Gestione del rapporto di lavoro |
Aggiornamento anno 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 L’Inps, con messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, ha illustrato le principali modifiche effettuate dall’Istat relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’allegato 1 - Aggiornamento Istat 2022, cui è seguita l’implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda, e che riguardano principalmente:
Le modifiche apportate alla classificazione delle attività economiche, valide a partire dal 2022, integrano e modificano la classificazione ATECO 2007, e fanno seguito all’aggiornamento Istat 2021. Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi titoli sia le note esplicative. In particolare, sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di sottocategoria e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione. Il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall’Istat e le relative tabelle di corrispondenza sono contenuti nel documento allegato al messaggio. (Inps, messaggio, 7/4/2022, n. 1560) |
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Imposte, contributi e premi |
Iscro: presentazione domanda 2022 L’Inps, con messaggio n. 1569 del 4 aprile 2022, ha comunicato che dal 1° maggio 2022 gli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo potranno presentare la domanda di indennità Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per l’anno 2022, tramite il servizio nel portale istituzionale dell’Istituto, che rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione dell’istanza per l’anno 2022. Il messaggio ricorda che l’accesso alla prestazione è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023, pertanto, non potranno accedere all’indennità per l’anno 2022 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021. Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità Iscro riconosciuta per l’anno 2021, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le 6 mensilità legislativamente previste - non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021-2023. La domanda per l’anno 2022 potrà , invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato istanza per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine. A seguito della pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero del lavoro 24 marzo 2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari dell’Iscro. Il decreto stabilisce che la domanda presentata all’Inps equivalga a dichiarazione di immediata disponibilità e che sia trasmessa all’Anpal ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. I beneficiari dell’indennità , pertanto, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, devono contattare i Centri per l’impiego con le modalità stabilite dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento o, in mancanza, sono convocarti dal CPI entro 90 giorni dalla stessa data, ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. (Inps, messaggio, 7/4/2022, n. 1569; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 24/3/2022, G.U. 20/4/2022, n. 92) |
Bonus bebè: requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari L’Inps, con messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022, ha ricordato che per il 2022 l’assegno di natalità non è stato prorogato, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione. Con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la concessione della prestazione in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), ha affermato che l’assegno di natalità (e l’assegno di maternità di cui D.Lgs. 151/2001) deve essere considerato prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale, per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento. Conseguentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo. Il pronunciamento della Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della norma censurata antecedente alle modificazioni introdotte dall’articolo 3, comma 4, L. 238/2021 (c.d. Legge europea 2019-2020), che, al fine di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, ha apportato significative modifiche all’articolo 1, comma 125, secondo periodo, L. 190/2014. In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007, i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Pertanto, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, L. 238/2021, e indicate nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo. (Inps, messaggio, 7/4/2022, n. 1562) |
Contributi lavoratori domestici: versamenti anche tramite App IO L’Inps, con messaggio n. 1545 del 6 aprile 2022, ha reso noto che è attivo sull’App IO il servizio Inps relativo agli avvisi di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici, che consente anche di effettuare il pagamento. Attraverso l’APP IO i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’Inps, e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata. (Inps, messaggio, 6/4/2022, n. 1545) |
Inpgi: cessazione aliquota aggiuntiva 0,35% Fondo integrativo contrattuale L’Inpgi, con circolare n. 5 del 4 aprile 2022, ha comunicato che a decorrere dalla denuncia contributiva riferita al mese di marzo 2022 cessa l’obbligo di versamento dell’addizionale contributiva al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa†(aliquota pari allo 0,35% delle retribuzioni imponibili), vincolata al rimborso del prestito finalizzato al superamento della forma previdenziale integrativa “ex fissa†e all’istituzione del regime transitorio per le prestazioni a carico del Fondo, risultando ormai interamente rimborsato il finanziamento. (Inpgi, circolare, 4/4/2022, n. 5) |
Esonero contributivo filiere agricole: comunicato l’importo definitivo L’Inps, con messaggio n. 1480 del 1° aprile 2022, ha reso noto che il 28 marzo 2022, concluse le attività di gestione delle domande di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro, tramite pec, l’importo dell’esonero autorizzato. Con riferimento alle domande di esonero presentate nei canali di "Comunicazione bidirezionale" per le posizioni contributive dei lavoratori autonomi, si evidenzia che le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi del titolare potranno presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio. Il messaggio offre, inoltre, istruzioni sulle modalità di pagamento della contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato e sul recupero dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens. In particolare, la contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro il termine prorogato del 6 maggio 2022, anziché entro il 27 aprile come originariamente previsto. (Inps, messaggi, 1/4/2022, n. 1480 e 20/04/2022, n. 1712) |
Fondo impresa femminile: domande di agevolazione Il Mise, con D.D. 30 marzo 2022, ha stabilito termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile e ha fornito le specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’iter di valutazione delle istanze di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell’accesso al beneficio, nonché alle modalità , ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni. A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
(Mise, D.D. 30/3/2022) |
Artigiani e commercianti: avvisi bonari rate settembre 2020, novembre 2020 e febbraio 2021 L’Inps, con messaggio n. 1430 del 30 marzo 2022, ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza settembre e novembre 2020 nonché febbraio 2021 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti. L’Istituto precisa che la scadenza di settembre 2020 si riferisce alla rata di maggio 2020, sospesa ai sensi dell’articolo 18, commi 1-5, D.L. 23/2020, e posticipata al 16 settembre 2020. Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti†al percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti†> “Posizione Assicurativa†> “Avvisi Bonariâ€. (Inps, messaggio, 30/3/2022, n. 1430) |
Riduzione tariffe dei premi per particolari categorie: pubblicato il decreto È stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il D.I. 1° febbraio 2022, che approva la determinazione n. 238/2021 del CdA Inail, concernente la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, L. 147/2013, per l’anno 2022, pari al 15,27%, da applicare ai premi speciali per scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (determinati ex articolo 42, D.P.R. 1124/1965), ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps, nelle more della loro revisione tariffaria. La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2022, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I. 1/2/2022) |
Saldo e stralcio: riammissione e prossime scadenze La L. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, ha previsto la riammissione ai benefici del “Saldo e stralcio†per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento:
(Agenzia delle entrate-Riscossione, notizia) |
Rottamazione-ter: riammissione e prossime scadenze La L. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, ha previsto la riammissione ai benefici della rottamazione-ter per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento:
Inoltre, la L. 25/2022 ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022: entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022. (Agenzia delle entrate-Riscossione, notizia) |
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Prestazioni assistenziali e previdenziali |
Integrazioni salariali emergenziali: differimento procedura L’Inps, con messaggio n. 1530 del 6 aprile 2022, ha comunicato gli aggiornamenti sui termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale previsti dall’articolo 11-bis, comma 1, D.L. 146/2021. A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021, l’Istituto precisa che individuerà a livello centrale le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio. Eventuali conguagli riferiti a queste autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva. Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, rimane valido quanto già previsto dal messaggio Inps n. 4624/2021. (Inps, messaggio, 6/4/2022, n. 1530) |
Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center: proroga 2022 L’Inps, con messaggio n. 1495 del 4 aprile 2022, ha comunicato che anche per l’annualità 2022 è prevista l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista. L’articolo 1, comma 125, L. 234/2021, ha infatti prorogato, per l'anno 2022, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro. L’Istituto, inoltre, ricorda che, considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, in caso di successive proroghe dei trattamenti di Cigd, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center. (Inps, messaggio, 4/4/2022, n. 1495) |
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: indicazioni operative L’Inps, con messaggio n. 1403 del 29 marzo 2022, relativamente all’ampliamento della platea di soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a opera della Legge di Bilancio 2022, ha ricordato che l’articolo 1, commi 191 e 192, L. 234/2021, modificando gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 148/2015, ha stabilito che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, e dal Fis, di cui all’articolo 29, D.Lgs. 148/2015) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, qualunque sia la tipologia (compresi, dunque, anche gli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca). In relazione ai conseguenti adempimenti contributivi concernenti le tipologie contrattuali suddette, l’Istituto precisa che i codici evento da indicare nella compilazione della denuncia UniEmens sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori. I codici evento aggiornati sono rilevabili nell’Allegato Tecnico UniEmens. (Inps, messaggio, 29/3/2022, n. 1403) |
Metasalute: dal 1° aprile versamento contribuzione solo tramite F24 Metasalute, con circolare n. 4 del 24 marzo 2022, ha comunicato che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, e sarà necessario compilare il flusso UniEmens mensilmente trasmesso all’Inps, specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari. Per le aziende che optavano per il pagamento tramite MAV, l’ultimo giorno utile per generare il MAV relativo alla competenza del mese di febbraio 2022 è il 31 marzo 2022. Successivamente a tale data sarà possibile versare la contribuzione mensile esclusivamente tramite F24. (Metasalute, circolare, 24/3/2022, n. 4) |
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri