È stato pubblicato in G.U. il D.L. 50/2022, in vigore dal 18 maggio scorso, che contiene misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Per quanto più di interesse, il provvedimento contiene l’annunciata indennità di 200 euro a carico dello Stato per lavoratori dipendenti che, nel primo quadrimestre del 2022, abbiano beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022, da corrispondere per il tramite dei datori di lavoro con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022 agli aventi diritto. L’indennità è prevista anche per pensionati e altre categorie di soggetti, secondo diverse modalità .
Si riassumono le caratteristiche dell’indennità .
Lavoratori dipendenti (articolo 31) |
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A chi spetta |
 Lavoratori dipendenti già beneficiari, nel primo quadrimestre del 2022 e per almeno una mensilità , dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità , non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, prevista dall’ultima Legge di Bilancio per il solo anno 2022. L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. |
Caratteristiche |
L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. |
Modalità di erogazione |
La somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022; appartenenza a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza). |
Modalità di recupero |
 Nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato dai datori di lavoro attraverso la denuncia UniEmens, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.  |
Pensionati e altre categorie di soggetti (articolo 32) |
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Pensionati |
 Ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponderà d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora tali soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individuerà l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps. Dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito. L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. L'indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. |
Domestici |
L'Inps, a domanda, erogherà nel mese di luglio 2022 ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato.  |
NASpI e DIS-COLL |
 Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASpI o DIS-COLL, è riconosciuta dall'Inps un’indennità una tantum pari a 200 euro. |
Disoccupazione agricola |
 Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, sarà riconosciuta dall'Inps un’indennità una tantum pari a 200 euro. |
Co.co.co. |
 L'Inps, a domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, purché non percepiscano trattamenti pensionistici e purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.  |
Stagionali turismo, stabilimenti termali e spettacolo |
 Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021: lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) e dal Decreto Sostegni-bis (articolo 42, D.L. 73/2021: proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo), l'Inps eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.  |
   Stagionali a tempo determinato e intermittenti |
 L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro, purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.  |
Iscritti al FPLS |
 L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro, purché tali soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.  |
Collaboratori occasionali |
 L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., un'indennità una tantum pari a 200 euro, purché, per tali contratti, risulti per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori risultino già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata. |
Incaricati delle vendite a domicilio |
 L'Inps, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, un'indennità una tantum pari a 200 euro. |
Tempistiche |
 Le indennità di 200 euro sopra elencate (da NASpI e DIS-COLL fino a incaricati delle vendite a domicilio) saranno erogate successivamente all'invio delle denunce UniEmens dei datori di lavoro di cui all'articolo 31. |
Beneficiari del reddito di cittadinanza |
 Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per gli altri soggetti sopra elencati. |
Le prestazioni dei 2 articoli del decreto non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
Per i lavoratori autonomi e i professionisti, con l’articolo 33 dello stesso DL n. 50/2022, è stato istituito un Fondo ad hoc pari a 500 milioni di euro. L’importo, il requisito reddituale da rispettare e le modalità di erogazione saranno stabiliti con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 17 giugno.
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo CavalleriÂ