La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e ispezioni, ha introdotto, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.
La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015.
Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:
1)Â Â Â Â Â On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
2)Â Â Â Â Â Posta elettronica, anche non PEC.
3)Â Â Â Â Â Sms;
4)Â Â Â Â Â App;
5)     Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 124/2004.
Tabella di sintesi
Tipo di collaborazione |
Lavoro autonomo occasionale |
 Disciplina fiscale |
Redditi diversi, con assoggettamento della ritenuta di acconto del 20% |
 Disciplina previdenziale |
 1) Nessun obbligo contribuzione alla gestione separata INPS per compensi annui fino a 5.000 euro 2) Obbligo di contribuzione alla gestione separata INPS per compensi annui che superano superiori a 5.000 euro |
Disciplina INAIL |
Nessun obbligo assicurativo INAIL |
Disciplina sicurezza sul lavoro |
Obbligo di effettuare preventiva comunicazione all’ITL per territorio mediante SMS o posta elettronica. |
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Auspicando di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri