CONVEGNI

CIRCOLARI

PUBBLICAZIONI

WEB INFODAY

WEBDESK

CONTATTI

Le ultime...

 

Gestione del rapporto di lavoro

Spettacolo: pubblicata in G.U. la Legge delega

È stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2022 la L. 106 del 15 luglio 2022, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacoloâ€, per il riordino del settore dello spettacolo. 

Il provvedimento mira ad attribuire al settore un assetto più organico, a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività. In particolare, è previsto il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno, nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, l’introduzione di un’indennità di discontinuità, strutturale e permanente, per garantire una copertura ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

(L. 15/7/2022, n. 106, G.U. 3/8/2022, n. 180)

Determinato il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2023

È stato pubblicato nella G.U. n. 173 del 26 luglio 2022 il comunicato del Ministero dell’interno recante il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2023:

  • tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì a un'ora dopo il tramonto del sabato;
  • da mercoledì 5 aprile a venerdì 7 aprile da mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 aprile a un'ora dopo il tramonto di giovedì 13 aprile: Pesach (Pasqua);
  • da mezz'ora prima del tramonto di giovedì 25 maggio a un'ora dopo il tramonto di sabato 27 maggio: Shavuoth (Pentecoste);
  • da mezz'ora prima del tramonto di mercoledì 26 luglio a un'ora dopo il tramonto di giovedì 27 luglio: Digiuno del 9 di Av;
  • da mezz'ora prima del tramonto di venerdì 15 settembre a un'ora dopo il tramonto di domenica 17 settembre: Rosh Hashanà (Capodanno);
  • da domenica 24 settembre a un’ora dopo il tramonto di lunedì 25 settembre: Vigilia di Kippur (Espiazione) e Kippur;
  • da mezz'ora prima del tramonto di venerdì 29 settembre a un'ora dopo il tramonto di domenica 1° ottobre: Sukkot (Festa delle capanne);
  • da venerdì 6 ottobre a un’ora dopo il tramonto di domenica 8 ottobre: Sheminì Atzeret e Simchat Torà (Festa della legge).

(Ministero dell’interno, comunicato, G.U. 26/7/2022, n. 173)

Imposte, contributi e premi

Assicurazione giornalisti: i chiarimenti Inail

L’Inail, con istruzione operativa n. 7750 dell’11 agosto 2022, in tema di assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ex articolo 1, comma 109, L. 234/2021, ha ribadito che, a legislazione vigente, rimane impregiudicata, senza soluzione di continuità, la tutela degli infortunati anche per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022. 

Infatti, in base alle regole Inpgi, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori in questione hanno 2 anni di tempo, dal verificarsi dell’evento infortunistico, per presentare le relative istanze di tutela. Parimenti, continua a essere dovuta la contribuzione Inpgi, sempre dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro. L’Istituto, sul punto, precisa che, agli esiti degli approfondimenti ministeriali, saranno fornite le necessarie istruzioni per il versamento di quanto dovuto senza ulteriori oneri aggiuntivi. Dal 2024 i lavoratori entreranno nella piena tutela Inail.

(Inail, istruzione operativa, 11/8/2022, n. 7750)

Nuovo modello OT23/2023 e guida alla compilazione

L’Inail, con istruzione operativa n. 7507 del 1° agosto 2022, ha comunicato che è in corso di pubblicazione il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023 (OT23), in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’articolo 23, MAT, di cui al D.I. 27 febbraio 2019, e la guida alla compilazione.

(Inail, istruzione operativa, 1/8/2022, n. 7507)

Federazioni sportive e società sportive: sospensione termini adempimenti e versamenti

L’Inail, con circolare n. 30 del 27 luglio 2022, ha ricordato che il D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, ha disposto ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, prorogando fino al 30 novembre 2022 i termini di sospensione relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Possono beneficiare della sospensione le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

Gli adempimenti amministrativi possono essere effettuati dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022 tramite i servizi on line Alpi e Riduzione per prevenzione.

Dal 1° ottobre i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite pec alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

La circolare, infine, fornisce istruzioni per la presentazione della comunicazione di sospensione tramite l’apposito servizio on line e per il versamento dei premi sospesi.

(Inail, circolare, 27/7/2022, n. 30)

Pagamento premi e accessori: modifica tasso di interesse di rateazione e misura delle sanzioni civili

L’Inail, con circolare n. 29 del 26 luglio 2022, ha reso noto che, in seguito alla decisione di politica monetaria del 21 luglio 2022 della Bce, che ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 27 luglio 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 6,50%. Per le rateazioni in corso, invece, restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b), secondo periodo, e comma 10, L. 388/2000, sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 6% a decorrere dal 27 luglio 2022.

Anche l’Inps, con circolare n. 98 del 29 agosto 2022, ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

(Inail, circolare, 26/7/2022, n. 29; Inps, circolare, 29/8/2022, n. 98)

 

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Recupero anticipo 40% Cigo, Cigd e assegno ordinario Fondi di solidarietà bilaterali con causale Covid

L’Inps, con messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, ha riepilogato le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di Cigo, Cigd e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale Covid-19 e ha illustrato le modalità operative secondo cui effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.

(Inps, messaggio, 29/8/2022, n. 3179)

Adeguamento della disciplina del Fis: firmato il decreto

Il Ministero del lavoro, con notizia del 2 agosto 2022, ha reso noto che è stato firmato il D.I. di adeguamento della disciplina del Fis ex D.I. 94343/2016, alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015, come integrate e modificate dalla Legge di Bilancio (articolo 1, commi 191-216, L. 234/2021). 

Tra le principali novità, il Ministero evidenzia:

 

  • ambito di applicazione: sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cigo e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • destinatari: i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso I'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie;
  • assegno di integrazione salariale: ai lavoratori beneficiari, il Fis garantisce la prestazione di un assegno di integrazione salariale d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter, D.Lgs. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti), l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie;
  • finanziamento: per l'assegno di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022, è dovuto al Fondo per 2 tipologie di datori di lavoro:

a) per coloro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;

b) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 2/8/2022)

Prestazioni pensionistiche, riscatti e ricongiunzioni per gli iscritti all’Inpgi: le indicazioni Inps

L’Inps, con circolare n. 92 del 28 luglio 2022, ha fornito istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e riscatti e ricongiunzioni per gli iscritti all’Inpgi - Gestione sostitutiva dell’Ago, che, a decorrere dal 1° luglio 2022, sono transitati all’Inps in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 103 ss., L. 234/2021.

(Inps, circolare, 28/7/2022, n. 92)

Passaggio da Inpgi a Inps: gestione dell’indennità di disoccupazione

L’Inps, con circolare n. 91 del 27 luglio 2022, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’Inpgi, disciplinata dagli articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’Ago del 21 febbraio 2017.

In ragione del trasferimento dall’Inpgi all’Inps della funzione previdenziale della gestione sostitutiva, dal 1° luglio 2022 l’indennità di disoccupazione dei giornalisti viene gestita dall’Inps, che garantisce anche il riconoscimento dell’indennità di mobilità.

(Inps, circolare, 27/7/2022, n. 91)

Passaggio da Inpgi a Inps: gestione degli ammortizzatori sociali

L’Inps, con circolare n. 87 del 25 luglio 2022, interviene nuovamente sul trasferimento all’Inps della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi, fornendo istruzioni per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data del 30 giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di integrazione salariale straordinaria a partire dal 1° luglio 2022. L’Istituto, inoltre, impartisce le istruzioni per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, L. 297/1982. 

(Inps, circolare, 25/7/2022, n. 87)

 

Salute e sicurezza

Medici competenti e partecipazione alla riunione periodica ex articolo 35, D.Lgs. 81/2008

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 19 luglio 2022, pubblicata in data 25 agosto 2022, ha chiarito che alla riunione periodica di cui all’articolo 35, D.Lgs. 81/2008, devono partecipare tutti i medici competenti che sono stati nominati e non solo il medico coordinatore.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Commissione interpelli salute e sicurezza, interpello 19/7/2022, n. 1)

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario sia in merito alla procedura che per quanto riguarda la redazione dell’accordo.

  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service Società tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

Questo sito fa uso di Cookie per supportare l'attività di navigazione.