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Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo

Contenuto

Articolo 2

Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta

A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta; 

b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; 

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro: 

1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 

2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 

3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 

4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 

5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; 

d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, D.M. 164/1999; 

e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 

Articolo 6

Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata 

A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 

Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Articolo 10

Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap 

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap, in particolare all'articolo 11, D.Lgs. 446/1997. Viene previsto, ai fini della determinazione della base imponibile che sono ammessi in deduzione i contributi in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Al contrario, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, non potranno più dedurre un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché, sempre per tali soggetti, con esclusione, però, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le spese relative agli apprendisti, di cui al n. 5, sono deducibili a condizione che si riferiscano a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Viene modificato il comma 4-bis.1, chiarendo che ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5. Viene abrogato il comma 4-quater e sostituito il successivo comma 4-septies, prevedendo che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Infine, il nuovo comma 4-octies stabilisce che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Le modifiche di cui sopra si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022.

Articolo 11

Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa 

Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.

Articolo 17

Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti 

Viene abrogata la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all'Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. 

Articolo 20

Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef 

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall'articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. 

Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Articolo 26

Modifiche all'articolo 104, D.Lgs. 117/2017 

Integrando l'articolo 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, viene stabilito che le disposizioni transitorie si applicano, a decorrere dall'operativitĂ  del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche agli Enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.

Articolo 35

Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti

Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: 

a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; 

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 

La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”. 

Articolo 36

IndennitĂ  una tantum per i lavoratori dipendenti P.A.

Si prevede, ai fini dell'erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia, che l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.

Articolo 38

Sostegno alle famiglie con figli con disabilitĂ  in materia di assegno unico e universale per i figli a carico

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell’assegno unico (D.Lgs. 230/2021):

- viene ampliata la platea dei beneficiari: viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia giĂ  titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilitĂ  grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992;

- limitatamente all'anno 2022, l’importo di 175 euro per ciascun figlio minorenne è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;

- le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media) sono estese, limitatamente all’anno 2022, fino ai 21 anni;

- in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l’anno 2022 sono incrementati di 120 euro.

Articolo 42 

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri

Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, T.U. immigrazione.

Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

Articolo 43

Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti

Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;

b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertĂ  personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitĂ  illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. 

Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998.

Articolo 44

Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999

In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

  

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Tel: 010 5455 511
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