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Come noto, con il recente D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), il Legislatore ha provveduto a implementare, per talune fattispecie, gli ammortizzatori sociali concessi per situazione di emergenza sanitaria. Sono interessate al provvedimento le imprese destinatarie delle tutele offerte dal Fis, dai Fondi di solidarietà bilaterali (tra cui Fsba) e dalla Cigd. Per il settore industriale, dove l’integrazione salariale di tipo emergenziale è scaduta il 30 giugno scorso, fanno eccezione i datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Col messaggio n. 4034/2021 l’Inps, preannunciando un’imminente circolare, espone le prime indicazioni di tipo operativo relativamente alle recenti disposizioni offerte dal decreto.

Disposizioni generali concernenti Fis, Fondi bilaterali e Cigd

Per le imprese che si avvalgono delle tutele di tali Fondi, sono state previste ulteriori 13 settimane di durata massima dell’integrazione salariale, da fruirsi nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Si ricorda che tale periodo va ad aggiungersi al limite massimo di 28 settimane, concesso con il Decreto Sostegni, utilizzabili nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Come si nota, quindi, le 2 disposizioni vengono a interessare, sia pur parzialmente, un medesimo periodo dell’anno 2021 (mesi di ottobre, novembre e dicembre).

L’Inps, al fine di coordinare temporalmente le 2 disposizioni, fa presente che ove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamento di integrazione non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Viene, inoltre, specificato come per tali misure straordinarie non sia previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Il nuovo periodo di 13 settimane, coi limiti di utilizzo innanzi esposti, trova applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto).

Per il nuovo periodo di integrazione salariale concesso (13 settimane), i datori di lavoro, come per i periodi precedenti, dovranno trasmettere domanda di concessione, ma con nuova causale, già disponibile sul sito Inps, “COVID 19 - DL 146/21”. Viene, tuttavia, evidenziato che tali domande potranno essere inviate a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le precedenti 28 settimane (di cui al Decreto Sostegni).

Il termine per la presentazione delle domande, relative ai trattamenti in esame, rimane fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Restano immutati anche i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti; il datore di lavoro è, quindi, tenuto a inviare tali dati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda, entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione.

L’Inps ricorda che, ai datori di lavoro che si avvalgono delle misure di integrazione emergenziale, resta preclusa - per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (AO, Cigd, Cigo) - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, così come l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

In specifico sul Fis

Vista la lettera del disposto normativo, l’Inps fa presente che possono presentare domanda di assegno ordinario (AO) al Fis anche i datori di lavoro iscritti a tale Fondo, che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà. Ove sia concesso, l’AO sospende e sostituisce, quindi, l’assegno di solidarietà già in corso, dato che l’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

In specifico su fondi bilaterali e fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige

In relazione a questa tipologia di Fondi, nel ribadire precedenti proprie indicazioni, l’Inps chiarisce che per i settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, considerata l’ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande dei datori di lavoro ivi operanti, e relative ai trattamenti emergenziali in esame, dovranno essere inoltrate direttamente ai medesimi Fondi.

Viene ricordato che durante il periodo di percezione dell’AO, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, viene erogato l’Anf, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

In specifico sulla Cigd

Viene ribadito che ai beneficiari di tale tipologia di integrazione in deroga continuano a essere riconosciuti sia la contribuzione figurativa che gli Anf. Viene, inoltre, indicato che le aziende c.d. plurilocalizzate potranno inviare domanda con indicazione di “Deroga Plurilocalizzate” solo nel caso in cui le medesime abbiamo ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, dovranno, invece, trasmettere la domanda con indicazione “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

In specifico sulla Cigo

Come in precedenza evidenziato - per le industrie tessili, di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili - sono state concesse ulteriori 9 settimane di durata massima di integrazione salariale, per il periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Tale periodo va ad aggiungersi a quello già previsto (Decreto Sostegni-bis), per una durata massima di 17 settimane da fruirsi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

L’Inps specifica, anche in questo caso, che per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

In particolare, per le aziende che si trovano in Cigs

Per tali situazioni l’Inps indica che le imprese dei settori indicati che, alla data del 22 ottobre 2021, avevano in corso un trattamento di Cigs - ma che devono sospendere il programma di Cigs a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica - possono accedere alla Cigo per una durata massima di 9 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Data la particolare casistica, le relative domande di concessione dello speciale trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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