È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 il D.Lgs. 105/2022, che introduce, a partire dal prossimo 13 agosto, nuove tutele per la genitorialità: dal congedo di paternità obbligatorio, all'indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, a eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. Viene, altresì, estesa la durata complessiva del diritto al congedo parentale e si pone l’accento sullo smart working come strumento di conciliazione dei tempi di vita-lavoro per i genitori con figli di età inferiore a 12 anni; particolari misure sono previste anche per i lavoratori che prestano assistenza a familiari non autosufficienti o diversamente abili.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.
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Articolo 1 |
Le finalità del decreto Lo scopo del decreto è quello di migliorare la conciliazione dei tempi vita-lavoro per genitori e familiari di soggetti anziani o disabili, per cui è necessaria assistenza; in un’ottica di parità di genere, il testo prevede la condivisione delle responsabilità di cura fra uomo e donna. Le previsioni del decreto sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle P.A., nelle more di una piena equiparazione dei diritti dei lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza.
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Articolo 2 |
Modifiche al congedo di paternità, congedo parentale, congedo straordinario e maternità a rischio Congedo di paternità Modificando gli articoli da 27 a 30, D.Lgs. 151/2001, il testo normativo rivede il congedo di paternità, con particolare attenzione a quello obbligatorio. In sintesi:
Le disposizioni normative si applicano anche ai padri adottivi o affidatari. È introdotta la possibilità di fruire del congedo anche nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, ferma restando la possibilità di utilizzarlo nei 5 mesi successivi al parto. I congedi di paternità sono interessati da un’indennità pari alla retribuzione spettante e coperti da contribuzione utile ai fini pensionistici. Inoltre, con l’introduzione dell’articolo 31-bis al D.Lgs. 151/2001, il Legislatore prevede, in capo ai datori di lavoro che contravvengono ai diritti del genitore, una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro e il mancato conseguimento della certificazione relativa alla parità di genere, ove nei 2 anni precedenti la richiesta il datore abbia già manifestato comportamenti simili. Congedo parentale Con modifica agli articoli 32 e 34, D.Lgs. 151/2001, il Legislatore varia la durata del congedo parentale, che aumenta a:
A fronte delle modifiche apportate alla durata del congedo, vengono anche riviste le indennità, con modifiche all’articolo 34, D.Lgs. 151/2001, che - almeno virtualmente - prevedono copertura indennitaria fino al 12° anno di età. Nello specifico, l’indennità pari al 30% della retribuzione è riconosciuta per:
Nei mesi ulteriori l’indennità al 30% viene riconosciuta solo se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o nei casi di fruizione del prolungamento del congedo di maternità per figli con grave disabilità. Altra novità riguarda gli elementi di calcolo a favore del lavoratore assente: la novella normativa include, infatti, nel calcolo dell’indennità il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia (o 13ª mensilità) e gli altri premi/mensilità aggiuntive/trattamenti accessori eventualmente erogati al dipendente. Infine, in linea con il tenore del testo del decreto, i periodi di congedo parentale sono da considerarsi computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, 13ª mensilità (o gratifica natalizia), a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. Nel rispetto del principio di piena equiparazione dei diritti di tutti i lavoratori, il congedo parentale è esteso anche a lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, che non risultano iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non sono titolari di trattamenti pensionistici. Ulteriore novità, definita con modifica all’articolo 33, D.Lgs. 151/2001, interessa il congedo parentale nel caso di figli con disabilità: se, infatti, il precedente apparato normativo prevedeva la possibilità di estendere fino a 3 anni di durata e fino al 12° anno di età il congedo parentale, il nuovo decreto riformula l’aspetto che riguarda l’indennità, affermando che “per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”. Alternativamente, i genitori possono chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Congedo straordinario Intervenendo sull’articolo 42, D.Lgs. 151/2001, modifica le modalità di concessione del congedo straordinario indennizzato per l’assistenza di familiari con grave disabilità, recependo di fatto le sentenze della Corte Costituzionale intervenute negli anni sul punto. Le novità consistono:
Il decreto ricorda, inoltre, che i titolari del beneficio sono, in ordine decrescente:
Attenzione: per le procedure operative è attendere le indicazioni applicative Inps/P.A.. Maternità a rischio Con modifiche all’articolo 70, D.Lgs. 151/2001, nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di forme morbose che possano compromettere lo stato di gravidanza, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto. |
Articolo 3 |
Modifiche alle disposizioni in materia di tutela dei soggetti diversamente abili La norma prevede, mediante l’introduzione dell’articolo 2-bis alla L. 104/1992, un apposito divieto di discriminazione. È volto alla tutela contro le discriminazioni, incluse le ipotesi di trattamento meno favorevole, a danno dei lavoratori che fruiscono dei benefici (o ne facciano domanda) previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali prestano assistenza. Con ulteriore intervento, volto a modificare l’articolo 33, L. 104/1992, il decreto introduce 2 modificazioni al precedente testo normativo:
Lavoro agile Viene inserito, sempre nell’articolo 33, L. 104/1992, il nuovo comma 6-bis, che riguarda la priorità nella concessione del lavoro agile. La priorità era già disciplinata dalla normativa vigente (articolo 18, comma 3-bis, L. 81/2017); la modifica introdotta estende questa priorità ai:
Così come previsto anche nell’articolo 5 del decreto in esame in relazione alla richiesta di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, la lavoratrice o il lavoratore che richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra modalità organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e che ogni misura adottata in violazione della suddetta norma viene considerata nulla. |
Articolo 4 |
Disposizioni in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e accesso al lavoro agile Tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale Con modifiche all’articolo 8, L. 81/2017, il Legislatore riconosce le condizioni di accesso al congedo parentale, già previste per lavoratrici e lavoratori dipendenti, a lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata:
Accesso al lavoro agile Con modifiche all’articolo 18 L. 81/2017, il Legislatore stabilisce che i datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste proposte da lavoratrici e lavoratori con figli minori di 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli siano in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che forniscono assistenza a familiari anziani, non autosufficienti o diversamente abili. Anche in questo caso è previsto il mancato conseguimento della certificazione relativa alla parità di genere, ove nei 2 anni precedenti la richiesta il datore di lavoro abbia già manifestato comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente. |
Articolo 5 |
Diritto di precedenza nella trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale Con modifiche all’articolo 8, D.Lgs. 81/2015, il Legislatore prevede:
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Articolo 6 |
Il diritto di assenza dal lavoro Con modifiche alla L. 53/2000, il Legislatore ribadisce 2 concetti chiave già ripresi negli articoli precedenti:
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Articolo 7 |
Interventi per la promozione delle misure a sostegno dei lavoratori e dei prestatori di assistenza Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, l’Inps dovrà, con azione divulgativa, comunicare ai singoli cittadini le misure a sostegno della genitorialità e dell’assistenza agli anziani o ai soggetti diversamente abili; tali attività potranno essere intraprese anche con modalità telematiche. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministeri interessati, potrà organizzare attività informativa sul territorio. Non da ultimo, il datore di lavoro, nelle more del D.Lgs. 104/2022, che entrerà in vigore il 13 agosto 2022, dovrà comunicare ai lavoratori le tipologie di congedi prevista dalla normativa vigente e le relative condizioni di accesso. |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri