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Gestione del rapporto di lavoro

Green pass in ambito lavorativo: aggiornate le Faq

Il Governo, in data 18 ottobre 2021, ha pubblicato 8 nuove Faq (dalla 12 alla 19) relative all’obbligo di green pass in ambito lavorativo, chiarendo che:

  • il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore;
  • l'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche, perché non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso;
  • le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle Asl, dei quali si avvalgono i Prefetti;
  • il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o P.A. italiane. In caso di autotrasportatori stranieri sprovvisti di certificazione, è possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico della merce;
  • i contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e, in particolare, a quanto previsto degli articoli 19 ss., D.Lgs. 81/2015;
  • la badante sprovvista di green pass non potrà accedere al luogo di lavoro; se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà, quindi, abbandonare l’alloggio. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore;
  • in assenza di green pass, considerata la mancata esecuzione della prestazione lavorativa da parte della badante convivente, è corretto sospendere vitto e alloggio, che, come previsto dal Ccnl Lavoro domestico, sono prestazioni in natura aventi natura retributiva;
  • la badante convivente in possesso di green pass che risulti positiva al COVID-19 deve trascorrere la quarantena nella casa nella quale vive.

(Governo, Faq, aggiornamento 18/10/2021)

Green pass: pubblicati i D.P.C.M. sulle verifiche in ambito lavorativo

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021:

  • il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Modifiche al D.P.C.M. 17 giugno 2021, recante: “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"", che offre indicazioni sulle verifiche del green pass sul luogo di lavoro per il settore privato;
  • il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

(D.P.C.M., 12/10/2021, G.U. 14/10/2021, n. 246)

Codici contratto all’interno del flusso UniEmens: aggiornamentI

L’Inps, con messaggio n. 3249 del 28 settembre 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2021, 7 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens.

L’Inps, con messaggio n. 3531 del 18 ottobre 2021, ha comunicato, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2021, l’istituzione di 3 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens e la dismissione di 3 codici contratto.

(Inps, messaggio, 28/9/2021, n. 3249; Inps, messaggio, 18/10/2021, n. 3531)

 

Imposte, contributi e premi

Regime speciale impatriati: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 621/E del 23 settembre 2021, ha fornito precisazioni sul regime speciale per lavoratori impatriati anche per coloro i quali svolgono attività in smart-working all’estero.

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 683/E del 7 ottobre 2021, ha offerto chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori che rientrano in Italia per la naturale scadenza di un distacco all’estero e riprendono la posizione lavorativa precedente l’espatrio.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 23/9/2021, n. 621/E; risposta a interpello, 7/10/2021, n. 683/E)

Durc on line: accesso con Spid, Cns o Cie

L’Inail, con circolare n. 27 del 1° ottobre 2021, ha reso noto che dal 1° ottobre 2021 i soggetti abilitati e i loro sub-delegati, per accedere al servizio Durc on line, devono essere in possesso di credenziali Spid, Cns o Cie: per accedere devono selezionare sul portale la voce “Accedi ai servizi online†e autenticarsi con Spid, Cns o Cie. Eseguita l’autenticazione, il sistema riconosce l’utente e consente l’accesso ai servizi a cui è abilitato.

Anche l’Inps, con circolare n. 146 del 7 ottobre 2021, ha illustrato le nuove modalità di accesso al servizio Durc on line tramite Spid, Cie e Cns.

(Inail, circolare, 1/10/2021, n. 27; Inps, circolare, 7/10/2021, n. 146)

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di DPI

L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, ha informato che fino al 4 novembre 2021 è possibile presentare le istanze di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, introdotto dal D.L. Sostegni-bis: sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La comunicazione può essere trasmessa tramite il servizio web presente nell’area riservata oppure tramite i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente on line mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 4/10/2021)

Delega dell’identità digitale con Spid, Cie, Cns: richiesta e revoca on line

L’Inps, con messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021, ricordando che gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi on line possono delegare una persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto, attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale, ha comunicato che è possibile registrare o revocare direttamente on line la delega a una persona di fiducia, accedendo all’area riservata MyINPS, sezione “Deleghe identità digitaliâ€, tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns (c.d. delega Spid su Spid).

La delega registrata on line avrà una durata minima di 30 giorni, entro i quali non potrà essere revocata telematicamente, ma esclusivamente presso uno sportello Inps.

Il numero massimo previsto di 3 deleghe in capo allo stesso delegato non si applica ai tutori, curatori e amministratori di sostegno. Questi soggetti possono inviare la documentazione, firmata digitalmente, anche attraverso una Pec alla struttura territorialmente competente.

(Inps, messaggio, 1/10/2021, n. 3305)

Bando Isi 2020: pubblicata la tabella temporale

L’Inail, con avviso del 30 settembre 2021, ha comunicato la pubblicazione, nella pagina informativa dedicata, dell'allegato "Tabella temporale".

A partire dal 14 ottobre, fino al 9 novembre 2021, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare l’inoltro della domanda, previsto per il giorno 11 novembre 2021 negli orari stabiliti.

(Inail, avviso, 30/9/2021)

Accesso tramite Pin ai servizi on line Inps: i cdl ottengono una proroga

Il Cno, con lettera n. 7477 del 28 settembre 2021, è intervenuto in merito al messaggio Inps n. 2926/2021 e alla scadenza del 30 settembre 2021, quale data di dismissione dei Pin per l’accesso, da parte degli intermediari, ai servizi Inps. I consulenti del lavoro hanno evidenziato quanto disposto dall’articolo 66-bis, comma 3-bis, D.L. 77/2021, introdotto dal D.L. 121/2021, ritenendo che il Legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con riferimento alle credenziali dedicate ai cittadini, vincolando, viceversa, con riferimento alle imprese e ai professionisti, la decorrenza dell’utilizzo esclusivo delle identità digitali Spid, Cie e Cns secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi non ancora emanati. Al quadro delineato si aggiungono, inoltre, diverse difficoltà di natura tecnica. 

Per il Cno, quindi, è inevitabile procedere alla proroga del termine del 30 settembre 2021, individuato quale scadenza per l’accesso tramite Pin ai servizi on line, o altresì al riferimento, per imprese e professionisti, all’emanazione dei decreti citati quale termine di scadenza, ritenendo necessario che l’Istituto consenta l’utilizzo delle credenziali di accesso attualmente in uso almeno sino alla completa risoluzione delle problematiche evidenziate e, in ogni caso, sino all’emanazione dei suddetti decreti.

L’Inps, con nota n. 80509 del 29 settembre 2021, ha concesso una proroga temporanea ed eccezionale fino a fine anno all’uso dei Pin a cui sono collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari, in considerazione delle difficoltà tecniche prospettate. L’Istituto si è reso, inoltre, disponibile a un confronto per superare le criticità tecniche e passare all’identificazione attraverso Spid, Cie, Cns.

(Cno, lettera, 28/9/2021, n. 7477; Inps, nota, 29/9/2021, n. 80509)

Smart working e imponibilità del reddito

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 626/E del 27 settembre 2021, ha precisato che il reddito di lavoro dipendente prodotto da una cittadina italiana iscritta all’Aire e dipendente di una società estera, che ha svolto la propria attività lavorativa in smart working in Italia da marzo 2020 a causa del COVID, è fiscalmente imponibile anche in Italia.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 27/9/2021, n. 626/E)

Inpgi: incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione

L’Inpgi, con circolare n. 11 del 22 settembre 2021, ha fornito precisazioni sugli incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione, elencando le misure agevolative applicabili, con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche ai datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’Inpgi.

I datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta del beneficio, anche per le assunzioni già avvenute nel corso del corrente anno, attraverso la procedura DASM.

(Inpgi, circolare, 22/9/2021, n. 11)

Inpgi: istanza di esonero contributivo

L’Inpgi, con circolare n. 10 del 22 settembre 2021, ha ricordato che i professionisti interessati devono inoltrare, a pena di inammissibilità, apposita domanda di esonero contributivo (previsto dall’articolo 1, comma 20, L. 178/2020) entro il 31 ottobre 2021. La domanda deve essere predisposta su un modulo in formato telematico on line, compilabile esclusivamente accedendo all’area riservata agli iscritti del sito www.inpgi.it, utilizzando le proprie credenziali. Per quanto riguarda i pagamenti rateali del contributo a saldo 2020, decorrenti dal 31 ottobre 2020, possono essere oggetto di esonero del contributo soggettivo le sole rate aventi scadenza nel corso dell’anno 2021.

(Inpgi, circolare, 22/9/2021, n. 10)

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Procedure rilascio provvedimenti di maternità: le indicazioni dell’INL

L’INL, con nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, ha offerto chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. 151/2001. 

In particolare, viene precisato che:

  • il provvedimento emanato dall’Ispettorato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione è il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, pertanto l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso;
  • i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e, pertanto, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i 7 mesi di interdizione post partum, ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro. Del resto, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino†è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

(INL, nota, 13/10/2021, n. 1550)

Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta

L’Inps, con messaggio n. 3404 dell’8 ottobre 2021, ha ricordato che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13, Tuir, sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno.

Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione†disponibile sul sito www.inps.it.

Inoltre, a partire dal 15 ottobre 2021, sarà possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2022. 

(Inps, messaggio, 8/10/2021, n. 3404)

Assegno temporaneo per i figli minori: domande prorogate al 31 ottobre

È stato pubblicato sulla G.U. n. 234 del 30 settembre 2021 il D.L. 132 del 30 settembre 2021, che differisce al 31 ottobre 2021 la data entro cui presentare l’assegno temporaneo per figli minori.

L’Inps, con messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021, ha comunicato la suddetta proroga. Per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, quindi, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a questa data l’assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di assegno, resta comunque fissato al 31 dicembre 2021. 

(D.L. 30/9/2021, n. 132, G.U. 30/9/2021, n. 234; Inps, messaggio, 5/10/2021, n. 3340)

Cessioni del quinto: on line domanda di rimodulazione ed estinzione

L’Inps, con messaggio n. 3339 del 5 ottobre 2021, ha reso noto che, nell’ambito del processo di gestione dei finanziamenti estinguibili da cessione fino al quinto della pensione, è stata realizzata e rilasciata on line la nuova funzione “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parzialeâ€, che permette al debitore di restituire anticipatamente una parte residuale di un finanziamento, così come previsto dalla legge.

La funzione è fruibile dagli intermediari finanziari all’interno dei servizi “Cessione Quintoâ€, tramite Web Service e Web Applicationed, è riservata esclusivamente alle società in regime di convenzionamento.

Sono, perciò, da ritenersi superate le prassi di gestione manuale, che restano confermate per le società in regime di accreditamento, non aderenti alla convenzione con l’Istituto.

Il messaggio, inoltre, indica le modalità per la presentazione della domanda, descrive il flusso procedurale e ricorda che il contratto di finanziamento può essere rimodulato a condizione che sussistano i requisiti richiesti.

(Inps, messaggio, 5/10/2021, n. 3339)

Nuovo servizio per la definizione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti

L’Inps, con messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021, ha comunicato il rilascio del nuovo servizio “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civileâ€, che consente ai cittadini di inoltrare telematicamente all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche Inps operano in convenzione con le Regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

(Inps, messaggio, 1/10/2021, n. 3315)

Contratto di espansione: indennità mensile per lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

L’Inps, con messaggio n. 3252 del 28 settembre 2021, ha offerto indicazioni amministrative e operative applicabili ai dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, relativamente al contratto di espansione e all’indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015.

(Inps, messaggio, 28/9/2021, n. 3252)

Prestazioni malattia marittimi: prime indicazioni sulle modalità di richiesta

L’Inps, con circolare n. 145 del 28 settembre 2021, ha offerto le prime istruzioni operative sulle nuove modalità di richiesta delle prestazioni di malattia dei marittimi, a seguito del rilascio in produzione del nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimiâ€.

(Inps, circolare, 28/9/2021, n. 145)

Malati di mesotelioma professionale e non professionale: chiarimenti sulle prestazioni 

L’Inail, con circolare n. 25 del 27 settembre 2021, ha offerto chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni per le vittime dell’amianto erogate dall’Inail, previste dall’articolo 1, commi 356-359, L. 178/2020, in relazione ai quesiti più ricorrenti posti dalle strutture territoriali.

(Inail, circolare, 27/9/2021, n. 25)

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: proroga al 30 novembre

Il Ministero della salute, con circolare n. 43366 del 25 settembre 2021, ha comunicato che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, sono prorogate al 30 novembre 2021.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, eccetto i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (motivazione clinica dell’esenzione).

(Ministero della salute, circolare, 25/9/2021, n. 43366)

Assegno di incollocabilità: confermato l’importo dal Ministero del lavoro

È stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il decreto 173 del 1° settembre 2021, emanato dal medesimo Ministero, che conferma l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021, nella misura già vigente al 1° luglio 2020, pari a 263,37 euro.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 1/9/2021, n. 173)

Indennità Iscro: presentazione della domanda di riesame

L’Inps, con messaggio n. 3180 del 22 settembre 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata richiedenti l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), prevista dall’articolo 1, commi 386-400, L. 178/2020, la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

(Inps, messaggio, 22/9/2021, n. 3180)

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: dichiarazione all’Inps

L’Inps, con messaggio n. 3154 del 21 settembre 2021, ha ricordato che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef per lo stesso anno.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, avranno, perciò, tempo fino al 30 novembre 2021 per comunicare all'Inps i redditi da lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno.

I pensionati soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nell’anno in corso attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare anche il reddito che prevedono di conseguire nel 2021.

L’Istituto indica, inoltre, le categorie di pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo e chiarisce quali sono i redditi da dichiarare, la modalità di presentazione della dichiarazione e il regime sanzionatorio che sarà eventualmente applicato.

(Inps, messaggio, 21/9/2021, n. 3154)

 

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri 

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