale, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento.

In base a quanto ora previsto dall’articolo 34, comma 5, T.U. maternità, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, 13ª mensilità o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001

L’articolo 2, comma 1, lettera n), D.Lgs. 105/2022, ha riformulato l'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, prevedendo l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, L. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal Legislatore ai fini della concessione del congedo, al pari del coniuge.

È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Il D.Lgs. 105/2022 riconosce la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, oltre che al coniuge, alla parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, L. 76/2016, o al convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, L. 76/2016.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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