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È stato convertito, con modificazioni, in L. 91/2022 il D.L. 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. 80/2022 (recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale), abrogato, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati medio tempore, oltre che gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in sua vigenza.

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra le novità si segnalano, per quanto più di interesse, le seguenti.

Indennità per i lavoratori part-time (articolo 2-bis)

Per il 2022 è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, e che - alla data della domanda - non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.

Rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 15-bis)

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. La soglia di 120.000 euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione. Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120.000 euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati. La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Si ricorda che, per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

In dettaglio:

  •          per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa†la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020);
  •          per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate;
  •          per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate. 

Compensazioni con crediti verso la P.A. (articolo 20-ter)

La norma ha esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle P.A., con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Inoltre, è stato previsto che le disposizioni di cui alla disciplina ordinaria si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Proroghe (articoli 33-bis e 39, comma 1-bis)

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 l’indennità prevista dall'articolo 1, comma 251-ter, L. 145/2018, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

È stata inserita la proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport, con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Reddito di cittadinanza (articolo 34-bis)

In tema di patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale, è stata inserita nel D.L. 4/2019 la possibilità che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati che, in caso di mancata accettazione, sono tenuti a comunicarlo al Centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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