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L’INL, con nota n. 1451/2022, si è espresso in merito in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, che ha previsto novità in relazione, in particolare, alle sanzioni per il loro uso fraudolento in sostituzione di rapporti di lavoro subordinato.

Dato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, la norma prevede che, se lo stesso è svolto in modo fraudolento, eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante sia punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Trattandosi di illecito di natura permanente, l’INL ritiene che, nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della

Legge di Bilancio:

  •          sia applicabile il trattamento sanzionatorio ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento;
  •          il reato si configuri a partire dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data;
  •          ai fini della contestazione del reato sia sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
  •          non siano, invece, applicabili le sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

Resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione del rapporto, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

Con riferimento ai profili previdenziali, va precisato che, essendo il rapporto previdenziale sottratto alla disponibilità delle parti, il recupero contributivo non può, invece, ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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