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È stata pubblicata in G.U. n. 277/2021 la L. 165/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 127/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Sulla medesima G.U. è stato pubblicato il testo coordinato del D.L. 127/2021 con la L. 165/2021.

Tra le novità introdotte dalla conversione in legge, in vigore dal 20 novembre 2021, si segnala:

 ·     per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni sul possesso di valido green pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni (articolo 3, comma 4);

·     al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, così che, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (articolo 3, comma 5). Si segnala, in merito, che il Garante privacy ha esposto al Parlamento e al Governo i propri dubbi sulla piena legittimità di tali modalità operative (per approfondimenti: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878);

·     per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di regolare green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (articolo 3, comma 7);

·     per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, ma la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (articolo 3-bis);

·     al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro (articolo 4-bis).

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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