La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni di donne nel biennio 2021-2022, l’esonero ex articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, spetta nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, ottenuta il 27 ottobre 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022 occorre attendere ulteriore autorizzazione della Commissione Europea.
Con la circolare n. 32/2021, l’Inps ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, mentre con il messaggio n. 1421/2021 l’Istituto ha chiarito che l’esonero vale anche per trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, o ex articolo 1, commi 16-19, Legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
L’esonero:
· è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo, mentre non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione e delle imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K”, in quanto non rientranti nel c.d. Temporary Framework;
· è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio:
· l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 ss., L. 205/2017), né con l’esonero di cui all’articolo 1, commi 10-15, Legge di Bilancio 2021;
· l’esonero è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI), applicando prima le agevolazioni più risalenti in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, poi quelle più recenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
Con il messaggio n. 3809/2021, l’Inps ha ora fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero in oggetto, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021: per la preventiva comunicazione on line si deve utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale dall’11 novembre 2021, che è stato appositamente rivisitato, ricordando che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) bisogna compilare una singola comunicazione online. Se la modulistica è già stata utilizzata per la comunicazione della fruizione dell’incentivo del 50% dei contributi ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, per gli eventi 2021, non si dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedente sarà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> dell’UniEmens con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.
Flusso UniEmens
Per fruire dell’esonero occorre, a partire dal flusso UniEmens del mese di competenza novembre 2021, valorizzare l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
· nell’elemento <CodiceCausale> il valore “INDO”;
· nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609); le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9°, devono concatenare alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890);
· nell’ elemento <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
· nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati nel DM2013 “VIRTUALE” come segue:
· con il codice “L541” il conguaglio;
· con il codice “L542” gli arretrati.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Per restituire le quote del c.d. incentivo GECO si deve valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M472” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire. Per la restituzione delle quote di esonero ex art. 4, cc. da 8 a 11, L. 92/2012, si deve valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431” e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.
Chi ha diritto al beneficio ma ha sospeso o cessato l’attività e vuole fruirne, deve avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), così come chi abbia già fruito di altre agevolazioni, diverse da quelle sopra elencate, e intenda restituire gli importi fruiti.
ListaPosPa del flusso UniEmens
Si deve compilare l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
· nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
· nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;
· nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “21” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
· nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
Il beneficio può essere esposto a partire dalla ListaPosPA del mese di novembre 2021, mentre quello relativo ai mesi pregressi da gennaio 2021 a ottobre 2021 potrà essere dichiarato, anche in quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, potendo esporre nell’elemento “E0” più occorrenze relativamente ai mesi suddetti.
Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all’interno dell’elemento “V1 Causale 5” riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all’esonero.
Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
Si devono valorizzare, a decorrere dal mese retributivo di competenza novembre 2021, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, i seguenti elementi:
· <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
· <CodAgio> “3H” che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”.
Per il recupero dell’incentivo relativo al mese di ottobre 2021, occorre ritrasmettere, a decorrere dal 1° dicembre 2021, l’intero flusso di ottobre 2021 valorizzando gli elementi sopraindicati, mentre, per il recupero dell’incentivo dal mese di gennaio e fino al mese di settembre 2021, occorre trasmettere un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi i sottoindicati elementi come di seguito indicato:
· campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
· campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “3K” che assume il significato di “Recupero pregresso 3H”.
La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente entro il periodo di trasmissione dei flussi relativi al IV trimestre 2021.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri