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Con la circolare n. 27/E/2022, l’Agenzia delle entrate offre la propria lettura delle disposizioni dell’articolo 2, D.L. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022, che prevede, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti e soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore. 

Ambito soggettivo

La norma individua le specifiche caratteristiche per connotare il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio.

Per quanto attiene al datore di lavoro, il richiamo ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, con la conseguenza che sono escluse dall’agevolazione le P.A., ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Ssn, l’Aran e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI). Gli enti pubblici economici si considerano rientranti nel settore privato. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito ai lavoratori destinatari dei buoni benzina, la disposizione non effettua distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio, ma deve trattarsi di percettori di reddito di lavoro dipendente.

I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, perché in tale ipotesi l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (non nazionali o individuali). 

Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, l’Agenzia ritiene che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95, Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Ambito oggettivo

I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).

Attesa la ratio della norma, l’Agenzia ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio.

ModalitĂ  di applicazione

Ai fini della tassazione, la norma riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tale soglia di esenzione di 258,23 euro:

  •          riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle esclusioni specificamente previste;
  •          dev’essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta e, qualora il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo d’imposta superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, con la conseguenza che, in sede di conguaglio, il datore di lavoro dovrĂ  provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Ciò premesso, la relazione illustrativa della norma precisa che il bonus benzina di 200 euro rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista di 258,23 euro, perciò il fatto che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non incide, con la conseguenza che, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Ad esempio, nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, solo quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria perché superiore a 258,23 euro, mentre se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina trova capienza nell’importo degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir.

Sotto il profilo contabile, l’Agenzia ritiene che le diverse erogazioni (258,23 euro e 200 euro di bonus carburante) debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.

Inoltre, l’Agenzia ritiene che l’esenzione per il bonus carburante trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

Infine, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale e i beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 3, Tuir, possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Essendo stato eliminato dal testo della norma, in sede di conversione, l’inciso “a titolo gratuito”, è possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015, con il bonus carburante, purché tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, siano erogati nel 2022.

Nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti, fino a un valore di 258,23 euro, sia per i buoni benzina per un valore di 200 euro, fermo restando che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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