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Con il messaggio n. 1714/2022 l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla disciplina dell’Assegno unico universale, a integrazione di quanto già chiarito con il messaggio n. 4748/2021 e con la circolare n. 23/2022, con particolare riferimento ad alcune tematiche specifiche evidenziate nei successivi paragrafi.

Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili in presenza di Isee pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione rilevano:

  •      i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  •     gli importi percepiti a titolo di NASpI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  •     il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.

 La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. Il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola, svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli). Pertanto, l’Inps ritiene che tali lavoratori agricoli autonomi possano essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.

Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è, altresì, riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale. 

La maggiorazione non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

Riconoscimento della maggiorazione in caso di nuclei numerosi 

Sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, è stata introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

È prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo Isee hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo). 

Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo Isee, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’Auu. In mancanza di Isee, dovrà farsi riferimento alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’Isee. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’Auu, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.

Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell’autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun’altra domanda di Auu, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole Isee; tale dato è, infatti, utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico. 

Riconoscimento dell’Auu ai genitori separati

Il principio regolatore generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli; tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei 2, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

A eccezione alla regola generale, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se: 

  •      da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo; 
  •      il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Tali condizioni devono essere dichiarate nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'Auu al 100%.

Inoltre, qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere all’Inps il riesame della ripartizione, trasmettendo idonea documentazione a comprova.

Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno non saranno più modificabili dall’altro genitore o dal patronato. Solo il richiedente potrà, in un momento successivo, modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

Figli maggiorenni

L’Auu è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, al ricorrere di una delle seguenti condizioni al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione:

  •      frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  •      svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  •      sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  •      svolga il servizio civile universale.

Il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale, e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di Auu, non possegga un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a 8.000 euro.

 Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attrattoâ€; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini Irpef e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico Irpef di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei 2 genitori, da lui scelto.

Ai fini dell’Auu, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti†nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

  •      nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di 4.000 euro;
  •      nell’anno di riferimento dell’Auu, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a 8.000 euro.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a 8.000 euro, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

 Il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell’affidatario. Nel caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, infatti, il principio di attrazione “al nucleo familiare naturale†non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori, presentando direttamente o per il tramite dell’affidatario la domanda di Auu.

Raggiungimento della maggiore età dopo l’inoltro della domanda di Auu

La norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di Auu per conto proprio, il che comporta la decadenza della “scheda†presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Qualora, invece, prosegua la validità della domanda presentata da uno dei 2 genitori/affidatari e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenzaâ€, per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni: il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentatoâ€, selezionare la “scheda†relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma. Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).

L’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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