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L’INL, con nota n. 1074/2022, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’attività lavorativa in presenza di un permesso di soggiorno per motivi di studio.

I chiarimenti riguardano prestazioni svolte da studenti extracomunitari, i quali, a seguito di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio hanno la facoltà riconosciuta dall’articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore” 

In particolare, è affrontata la questione relativa alla legittimità di svolgere attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad esempio, in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

Secondo l’INL, la disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di un’attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.

Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti, senza che siano, quindi, conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore: qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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