È stata pubblicata sul S.O. n. 13 della G.U. n. 73/2022, la L. 25 del 28 marzo 2022, di conversione, con modifiche, del D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.
Articolo |
Contenuto |
Articolo 1, comma 1 |
Rifinanziamento Fondo attività chiuse Per l’anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l’articolo 2, D.L. 73/2021, per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021. Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021. |
Articolo 1, commi 2-3 |
Sospensione versamenti Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti: a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022; b) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. |
Articolo 2 |
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:
1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:
a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.
Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000. Con provvedimento Mise, saranno individuati:
All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie. Le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro; b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. |
Articolo 3, comma 1 |
Fondo per i parchi tematici, acquatici, geologici e zoologici Il Fondo di cui all’articolo 26, D.L. 41/2021, viene incrementato, per l’anno 2022, di 20 milioni di euro, da destinare a interventi in favore di parchi tematici, acquatici, parchi geologici e giardini zoologici. |
Articolo 3, commi 2 e 2-bis |
Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA e altri settori in difficoltà Intervenendo sull’articolo 1-ter, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), viene esteso l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto. In particolare, il nuovo comma 2-bis stanzia 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. In sede di conversione in legge è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istat definirà entro 90 giorni, decorrenti dal 28 marzo 2022, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati. |
Articolo 3, comma 3 |
Allargamento perimetro credito rimanenze di magazzino Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori, di cui all'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 47.51, 47.71, 47.72. Viene conseguentemente incrementata la disponibilità, che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022. |
Articolo 3, comma 4-bis |
Classificazione merceologica delle vendite a domicilio Viene previsto che l’Istat, entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo 2022, dovrà definire una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), L. 173/2005, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO. |
Articolo 4, comma 2 |
Esonero contributivo turismo Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione. |
Articolo 4, commi 2-ter e 2-septies |
Esonero contributi per le agenzie di viaggio e i tour operator Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dal 28 marzo 2022, è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L’esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea. |
Articolo 6 |
Proroga validità bonus termali Viene estesa al 31 marzo 2022 la validità dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti all’8 gennaio 2022. |
Articolo 6-quinquies |
Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto Viene prevista una specifica modalità di ingresso (articolo 27, T.U. Immigrazione, e fuori dai flussi) per i lavoratori nomadi digitali e da remoto non appartenenti all'UE. Si considerano come tali i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro; il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 28 marzo 2022, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere. |
Articolo 7, comma 1 |
Esonero contribuzione addizionale per integrazioni salariali I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I, D.L. 4/2022, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (Cigo e Cigs) e 29, comma 8 (Fis), D.Lgs. 148/2015. |
Articolo 7, commi da 2-bis a 2-quinques |
Soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (L. 170/2010) sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione: l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore. Tali misure compensative e dispensative sono applicate in ogni occasione di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale. |
Articolo 9, comma 2 |
Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo istituito con l’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. |
Articolo 9, comma 3 |
Destinazione del Fondo unico a sostegno e potenziamento del settore sportivo Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. |
Articolo 10, commi 1 e 3 |
Transizione 4.0 Intervenendo sull’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta. |
Articolo 10-quater |
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. |
Articolo 10-quater, comma 2 |
Proroga del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile è prorogato al 23 maggio. |
Articolo 10-quinquies |
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 68, D.L. 18/2020, il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022. A tal fine, sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente al 28 marzo 2022. |
Articolo 14, commi 1-2 |
Riduzione oneri di sistema utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, L. 234/2021, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il I trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 2, D.Lgs. 47/2020, relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). |
Articolo 14-bis |
Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l’energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del D.M. 13 gennaio 2011, presso la Presidenza del CdM è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate, finalizzato ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica. Con decreto del Presidente del CdM sono individuate le modalità di attuazione anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. |
Articolo 15, commi 1, 2 e 4 |
Credito d’imposta imprese energivore Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta. |
Articolo 15-bis |
Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili A decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro 30 giorni dalla richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le informazioni necessarie, come individuate da ARERA. In ragione di ciò, viene soppresso il successivo articolo 16. |
Articolo 19, comma 6 |
Detrazioni per carichi di famiglia L’articolo 19, comma 6, D.L. 4/2022, interviene per modificare l’articolo 12, Tuir, avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia. Nello specifico, l’articolo 12, comma 1, lettera d), Tuir, ora prevede la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli), indicata nell'articolo 433, cod. civ., che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma. Il nuovo comma 4-ter prevede, poi, che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’articolo 12, Tuir, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi del comma 1, lettera c), siano considerati al pari dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta. Si ricorda che dal 1° marzo 2022, ai sensi della predetta lettera c), come modificata dal D.Lgs. 230/2021, la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che per loro non è prevista l’erogazione dell’assegno unico e universale. |
Articolo 22, comma 1 |
Proroga integrazioni salariali aziende di rilevanza strategica Alle aziende di minimo 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, D.L. 207/2012, viene data la possibilità, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022, di presentare istanza di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, D.L. 103/2021. |
Articolo 23 |
Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.Lgs. 148/2015 L’articolo apporta modifiche al D.Lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali. Nello specifico, viene soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 5, comma 1-bis. In sostanza, l’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, è mantenuto anche dal 1° gennaio 2022 relativamente a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le modifiche all’articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015, dispongono che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. All’articolo 8, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015, viene precisato che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. All’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che l’esame congiunto, preventivo alla richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in via telematica. Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato l’articolo 22-ter, comma 5, D.Lgs. 148/2015, ovvero la previsione, per l’anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale, di cui all'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. |
Articolo 23-quater |
Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro È prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione che prevede che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la sostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. |
Articolo 27 |
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali Modificando l’articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro, rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l’importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA. Viene, inoltre, previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l’importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo 54, D.L. 34/2020, e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti, non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato. |
Articolo 27-bis |
Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura Viene stabilito che entro 90 giorni, decorrenti dal 28 marzo 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili saranno aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al D.M. 13 gennaio 1979, recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l’ambito di attività. |
Articolo 28-quater |
Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante modifica dell'articolo 1, L. 234/2021 (nuovo comma 43-bis), si prevede che per i lavori edili (Allegato X, D.Lgs. 81/2008) di importo superiore a 70.000 euro, i bonus previsti in edilizia, come il 110% (in particolare, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, dall'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori (e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori) è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Tale indicazione deve essere verificata per il rilascio, ove previsto, del visto di conformità. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’INL, dell'Inps e delle Casse edili. L’articolo 1, comma 43-bis, L. 234/2021, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data. |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri