È stato pubblicato sulla GU n. 70 del 22 marzo 2021 il D.L. 41 del 22 marzo 2021, in vigore dal 23 marzo 2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19â€, c.d. Decreto Sostegni.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.
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Articolo 1, commi 1-9 |
Contributo a fondo perduto      Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto nei confronti dei soggetti:
a condizione che il reddito agrario e i ricavi non siano superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Il contributo, tuttavia, non spetta a:
Condizione per poter fruire del contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l’anno 2020 abbia registrato un calo di almeno il 30% rispetto al 2019. A tal fine, si deve aver riguardo alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. I soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2019 hanno comunque diritto al contributo. Il contributo viene determinato applicando al calo di fatturato medio mensile le seguenti percentuali:
È previsto un contributo minimo, anche per coloro che hanno attivato la partita Iva nel 2020, pari a:
Il contributo:
È previsto che, in alternativa alla liquidità , il contributo può essere riconosciuto, quale scelta irrevocabile del contribuente, nella sua totalità come credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione. A tal fine, non si applicano i limiti:
Ai fini della fruizione è necessario presentare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, una domanda indicante il possesso dei requisiti, nel termine di 60 giorni dall’avvio della procedura, come individuata con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate n. 77923/2021. Infine, è previsto che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi 9-14, D.L. 34/2020, in riferimento a modalità di erogazione, regime sanzionatorio e attività di controllo. |
Articolo 4, comma 2 |
Sospensione pignoramento stipendi e pensioni Viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997. |
Articolo 5, commi 19-22 |
Dichiarazione dei redditi precompilata Con effetti esclusivamente per l’anno 2021, vengono differiti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, è previsto il differimento:
Inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021. Infine, slitta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. |
Articolo 8, commi 1-8, 12 e 13 |
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda di:
Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto. Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Il comma 5 prevede che, per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo in commento, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché l’accredito della relativa contribuzione figurativa, siano effettuati con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cigâ€. Il comma 6, al fine di ottimizzare il pagamento delle integrazioni salariali, prevede che il pagamento di tutte le integrazioni salariali COVID-19 possa essere concesso sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese, con successivo rimborso da parte dell’Inps. Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto ministeriale. Il comma 8 si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di Cisoa per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972 (180 giornate lavorative annuali). Il comma 12 individua i limiti di spesa per i trattamenti di integrazione salariale, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio. Il comma 13 specifica che qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate, le stesse possono essere utilizzate prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative a ulteriori tipologie di trattamenti, fermi restando i limiti massimi di durata previsti, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane per il 2021 (12+28), per finanziare un’eventuale estensione della durata massima di 28 settimane di cui al comma 2. |
Articolo 8, commi 9-11 |
Divieto di licenziamento Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021, e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto. Il comma 10, per i datori di lavoro che possono fruire dei nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 diversi dalla Cigo, prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività , nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI). Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. |
Articolo 9 |
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di Cigs per i dipendenti ex Ilva nonché misure a sostegno del settore aeroportuale Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione all’interno del quale è confluito il Fondo per l'occupazione, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali. Tale rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal Fondo, tra cui gli ammortizzatori sociali in deroga; le proroghe dei trattamenti di Cigs per cessazione attività ; le iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato; le borse tirocinio formativo a favore dei giovani; gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50; le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro; l'intervento in favore dei lavoratori c.d. esodati; gli incentivi e le iniziative a favore degli lavoratori socialmente utili; gli incentivi per il prepensionamento dei giornalisti. Il comma 2 intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva. Il comma 3 prevede che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di Cigd con causale COVID-19 di cui al Decreto del Ministro del lavoro n. 95269/2016, tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento. |
Articolo 10 |
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport Per fronteggiare adeguatamente l’emergenza economica scaturita dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il c.d. D.L. Ristori - D.L. 137/2020 - che ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori, quali, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. La nuova disposizione, oltre ad assicurare un’ulteriore indennità onnicomprensiva una tantum di 2.400 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità ex D.L. 137/2020, prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, un’indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato D.L. Ristori, che presentino determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda, da presentare entro il 30 aprile 2021. Il comma 2 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23 marzo 2021, un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021. Il comma 3 riconosce un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro:
Il comma 4 prevede l’esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità , e per titolari di pensione. Il comma 5 prevede l’erogazione della medesima indennità per i lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità , nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità , al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, i criteri di accesso al beneficio sono differenziati in base al reddito riferito all’anno 2019, secondo le seguenti condizioni:
Il comma 7 dispone il divieto di cumulo tra le indennità di cui ai commi precedenti. Il comma 8 prevede che le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Fissa, inoltre, il limite di spesa e disciplina le attività di monitoraggio della misura da parte dell’Inps in qualità di ente erogatore. Il comma 9 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria. I commi da 10 a 14 prevedono l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro tenuto dal CONI. Per ragioni di equità , al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio, studenti), l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:
Ai fini della misura del beneficio, la società Sport e Salute Spa, in qualità di soggetto erogatore, utilizza i dati dichiarati dai beneficiari con la presentazione della domanda nella piattaforma informatica. L’indennità è erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione. Viene, inoltre, introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell'emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. |
Articolo 11 |
Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza È previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all’introduzione del Reddito di cittadinanza. Il comma 2 prevede che, per l'anno 2021, i componenti del nucleo beneficiario del Reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto, se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore fino a un massimo di 6 mesi. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.  |
Articolo 12 |
Reddito di emergenza È riconosciuta l’erogazione di 3 mensilità , da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini Isee), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione, come dichiarato ai fini Isee, e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10, D.L. Sostegni. Inoltre, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:
Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee. Si prevede, per l’erogazione del Reddito di emergenza, l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dall’articolo 10 (indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). È, altresì, previsto che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità , ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione, sia diretta sia indiretta. L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto. |
Articolo 15Â |
Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità L’articolo 26, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ha previsto, in particolare al comma 2, che, sino al 30 giugno 2020, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Gli effetti della disposizione in questione sono stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020 (articolo 74, DL 34/2020) e poi sino al 15 ottobre 2020 (articolo 26, D.L. 104/2020). Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i richiamati lavoratori fragili hanno svolto di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili si applichi anche dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. L’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, non contemplava in modo espresso l’esclusione di tale assenza dal calcolo del periodo di comporto, come invece prevede il espressamente comma 1 per i periodi di assenza dal lavoro equiparati a malattia in caso di periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La normativa è stata perciò così rivista:
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Articolo 16 |
Disposizioni in materia di NASpI La disposizione, in considerazione del fatto che negli ultimi 12 mesi l’emergenza sanitaria ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione, prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI sia concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, fermi restando lo stato di disoccupazione e la presenza di 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione. |
Articolo 17 |
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine La disposizione modifica l’articolo 93, D.L. 34/2020, al fine di prorogare la deroga, già in esso contenuta, alla disciplina in materia di contratti a termine. In particolare, con tale novella si prevede la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni ex articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015. Le disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e, nella loro applicazione, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. |
Articolo 19 |
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
È modificato il Decreto Ristori laddove prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco, di cui all’allegato 3, D.L. 137/2020. Tale esonero è ora esteso anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021. L’esonero deve essere riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea (rispettivamente “Aiuti di importo limitato†e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non copertiâ€), recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione. |
Articolo 28 |
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19 Viene adeguato il regime nazionale alle modifiche al Temporary Framework, le cui misure sono prorogate al 31 dicembre 2021. Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia:
Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del Temporary Framework) è stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro. |
Articolo 30, commi 7-11 |
Rinvio entrata in vigore riforma settore sportivo Viene rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dei seguenti Decreti:
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri