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Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, è stato pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 2022. Di seguito si riepilogano i principali interventi di interesse.

 

Articolo 

Contenuto 

Articolo 12

Welfare aziendale 

Per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

Articolo 13

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità 

Viene prevista, per sostenere le imprese agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’Anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004. 

Ne deriva che, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90%;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1. 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) 1305/2013;

2. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario;

d) agevolazioni previdenziali.

Tali agevolazioni possono essere concesse anche per i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data. 

Articolo 20

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti 

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13ª o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, è incrementato dell’1,2%. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 21

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 

È stabilito, in via eccezionale, che: 

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, L. 41/1986, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022; 

b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la 13ª mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima del 10 agosto 2022, del 2%, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, L. 160/2019. L’incremento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito; inoltre, è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore a tale importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento in oggetto, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio in oggetto, che non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Articolo 22

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum 

L’indennità di cui all’articolo 31, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 31, comma 1 e 32, D.L. 50/2022, e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino al 17 maggio 2022.

Viene modificata l’indennità prevista dall’articolo 32, D.L. 50/2022, per i pensionati, riconoscendola ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Infine, integrando il comma 12 dell’articolo 32, D.L. 50/2022, è previsto che l’indennità è erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall’articolo 96, D.L. 18/2020, dall’articolo 12, D.L. 104/2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, dall’articolo 10, commi 10-15, D.L. 41/2021 e dall’articolo 44, D.L. 73/2021.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario sia in merito alla procedura che per quanto riguarda la redazione dell’accordo.

  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

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